Nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del DL n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 111/2020.
I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di assunzioni di personale – art. 33, comma 24 , del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall’art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020 – ricordano che in tema di previsioni di bilancio (del quale il FCDE è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della legge nr. 196 del 2009), che quella per gli Enti locali (art. 175, comma 8 TUEL), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue: al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, secondo la Sezione, per la definizione delle capacità assunzionali gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del bilancio. Ciò stante, è evidente che – ai predetti fini – si potrà fare riferimento al FCDE del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.