Adozione della nuova versione dei principi di revisione internazionali ISA

Sono stati adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, 22 nuovi principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF e comprendono:

  • i principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche “ISA Clarified”) – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall’INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione, nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell’International Auditing and Assurance Standards Board “A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB’s International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications” (Luglio 2006);
  • i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarified ed aventi ad oggetto:

a.le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B “Le
verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale”);

b. l’espressione, nell’ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”).
E’ stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi”, basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l’applicazione nell’ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell’ordinamento italiano. I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell’esercizio della revisione legale ai sensi del D.Lgs. 39/10.
I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori. Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori e l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.
L’applicazione dei principi decorre in relazione alle revisioni dei bilanci 2015 (periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2015 o successivamente) e, per il principio SA Italia 250B e ISQC1 Italia, dal 1° gennaio 2015.

Elenco principi di revisione internazionali (ISA Italia)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Semplificazioni”: Nota ANCI sulle misure per i Comuni

Pubblichiamo la nota preliminare ANCI relativa alle misure per i comuni contenute nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
In materia di finanza locale, si segnala, in particolare, l’articolo 17 che riguarda la stabilità finanziaria degli enti locali (delibera del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, termini per l’attuazione del dissesto guidato, accertamento della “grave e reiterata violazione” del Piano di riequilibrio).
Il provvedimento contiene inoltre norme in materia di: appalti, edilizia, sisma, autorità portuali, semplificazioni procedimentali, stato di emergenza, utilizzo del digitale nell’azione amministrativa, innovazione, attività di impresa e investimenti pubblici, ambiente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura dell’incremento dell’indennità di funzione sindaci piccoli comuni

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 23 luglio 2020 in attuazione dell’art. 57-quater del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis all’art. 82 del TUEL, il quale dispone che la misura dell’indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ferma  restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1,  comma  54,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti (pari ad euro 3.287,58) e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (pari ad euro 2.365,85), di cui all’allegato A) al presente decreto.
Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco.
Al riguardo, si ricorda che la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 67/2020 ha che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato, altresì, come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, le indicazioni operative del MIUR

Il Ministero dell’istruzione, con nota prot. n. 26365 del 3 agosto 2020, informa che, in attuazione del decreto del Ministero Istruzione n. 77/2020 di riparto delle risorse, in fase di registrazione alla Corte dei Conti, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture per l’adeguamento degli spazi scolastici in sicurezza.
Le risorse saranno erogate a favore di  Comuni con popolazione  scolastica  superiore ai  10 mila  studenti, alle Città Metropolitane e Provincie come  da Allegato 1, in acconto nella misura del 50% dell’importo spettante all’avvenuta registrazione del decreto da parte della Corte dei Conti; la restante somma residua all’atto della presentazione del rendiconto dell’acconto erogato e della presentazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo e delle dichiarazioni di cui modello allegato 2. La documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgefid@postacert.istruzione.it entro e non oltre il 15 ottobre 2020 al fine di consentire il monitoraggio (art. 265, comma 9, del dl n. 34, convertito nella L.  n. 77).
Le spese ammissibili per gli interventi finanziati riguardano i lavori di manutenzione straordinaria su edifici pubblici destinati ad uso scolastico, nonché per opere murarie, impianti e sistemazioni esterne; acquisto di beni durevoli, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tensostrutture o strutture modulari per la realizzazione di nuovi spazi; interventi edilizi di adeguamento di edifici pubblici per la creazione di nuovi spazi utilizzabili per la didattica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In arrivo decreto di agosto: la bozza del provvedimento

Dopo aver ricevuto dal Parlamento l’autorizzazione a un ulteriore ricorso all’indebitamento, comprensivo dei maggiori interessi passivi per il finanziamento del debito pubblico, di 25 miliardi di euro per l’anno 2020, 6,1 miliardi nel 2021, 1 miliardo nel 2022, 6,2 miliardi nel 2023, 5 miliardi nel 2024, 3,3 miliardi nel 2025, e 1,7 miliardi a decorrere dal 2026, il Governo dovrebbe, entro la prossima settimana, varare il c.d. decreto di agosto; c’è già una bozza di 91 articoli.  Lavoro, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia e fisco: questi i principali temi delle misure del decreto. Per quanto riguarda le misure per gli enti locali evidenziamo, in particolare, l’incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per 1.470 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.020 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. Il riparto delle risorse aggiuntive del fondo è previsto per il 20 novembre 2020, da attuarsi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, gli enti beneficiari sono tenuti ad inviare, utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza. La certificazione non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dall’ente locale interessato o dalla regione o provincia autonoma su cui insiste il suo territorio. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in 10 annualità a decorrere dall’anno 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION