Congedi COVID dipendenti pubblici, i chiarimenti dell’INSP

L’INPS con messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020 fornisce chiarimenti sui periodi compresi per le prestazioni del TFS e del TFR. L’Istituto ricorda che l’art. 25 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I nuovi congedi sono assimilabili ai congedi parentali, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.
L’Istituto conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, viene precisato che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzioni di personale: il fondo crediti di dubbia esigibilità è quello assestato

Nel calcolo del FCDE, per le finalità di cui all’art. 33, comma 2, del DL n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo stesso così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 111/2020.
I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo in materia di assunzioni di personale – art. 33, comma 24 , del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019, poi modificato dall’art. 17, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020 – ricordano che in tema di previsioni di bilancio (del quale il FCDE è una delle componenti) sia la normativa primaria che i principi contabili tengono ben presente la possibilità di uno scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Sia la normativa dettata per la formazione del bilancio dello Stato (art. 33 della legge nr. 196 del 2009), che quella per gli Enti locali (art. 175, comma 8 TUEL), prevedono la possibilità di un “assestamento” del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno. In particolare, l’art. 175, comma 8, TUEL stabilisce che, con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. In linea con tale previsione, l’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, al punto 3.3 stabilisce quanto segue: al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Pertanto, secondo la Sezione, per la definizione delle capacità assunzionali gli enti locali devono calcolare il rapporto percentuale fra spesa di personale ed entrate correnti tenendo conto che il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) è quello determinato in sede di assestamento del bilancio. Ciò stante, è evidente che – ai predetti fini – si potrà fare riferimento al FCDE del bilancio di previsione soltanto quando le appostazioni del bilancio stesso siano talmente aderenti al successivo sviluppo gestorio da non richiedere alcun assestamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Competenza digitali per la PA

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rilasciato la versione aggiornata del documento Syllabus “Competenze digitali per la PA”, che descrive l’insieme minimo delle conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l’attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. Con la Versione aggiornata viene confermato l’impianto generale del Syllabus, aggiornato l’elenco degli atti e documenti strategici e operativi di riferimento e, soprattutto, vengono riformulate o modificate alcune conoscenze/abilità che concorrono a descrivere le 11 competenze di cui si compone. Questi interventi sono principalmente volti ad assicurare il costante allineamento dei contenuti del Syllabus alle evoluzioni normative e ad arricchire ulteriormente la descrizione delle competenze previste.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION