Trasporto scolastico, Anci scrive al Mit: “Necessarie risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni”

Il DPCM 7 agosto 2020 (G.U n. 198) recante la “proroga delle misure di contenimento Covid-19” efficaci fino al 7 settembre 2020, contiene all’ALLEGATO-16 le linee guida per il trasporto scolastico.
Le linee guida oltre a contenere indicazioni generali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di sanificazione e areazione del mezzo, di distanziamento per la salita e discesa dai mezzi, per la misurazione della temperatura prevedono interventi che determineranno una riduzione della capienza dei mezzi con un conseguente significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio.
A tal proposito l’ANCI il 6 agosto scorso ha inviato alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti una lettera con una nota di dettaglio sui costi sostenuti dai Comuni per il servizio del trasporto scolastico e la stima su un possibile aggravio che potrà derivare dalle misure contenute nelle citate linee guida.
Nella missiva l’Anci pertanto ha chiesto alla ministra delle Infrastrutture e Trasporti l’individuazione di risorse a livello centrale da destinare direttamente ai Comuni, per assicurare il servizio di trasporto scolastico, essenziale a garantire alla ripresa della scuola a settembre il diritto allo studio per gli alunni e le alunne.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza: Il documento del CNDCEC

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza”.
Lo studio esamina la disciplina prevista dal comma 4 dell’articolo 25 del decreto Rilancio (legge n. 34 del 19 maggio 2020) in materia di contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi). Si tratta di una norma derogatoria rispetto alle regole generali fissate dal decreto ai fini dell’erogazione dei fondi in parola, in quanto prevede delle condizioni più favorevoli per l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti citati, in considerazione della pregressa situazione di difficoltà economica in cui gli stessi versavano a causa delle calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica.
Il contributo ha lo scopo di supportare i soggetti economici maggiormente danneggiati dalle conseguenze economiche inevitabilmente indotte dalla pandemia da Coronavirus alleviando, dal punto di vista economico e finanziario, gli effetti negativi dell’epidemia.
Il documento fornisce chiarimenti e precisazioni in merito alla specifica disciplina fissata dall’ultimo periodo del predetto comma 4, fornendo utili suggerimenti operativi in merito all’individuazione dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali rilevanti ai fini dell’accesso alla disciplina derogatoria citata. Un tema di particolare delicatezza, tenuto conto dei risvolti anche penali che possono derivare nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.
Lo studio analizza la deroga in favore dei soggetti localizzati in Comuni colpiti da eventi calamitosi, la ratio della norma, lo stato di emergenza, l’individuazione dei Comuni in stato di emergenza e la rilevanza dell’aspetto temporale in merito al domicilio fiscale o alla sede operativa nel Comune in emergenza.
Infine, viene dato risalto al credito d’imposta locazioni per i contribuenti in stato d’emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non si estende alle spese legali sostenute per la propria difesa

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune condannato deve rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione consiliare, secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 99/2020. Nel caso di specie, il commissario per la provvisoria gestione del comune ha presentato richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune, in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza. Dalla stessa prospettazione della richiesta di parere è desumibile che l’ente non abbia seguito le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, non è possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima. Spetterà al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare se – e a quale titolo – riconoscere con la procedura prevista dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio.
A tal riguardo, si rammenta che secondo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (art. 194, c. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l’ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente territoriale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ascrivibile, invece, alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa, puntualmente dedotti e dimostrati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION