Contribuzione del comune al canone di locazione a favore delle forze armate

La possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili privati adibiti a caserme di Forze dell’ordine nei limiti del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012, come introdotto dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208/2015, è da intendersi riferita ad un mero concorso pro quota, e non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento. Ciò anche in considerazione dell’etimologia del termine ‘contribuire’ che deriva dal latino con-tribùere, quindi “dare insieme”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 161/2020. Analogamente a quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 151/2017, i giudici calabresi hanno ribadito che la legge parla di ‘contribuzione’ da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione; il che lascia intendere che il concorso all’onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale. inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’ art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento del trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 104/2020 – nel rispondere ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di riconoscere, anche nell’anno 2020, l’incremento previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, nonché di utilizzare anche gli spazi del decreto ministeriale del 17/03/2020 disciplinante le nuove regole assunzionali, con possibile deroga ai limiti di spesa vigenti – ha precisato che le norme introdotte dal c.d. “Decreto crescita” (D.L. n. 34/2019), in particolare con l’art. 33, le successive disposizioni attuative contenute nel D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 e quelle contenute nella circolare interministeriale dell’ 08 giugno 2020 – non determinano l’impossibilità, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a parte degli spazi assunzionali ai fini dell’incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ove ne ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. c.d. “Semplificazioni” del 2018. La suddetta disposizione consente, ai comuni privi di dirigenza, una deroga all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, stabilendo che il principio dell’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei soggetti titolari di posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto “Funzioni Locali”, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL. In merito alla facoltà di incremento della capacità assunzionale, la Sezione ritiene, in un’ottica prudenziale, che anche nel caso in cui l’ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l’andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la valutazione dell’amministrazione dovrà essere attentamente ponderata. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, stabilendo, nel rispetto dell’articolo 15, commi 2 e 3, del citato contratto, un’ indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare tale adeguamento. Infatti l’ente, che in applicazione della nuova normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale – c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’esercizio precedente – potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. D.L. 135/2018 convertito con la Legge n. 12/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION