Fondo di Solidarietà Comunale 2020: il DPCM di riparto delle risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 184 del 23 luglio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2020 concernente il riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2020.
Trattasi delle risorse aggiuntive previste dall’art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al reintegro del taglio operato con il DL n. 66/2014 al comparto dei Comuni. Si ricorda che la dotazione annuale del FSC, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa: la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell’IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata dalla legge n. 208/2015 in 2.768,8 milioni). Tale dotazione è stata successivamente rivista in aumento di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il D.L. n. 15/2017 e da ultimo rideterminata in 6.213,8 milioni a decorrere dal 2020 dall’art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019. Sulla rideterminazione della dotazione del Fondo dall’anno 2020 incidono altresì i commi 850 e 851, i quali ne riducono la dotazione annuale di circa 14,2 milioni di euro annui, in relazione alle minori esigenze di ristoro ai comuni, per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, introdotta dai commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 con l’unificazione di tale imposta con la TASI. Rispetto a questo importo, la legge di bilancio per il 2020 (commi 848-849) ha peraltro disposto un incremento delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, per garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Consiglio di Stato: le concessioni balneari sono un’occasione di guadagno e vanno messe a gara

“In punto di diritto va rammentato che, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza nazionale aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si è del resto espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi, in particolare, che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394), segnalando l’esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte (cfr., in epoca ancora antecedente ed in via generale, Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2002 n. 934)”.
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4610/2020 del 17 luglio 2020, pronunciandosi rispetto all’appello contro una sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, Sez.  III, 9 luglio 2015 n. 992, che aveva già respinto un ricorso per ottenere l’annullamento di una determina dirigenziale del Comune di Bari, emessa dal direttore della Ripartizione sviluppo economico, con la quale si disponeva di dare corso alla procedura di rinnovo di due concessioni demaniali (già avviata dalla Capitaneria di Porto di Bari), in relazione ad un locale in muratura sito nell’area demaniale prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, mediante licitazione privata. Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR, ha ritenuto corretta la procedura comparativa per la selezione pubblica avviata prima dalla Capitaneria di Porto di Bari e poi dal Comune di Bari.

 

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5 per mille 2019: Ai Comuni 14,9 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 23 luglio, informa che ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 2020 prevista dall’articolo 156 del DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. In tal modo, l’Agenzia ha inteso dare una risposta concreta e il più vicino possibile alle esigenze dei beneficiari: oltre 58mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, cui s’aggiungono 8.032 Comuni. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti.
L’elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato <(47.522), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.372), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (500), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (112) e gli enti gestori delle aree protette (24). In particolare, ai Comuni per il 2019, sono destinati 14,9 milioni di euro (Vedi gli importi).
Le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa – L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2019 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni di euro di beneficio. In totale, l’importo destinato all’Airc nel settore della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria, ammonta a 58,6 milioni di euro, cui si aggiungono più di 7,7 milioni di euro per le scelte espresse nella categoria del volontariato.

 

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Spese consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, le istruzioni del Ministero dell’Interno

Con circolare F.L. n. 15/2020, la Direzione Centrale della Finanza locale fornisce le istruzioni operative allo scopo di agevolare l’espletamento dei delicati servizi relativi alle consultazioni elettorali da espletare il 20 e 21 settembre 2020. La Direzione ricorda che l’importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio, secondo distinti parametri per sezione elettorale e per elettore calcolati, rispettivamente, nella misura del 40% e del 60%, sul totale da ripartire, con la maggiorazione del 40% per i Comuni fino a 3 sezioni elettorali. Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno, in nessun caso, essere soggette ad integrazioni (articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato dall’articolo 1, comma 400, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147). Per la programmazione della spesa, l’importo stimato delle assegnazioni agli enti, ad esclusione del rimborso dei componenti dei seggi elettorali, può essere valutato nell’80% delle somme assegnate in occasione del referendum del 17 aprile 2016.
I Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza. Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggi, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’articolo 4 della legge 13 marzo 1980, n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
In ordine al limite di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, alla relativa determina autorizzativa da parte dei responsabili dei servizi, alla durata del periodo elettorale e al termine per la presentazione del rendiconto delle spese da parte dei Comuni, si rappresenta che il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il 27 luglio 2020, cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il 25 settembre 2020, quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Le spese per le prestazioni rese dal personale comunale addetto all’espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Comuni, saranno rimborsate al lordo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che, normalmente sono posti a carico dei Comuni. A giustificazione dell’entità dei predetti contributi da versarsi a cura del Comune, l’amministrazione comunale dovrà produrre un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell’onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l’avvenuto versamento dei contributi predetti unitamente al rendiconto trasmesso alla Prefettura. Il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA, firmato il protocollo per la riapertura in sicurezza degli uffici pubblici

Sottoscritto il Protocollo quadro per l’implementazione delle misure per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro, in ordine all’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’. Si tratta di una regolamentazione necessaria che garantisce, in tutti i luoghi di lavoro, i necessari spazi negoziali sia per la gestione del personale in servizio, sia per l’organizzazione del lavoro agile.
Orari di lavoro e di apertura al pubblico più flessibili. Modalità di interlocuzione programmata con l’utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza per evitare assembramenti. Misure di controllo per garantire il distanziamento interpersonale durante le attività. Sono alcuni dei punti chiave del protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro rispetto all’emergenza Covid, adottato oggi presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Il documento, vidimato dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, dà precisi indirizzi alle amministrazioni in ordine alla necessità di tutelare il personale, gli utenti e tutte le altre figure che interagiscono con i pubblici uffici, contemperando le imprescindibili esigenze sanitarie con la necessità di una sempre più intensa ripresa dell’erogazione in presenza dei servizi che non possono essere resi da remoto, come previsto dal decreto Rilancio. Un passaggio reso ancor più necessario dalla prossima scadenza di metà settembre che vedrà venir meno il principio che distingue le attività cosiddette indifferibili dalle altre.
Il protocollo contempla poi la necessità di prestare particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covid-19, di assicurare la dotazione di termoscanner agli ingressi, dei dispositivi di protezione individuale ed eventualmente di barriere separatorie laddove non sia possibile garantire le distanze. Non manca l’eventuale ricorso alle visiere per il personale a contatto con il pubblico e le prescrizioni su igiene quotidiana, aerazione regolare e sanificazione frequente degli ambienti di lavoro. Oltre all’indicazione per le amministrazioni di mettere in campo le opportune azioni di informazione e formazione sulle procedure dettate dal protocollo.

 

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Pubblicati gli importi del fondo funzioni fondamentali degli enti locali

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del 24 luglio 2020 di riparto del Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
La quota spettante agli enti di cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella A.
La quota spettante agli enti di cui al comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella B.

 

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Conversione DL Rilancio, la nota di lettura di ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI-IFEL sui principali contenuti del DL“Rilancio” (dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni di maggior interesse:

  • Assegnazione di fondi a ristoro delle perdite di gettito da emergenza (artt. 106, 177, 180 e 181)
  • Proroga dei bilanci (art. 106, comma 3-bis)
  • Proroga dei termini per alcuni adempimenti, affinché acquistino efficacia, dalla data di pubblicazione, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI (art. 106, comma 3-bis)
  • Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (art. 106-bis)
  • Anticipazioni risorse province e città metropolitane (art. 108)
  • Rinvio termini bilancio consolidato (art. 110)
  • Fondo per i comuni ricadenti nei territori particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e altri territori interessati da ordinanze di chiusura regionali, artt. 112 e 112-bis)
  • Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio a cura della giunta e esclusione rendicontazione contributi e trasferimenti ex art. 158 TUEL (art. 112-bis, comma 4)
  • Semplificazione rinegoziazione mutui (art. 113)
  • Differimento dei termini per l’avvio lavori, oggetto dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 114)
  • Deroghe alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 114-bis)
  • Liquidità a sostegno dei pagamenti dei debiti commerciali (artt. 115-116)
  • Assunzioni di personale enti in dissesto (art. 118-bis)
  • Riduzione aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter).

 

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Limite al trattamento economico accessorio nel 2020

Il riferimento base per determinare il limite al trattamento accessorio nel 2020 è previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (indicato nell’anno 2016); dato che deve essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016. La norma prevista dall’art. 23, c. 2 non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con Deliberazione n. 97/2020 in risposta ad un quesito concernente l’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento alla portata applicativa dei limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale.
I giudici contabili hanno altresì evidenziato che non si debba computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell’art. 15 del Ccnl entrato in vigore il 21 maggio 2018. Sussiste quindi la discrezionalità delle pp.aa. di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio comportano una contestuale riduzione del valore finanziario per le assunzioni.

 

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Mancato reintegro dell’anticipazione di tesoreria e/o dei fondi a destinazione vincolata certificano lo squilibrio di cassa

Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION