Contributi per opere pubbliche di messa in sicurezza: modello di certificazione e istruzioni

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 6 agosto 2020, ha reso noto che con decreto del Ministero dell’interno, in corso di registrazione, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’anno 2021, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina http://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify entro le ore 24:00 del 15 settembre 2020, a pena di decadenza.
E’ comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, comunque attraverso un ulteriore invio telematico secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione. La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modulo per rendicontare le erogazioni liberali ricevute dalle amministrazioni

L’Autorità nazionale anticorruzione ha elaborato, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un modello con cui rendicontare le erogazioni liberali ricevute nell’ambito delle raccolte fondi per l’emergenza Covid-19. Il cd. decreto “Cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) impone infatti a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un’apposita rendicontazione separata e l’apertura di un conto corrente dedicato, assicurando la completa tracciabilità.
Con l’obiettivo di facilitare il lavoro delle amministrazioni e assicurare la conoscibilità delle erogazioni, il modello predisposto prevede una serie contenuti minimi essenziali che consentono di garantire il rispetto della normativa. Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest’ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni – anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate. Il rendiconto è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di primo livello, “Interventi straordinari e di emergenza”, contenente i dati previsti dall’art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza. Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, utilizzo graduatorie di altre amministrazioni

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 85/2020, in risposta ad una richiesta di parere sulle modalità di reclutamento del personale da parte dell’Ente e, in particolare, sulla sussistenza dell’“obbligo” o della “facoltà” dell’Amministrazione di procedere all’assunzione di nuovi dipendenti attraverso lo scorrimento di graduatorie ancora vigenti e sui limiti legislativi che contornano tale scelta, ha chiarito che rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione locale la scelta dell’individuazione della modalità di reclutamento alla quale fare ricorso (indizione di nuovo concorso o scorrimento di graduatoria vigente), che dovrà orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dei circoscritti spazi discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’Ente.
In tema di reclutamento del personale pubblico sono enucleabili due successive fasi:

  1. la prima si incentra sulla determinazione relativa all’an della copertura del posto vacante ed ha contenuto ampiamente discrezionale, essendo riconducibile a una scelta organizzativa di esclusiva pertinenza dell’Ente (da ponderare anche alla luce di eventuale vincoli assunzionali finalizzati al contenimento della spesa pubblica, considerato che il costo per personale costituisce un importante segmento di spesa di parte corrente capace di incidere pesantemente sull’equilibrio di bilancio dell’Ente);
  2. la seconda attiene al quomodo dell’assunzione (che, in linea di massima approssimazione, si snoda attraverso l’alternativo ricorso all’istituto della mobilità, all’utilizzo di graduatorie ancora vigenti o all’indizione di un concorso pubblico), laddove i margini di discrezionalità si assottigliano nei termini che di seguito si preciseranno.

Nell’ipotesi in cui il soggetto pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria, lo stesso è tenuto non solo al rispetto del principio di equivalenza ma, ancor prima, è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria, muovendosi entro i binari tracciati dal legislatore che, ad oggi, sono quelli indicati dall’art. 1, comma 147 e seguenti, della L. n. 160/2020. Pertanto, la prima verifica che il precetto impone riguarda l’esistenza di eventuali leggi regionali che stabiliscono termini di vigenza inferiori rispetto a quelli definiti dalla normativa nazionale.
Esclusa l’esistenza di una disciplina derogatoria di portata regionale, della cui verifica è onerata l’Amministrazione interessata, dalla normativa nazionale risulta che:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono prive di validità le graduatorie più risalenti nel tempo, ossia approvate fino all’anno 2010;
  • le graduatorie approvate nell’anno 2011 conserva(va)no validità fino al 30 marzo 2020 (a condizione che agli idonei fosse assicurata la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e che fosse verificata, attraverso un colloquio, la perdurante idoneità dei candidati ad accedere a un posto pubblico);
  • le graduatorie approvate dall’anno 2012 all’anno 2017 conservano la loro efficacia fino al 30 settembre 2020.
  • le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i tre anni successivi all’approvazione.
  • le graduatorie approvate dall’anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione.

Il Collegio conclude nella direzione di ammettere l’utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni. Purtuttavia, a presidio dei valori di buon andamento e d’imparzialità della pubblica amministrazione – di diretta derivazione costituzionale – l’Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Porti, 900 mln euro per interventi infrastrutturali, prioritari e immediatamente cantierabili

Via libera dalla Conferenza Unificata al Decreto del MIT che stanzia 906 milioni di euro da destinare a 23 opere proposte dalle Autorità di Sistema portuale e che il Ministero ha ritenuto meritevoli di finanziamento.
Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti rende noto che una prima tranche di 794 milioni, a valere sulle risorse complessivamente già disponibili nel Fondo investimenti, verrà utilizzata per i primi 20 interventi strutturali ritenuti prioritari e immediatamente cantierabili, nonché rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari a 112 milioni di euro, sarà assegnata nel prossimo mese di settembre, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.
In particolare, alle Autorità portuali ricomprese nelle regioni settentrionali sono stati destinati finanziamenti per 308 milioni di euro circa: 200 milioni riguarderanno solo la Toscana con opere marittime e dragaggi della darsena Europa del porto di Livorno, 41 milioni per i porti liguri di Savona, Genova e La Spezia e 26 milioni per il porto di Venezia; alle Autorità portuali del centro Italia competono altri 244 milioni di euro: in particolare nelle Marche 40 milioni sono destinati alla realizzazione di una nuova banchina e all’allungamento del bacino di carenaggio del porto di Ancona, nel Lazio 69 milioni di euro riguardano interventi di viabilità nel porto di Civitavecchia e ulteriori 30 milioni il nuovo porto commerciale di Fiumicino, in Campania 20 mln sono destinati ad interventi di riqualificazione nell’area monumentale del porto di Napoli;  infine alle Autorità portuali delle regioni del Sud Italia  spetta un finanziamento di 354 milioni di euro, pari al 39% del totale: di questi 147 milioni riguarderanno solo la Puglia con riguardo ad interventi nei porti di Taranto, Bari e Barletta.
Nella definizione delle risorse si è inoltre considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Mezzogiorno e delle regioni colpite dal sisma, per un volume complessivo di stanziamenti più che proporzionale alla popolazione residente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, fondo funzioni fondamentali anche a ristoro perdite di gettito per agevolazioni o esenzioni

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle problematiche connesse all’assegnazione del fondo funzioni fondamentali, di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), ponendo l’attenzione su alcuni aspetti operativi, oltre a valutazioni sul prosieguo del processo di monitoraggio, che comporterà l’assegnazione di ulteriori fondi di cui si attende la definizione con il decreto di agosto.
La nota evidenzia come l’assegnazione, pur con qualche ambiguità segnalata dal riferimento alle “funzioni fondamentali” degli enti locali, non ha alcun esplicito vincolo di destinazione e va quindi intesa come strumento per mantenere, per quanto possibile, indenni dagli effetti della crisi le capacità di spesa ordinarie dell’ente beneficiario. Sotto il profilo dell’imputazione contabile, appare fuor di dubbio che l’entrata in questione debba collocarsi nel Titolo II dell’entrata, alla voce “Trasferimenti correnti da Ministeri” (E.2.01.01.01.001). Si tratta quindi di un ristoro di perdite di gettito e di maggiori oneri non altrimenti ristorati, al netto di eventuali minori spese, connesso all’emergenza. Dal ristoro è stata del tutto esclusa l’imposta di soggiorno (e contributo di sbarco), che sarà oggetto di un ulteriore ristoro specifico e separato sulla base di una norma in uscita sul cd “decreto di agosto”. Il riparto comprende tra i beneficiari anche le Unioni di comuni e le Comunità montane che hanno registrato entrate proprie nel 2019 (tipicamente dovute a tariffe di servizi affidati, multe e, in qualche caso, prelievo sui rifiuti).
In merito al corretto utilizzo del fondo, la nota evidenzia come la linea di condotta degli enti locali debba orientarsi al pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell’ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all’emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche, mentre si deve escludere il finanziamento di nuove attività ricorrenti. Per quanto riguarda invece la possibilità di utilizzo dei fondi per finanziare agevolazioni o esenzioni, la nota chiarisce che non tutte le agevolazioni autonome potranno essere equiparate alle perdite di gettito derivanti dall’emergenza, essendo diversa la condizione socioeconomica sottostante ciascuna tipologia di entrata. Una riduzione generalizzata dell’IMU o l’abolizione per il 2020 dell’imposta di soggiorno, ad esempio, pur legittime, non incontrano i criteri di necessarietà che sottostanno allo schema del ristoro ex art. 106. Ad avviso dell’ANCI, appare tuttavia coerente con l’impostazione della norma che agevolazioni specifiche su entrate non coinvolte da schemi agevolativi nazionali o estensioni di entità limitata – anche in adattamento a situazioni locali – di schemi nazionali, quali ad esempio quello recato dall’art. 177 (“IMU-alberghi”), possano essere incorporate nel concetto di perdita di gettito oggetto di ristoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION