Assunzioni di personale: il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello assestato

Nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del DL n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 111/2020.
I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di assunzioni di personale – art. 33, comma 24 , del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall’art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020 – ricordano che in tema di previsioni di bilancio (del quale il FCDE è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della legge nr. 196 del 2009), che quella per gli Enti locali (art. 175, comma 8 TUEL), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue: al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, secondo la Sezione, per la definizione delle capacità assunzionali gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del bilancio. Ciò stante, è evidente che – ai predetti fini – si potrà fare riferimento al FCDE del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Competenza digitali per la PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilasciato la versione aggiornata del documento Syllabus “Competenze digitali per la PA”, che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. Con la Versione aggiornata viene confermato l’impianto generale del Syllabus, aggiornato l’elenco degli atti e documenti strategici e operativi di riferimento e, soprattutto, vengono riformulate o modificate alcune conoscenze/abilità che concorrono a descrivere le 11 competenze di cui si compone. Questi interventi sono principalmente volti ad assicurare il costante allineamento dei contenuti del Syllabus alle evoluzioni normative e ad arricchire ulteriormente la descrizione delle competenze previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Ristoro minori entrate IMU settore turistico

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.), recante il «Riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso articolo 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19». Trattasi delle fattispecie relative agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed agli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19.
Il provvedimento opera un riparto delle risorse sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

Ristoro minori entrate Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni per un importo complessivo di 114,75 milioni di euro.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti locali, la versione definitiva dei documenti sulla revisione

Dopo un mese di consultazione, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato e licenziato la versione definitiva dei documenti di ricerca “La revisione negli Enti Locali: Quaderno I Approccio metodologico” e “La revisione negli Enti Locali: Quaderno II Strumenti operativi”, a cura del gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” Area Economia degli Enti locali.
I testi erano stati messi in pubblica consultazione il 16 giugno scorso e forniscono al revisore degli enti locali linee guida e strumenti operativi per effettuare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.
I documenti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mettono a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Il link ai documenti

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni: proroga triennale dei permessi di costruire e SCIA

L’art. 10, comma 4 del DL 76/2020, c.d. Semplificazioni, prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 2 dell’art. 15 il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per effetto del successivo comma 2-bis la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
L’intervento operato dal DL Semplificazioni prevede la facoltà per l’interessato di prorogare, previa comunicazione all’amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Inoltre, sono altresì prorogate di tre anni le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in Legge n. 27/2020, ha disposto che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Trattasi di proroga “automatica” che non richiede preventiva comunicazione all’Ente. Al riguardo, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ritiene che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 del DL 76/2020 possano beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.

Allegati: Fac simile comunicazione proroga-DL 76_2020 (Predisposto da ANCE)

 

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Anci, contratto dirigenti e segretari: valorizzati e semplificati gli obiettivi

Soddisfazione espressa dall’ANCI in merito alla firma sulla pre-intesa del contratto collettivo nazionale 2016-2018 dei dirigenti e dei segretari comunali, che interessa oltre diecimila lavoratori, tra dirigenti degli enti territoriali e segretari comunali e provinciali, con corresponsione di circa novemila euro pro capite di arretrati contrattuali e un incremento medio mensile di circa 230 euro”.
Le novità però non riguardano solo gli aspetti finanziari. “Si tratta di un rinnovo che non si limita ad attribuire maggiori risorse dopo una lunga sospensione dei contratti della PA – rileva il Presidente ANCI – ma incide in modo innovativo sugli istituti normativi ed economici più rilevanti di parte datoriale. In particolare, sarà garantita la presenza giornaliera in servizio dei dirigenti e dei segretari in base alle esigenze organizzative e al fine di coordinare gli uffici”. È prevista la possibilità di incentivi economici per la mobilità dei dirigenti verso i Comuni disagiati. Sono semplificate le regole per il recesso in caso di responsabilità dirigenziale.  Sono state individuate forme più semplici ed efficaci per la costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, superando le criticità finora incontrate nei contratti decentrati. Infine, rispetto ai segretari comunali, è stato sancito il principio per cui costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della revoca, il mancato o inadeguato svolgimento dei compiti di sovraintendenza e coordinamento della dirigenza, rinviando a una commissione paritetica la ridefinzione della maggiorazione già prevista dal contratto decentrato integrativo che rimane comunque confermato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso minore gettito IMU Comuni terremotati

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il decreto (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2020, recante «Attribuzione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, del rimborso del minor gettito dell’IMU, riferito al primo semestre 2020, derivante dall’esenzione per i fabbricati inagibili». Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 11.358.907,00 euro, ai comuni individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e corrisposte a titolo di rimborso del minor gettito IMU della prima rata semestrale scaduta il 16 giugno 2020. A favore del Comune di Fermo, individuato ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stato attribuito l’importo di 136.120,00 euro. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per il primo semestre 2020, indicati negli allegati A e B.

 

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Ristoro imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco

Con comunicato del 27 luglio 2020, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa che il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 luglio 2020, recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno per l’anno 2020 dall’art. 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro parziale delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno in conseguenza dell’adozione di misure di contenimento del COVID-19» è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 90 milioni di euro, ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accordo Governo-Regioni su minori entrate

Raggiunto l’accordo, in conferenza Stato-Regioni, per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia e della conseguente crisi economica. L’accordo coinvolge sia le Regioni a statuto ordinario che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. È pertanto previsto il riparto del fondo nella proporzione di 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali. Viene così ripartita la quota già assegnata dal decreto legge 34 di 1,5 miliardi per il 2020, assegnando 0,5 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per la compensazione delle minori entrate e il restante miliardo alle Autonomie speciali. Il Governo ha nel contempo preso atto che si tratta di uno stanziamento del tutto insufficiente rispetto alla effettiva perdita delle entrate regionali, stimate il 1,7 miliardi solo per le regioni ordinarie nel 2020. Si dovrà quindi continuare a definire nel corso del 2020 e del 2021 l’entità effettiva delle mancate entrate.
Nell’accordo è stabilito, per continuare a garantire gli equilibri di bilancio, di prevedere l’inserimento in un prossimo provvedimento utile dell’integrazione di 1,2 miliardi di compensazione di minori entrate per le Regioni a statuto ordinario e di 1,6 miliardi per le Autonomie speciali.
Sono anche da considerare le minori entrate tributarie, circa un miliardo, derivanti dalla lotta per l’evasione fiscale. Pertanto Governo e Regioni concordano che i rapporti finanziari siano definiti sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION