Canoni relativi ad immobili sequestrati, gli adempimenti IVA spettano all’amministratore giudiziario

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 11 ha chiarito che con riferimento agli adempimenti IVA concernenti la riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati, il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, in luogo e per conto del locatore, è da individuarsi nell’amministratore giudiziario, per l’intero periodo di affidamento dell’incarico risultante dal provvedimento del giudice. E ciò perché:

  • in attesa della confisca definitiva o della restituzione al proprietario, il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi;
  • la veste di soggetto passivo d’imposta spetta a colui che assume, con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati e, quindi, il soggetto passivo d’imposta è individuato a posteriori, seppure con effetto ex tunc, nello Stato o nell’indiziato, a seconda che il procedimento si concluda con la confisca oppure con la restituzione dei beni;
  • l’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro, non assume un’autonoma soggettività d’imposta ma opera nella veste di rappresentante in incertam personam, curando la gestione del patrimonio per conto di un soggetto non ancora individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Per l’assoggettamento a imposta ipocatastale rileva la classificazione dell’immobile

Nei trasferimenti immobiliari l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dipende dalla categoria catastale dell’unità immobiliare oggetto di trasferimento, mentre non rileva la destinazione principale dell’edificio di cui la singola unità immobiliare alienata fa parte. È il principio sancito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12000 del 19 giugno 2020. Secondo i giudici, ’accatastamento depone per il carattere strumentale del bene. La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Secondo la disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, d.l. 223 del 2006, convertito in legge 248 del 2006: ” Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ” b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenza che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”. Dalla lettura della norma emerge che le imposte ipotecarie e catastali debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali, ed un immobile è strumentale quando è accatastato in categoria A/10. Inoltre, in tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, lett.a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA” (Cass. n. 17284 del 2017; cfr. Cass. n. 22768 del 2016). Da ciò deriva, al contempo, la non pertinenza al decisum della tesi difensiva sostenuta dalla controricorrente, secondo cui il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra assumerebbe rilievo ai fini del regime tributario applicabile solo se il mutamento di destinazione d’uso, nel caso concreto da abitazione ad ufficio, richieda la realizzazione di opere edilizie che ne comportino la radicale trasformazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Principio dell’anonimato nello svolgimento delle fasi di reclutamento del personale

Le pubbliche amministrazioni devono introdurre, nel proprio PTPCT, un’apposita regolamentazione dello svolgimento delle fasi delle procedure di reclutamento del personale, con particolare attenzione all’applicabilità della regola dell’anonimato alla correzione degli elaborati, avuto riguardo alle specifiche modalità della prova ed al margine di discrezionalità di cui la Commissione dispone. È quanto ha ribadito l’ANAC con la deliberazione n. 592 dell’8 luglio 2020, con la quale è stata avviata attività istruttoria a seguito di segnalazione relativa ad irregolarità verificatesi nel corso dello svolgimento della prova scritta della selezione pubblica per il reclutamento di 4 agenti di polizia municipale con contratto a tempo determinato. In particolare, i candidati, su richiesta della Commissione, avrebbero apposto il proprio nome e cognome sui fogli consegnati per lo svolgimento della prova, mettendo a conoscenza della propria identità i membri della Commissione all’atto della correzione. I consiglieri di minoranza dell’Ente segnalavano al Segretario generale (RPCT) la possibile illegittimità della procedura concorsuale, per mancato rispetto della regola dell’anonimato nella correzione delle prove. Il Segretario chiedeva, pertanto, chiarimenti sui fatti segnalati al Presidente della commissione con particolare riguardo alla mancata applicazione della regola dell’anonimato, il quale riscontrava la richiesta rilevando che l’apposizione, da parte dei candidati, del proprio nome e cognome sui fogli delle prove concorsuali non avrebbe inficiato la correzione poiché, trattandosi di domande a risposta multipla, la commissione non disponeva di alcun margine di discrezionalità valutativa.
L’Autorità, pur non ravvisando nella condotta tenuta dal RPCT, i presupposti per la configurazione di una responsabilità dirigenziale o disciplinare ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. 190/2012 (poiché l’area di rischio in cui si sono verificati I fatti denunciati è stata inserita nel PTPCT 2020 e presidiata con apposite misure di prevenzione, sulla cui attuazione il RPCT ha vigilato, riscontrando la segnalazione ricevuta ed attivando le opportune verifiche), ha tuttavia osservato che in conformità alle disposizioni recate dall’art. 1 co. 7, 9 lett. c) e 10 della l. 190/2012, come meglio specificate nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione dell’organo di indirizzo politico (Sindaco, Giunta) e del Responsabile del Secondo Settore – Servizi finanziari e fiscali -, il quale è preposto alla gestione delle procedure di reclutamento del personale, come risulta dal PTPCT. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la regola dell’anonimato degli elaborati delle prove scritte costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni, garantendo la par condicio fra i candidati (Cons. St. Ad. Plen., 20.11.2013, n. 26). È fondamentale che i predetti soggetti si attivino, operando in sinergia fra di loro, al fine di predisporre misure di prevenzione della corruzione più stringenti di quelle attualmente in vigore, volte a regolamentare le fasi di svolgimento delle procedure selettive, con particolare attenzione all’assoluta necessità di mantenere l’anonimato degli elaborati concernenti le prove scritte, fino all’avvenuta correzione degli stessi, anche nella prospettiva di evitare che in futuro possano insorgere problematiche analoghe.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION