Ristoro minori entrate IMU settore turistico

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione in G.U.), recante il «Riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 74,90 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro delle minori entrate connesse all’abolizione della prima rata dell’imposta municipale propria del 2020 per le fattispecie imponibili specificate nel comma 1 dello stesso articolo 177, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19». Trattasi delle fattispecie relative agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali; agli immobili degli stabilimenti termali, agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed agli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza da COVID-19.
Il provvedimento opera un riparto delle risorse sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale. I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati, per l’annualità 2020, sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

 

Ristoro minori entrate Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2020 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), recante il «Primo riparto del Fondo, avente una dotazione complessiva di 127,5 milioni di euro, istituito presso il Ministero dell’interno, per l’anno 2020, dall’art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero, dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il provvedimento opera un primo riparto delle risorse disponibili, in misura pari al 90%, sulla base dei criteri e modalità indicati nella nota metodologica (Allegato B) e le quote saranno attribuite ai comuni per un importo complessivo di 114,75 milioni di euro.
I dati relativi ai contributi attribuiti pro-quota agli enti interessati sono indicati nell’allegato A.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti locali, la versione definitiva dei documenti sulla revisione

Dopo un mese di consultazione, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato e licenziato la versione definitiva dei documenti di ricerca “La revisione negli Enti Locali: Quaderno I Approccio metodologico” e “La revisione negli Enti Locali: Quaderno II Strumenti operativi”, a cura del gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” Area Economia degli Enti locali.
I testi erano stati messi in pubblica consultazione il 16 giugno scorso e forniscono al revisore degli enti locali linee guida e strumenti operativi per effettuare i molteplici controlli che la funzione impone, riducendo la probabilità di errore e contenendo il rischio di responsabilità.
I documenti propongono un approccio metodologico per lo svolgimento della funzione revisionale negli Enti locali e mettono a disposizione del professionista una serie di materiali operativi a supporto di ogni fase del processo di revisione.

Il link ai documenti

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Semplificazioni: proroga triennale dei permessi di costruire e SCIA

L’art. 10, comma 4 del DL 76/2020, c.d. Semplificazioni, prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire. Ai sensi del comma 2 dell’art. 15 il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per effetto del successivo comma 2-bis la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
L’intervento operato dal DL Semplificazioni prevede la facoltà per l’interessato di prorogare, previa comunicazione all’amministrazione comunale, di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Inoltre, sono altresì prorogate di tre anni le segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (Cura Italia), convertito in Legge n. 27/2020, ha disposto che i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservino la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Trattasi di proroga “automatica” che non richiede preventiva comunicazione all’Ente. Al riguardo, l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ritiene che i permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 del DL 76/2020 possano beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.

Allegati: Fac simile comunicazione proroga-DL 76_2020 (Predisposto da ANCE)

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, contratto dirigenti e segretari: valorizzati e semplificati gli obiettivi

Soddisfazione espressa dall’ANCI in merito alla firma sulla pre-intesa del contratto collettivo nazionale 2016-2018 dei dirigenti e dei segretari comunali, che interessa oltre diecimila lavoratori, tra dirigenti degli enti territoriali e segretari comunali e provinciali, con corresponsione di circa novemila euro pro capite di arretrati contrattuali e un incremento medio mensile di circa 230 euro”.
Le novità però non riguardano solo gli aspetti finanziari. “Si tratta di un rinnovo che non si limita ad attribuire maggiori risorse dopo una lunga sospensione dei contratti della PA – rileva il Presidente ANCI – ma incide in modo innovativo sugli istituti normativi ed economici più rilevanti di parte datoriale. In particolare, sarà garantita la presenza giornaliera in servizio dei dirigenti e dei segretari in base alle esigenze organizzative e al fine di coordinare gli uffici”. È prevista la possibilità di incentivi economici per la mobilità dei dirigenti verso i Comuni disagiati. Sono semplificate le regole per il recesso in caso di responsabilità dirigenziale.  Sono state individuate forme più semplici ed efficaci per la costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti, superando le criticità finora incontrate nei contratti decentrati. Infine, rispetto ai segretari comunali, è stato sancito il principio per cui costituisce violazione dei doveri d’ufficio, ai fini della revoca, il mancato o inadeguato svolgimento dei compiti di sovraintendenza e coordinamento della dirigenza, rinviando a una commissione paritetica la ridefinzione della maggiorazione già prevista dal contratto decentrato integrativo che rimane comunque confermato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION