Accordo Governo-Regioni su minori entrate

Raggiunto l’accordo, in conferenza Stato-Regioni, per recuperare le risorse che sono venute meno nei bilanci regionali a causa della pandemia e della conseguente crisi economica. L’accordo coinvolge sia le Regioni a statuto ordinario che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome. È pertanto previsto il riparto del fondo nella proporzione di 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali. Viene così ripartita la quota già assegnata dal decreto legge 34 di 1,5 miliardi per il 2020, assegnando 0,5 miliardi alle Regioni a statuto ordinario per la compensazione delle minori entrate e il restante miliardo alle Autonomie speciali. Il Governo ha nel contempo preso atto che si tratta di uno stanziamento del tutto insufficiente rispetto alla effettiva perdita delle entrate regionali, stimate il 1,7 miliardi solo per le regioni ordinarie nel 2020. Si dovrà quindi continuare a definire nel corso del 2020 e del 2021 l’entità effettiva delle mancate entrate.
Nell’accordo è stabilito, per continuare a garantire gli equilibri di bilancio, di prevedere l’inserimento in un prossimo provvedimento utile dell’integrazione di 1,2 miliardi di compensazione di minori entrate per le Regioni a statuto ordinario e di 1,6 miliardi per le Autonomie speciali.
Sono anche da considerare le minori entrate tributarie, circa un miliardo, derivanti dalla lotta per l’evasione fiscale. Pertanto Governo e Regioni concordano che i rapporti finanziari siano definiti sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo di Solidarietà Comunale 2020: il DPCM di riparto delle risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 184 del 23 luglio 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2020 concernente il riparto delle risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2020.
Trattasi delle risorse aggiuntive previste dall’art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al reintegro del taglio operato con il DL n. 66/2014 al comparto dei Comuni. Si ricorda che la dotazione annuale del FSC, definita per legge, è in parte assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente. Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa: la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale in 6.197,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, fermo restando la quota parte dell’IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata dalla legge n. 208/2015 in 2.768,8 milioni). Tale dotazione è stata successivamente rivista in aumento di 11 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il D.L. n. 15/2017 e da ultimo rideterminata in 6.213,8 milioni a decorrere dal 2020 dall’art. 57, comma 1-bis, del D.L. n. 124/2019. Sulla rideterminazione della dotazione del Fondo dall’anno 2020 incidono altresì i commi 850 e 851, i quali ne riducono la dotazione annuale di circa 14,2 milioni di euro annui, in relazione alle minori esigenze di ristoro ai comuni, per il maggior gettito ad essi derivante dalla nuova IMU, introdotta dai commi da 738 a 783 della legge di bilancio 2020 con l’unificazione di tale imposta con la TASI. Rispetto a questo importo, la legge di bilancio per il 2020 (commi 848-849) ha peraltro disposto un incremento delle risorse del Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni per il 2021, di 300 milioni per il 2022, di 330 milioni nel 2023 e di 560 milioni a decorrere dal 2024, per garantire ai comuni il progressivo reintegro, che sarà totale a decorrere dal 2024, delle risorse che sono state decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 66/2014, concorso venuto meno a decorrere dal 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Consiglio di Stato: le concessioni balneari sono un’occasione di guadagno e vanno messe a gara

“In punto di diritto va rammentato che, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza nazionale aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, derivanti dalla direttiva 123/2016 (c.d. Bolkestein), essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si è del resto espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all’art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi, in particolare, che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394), segnalando l’esigenza di una effettiva ed adeguata pubblicità per aprire il confronto concorrenziale su un ampio ventaglio di offerte (cfr., in epoca ancora antecedente ed in via generale, Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2002 n. 934)”.
È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4610/2020 del 17 luglio 2020, pronunciandosi rispetto all’appello contro una sentenza del Tar Puglia, sede di Bari, Sez.  III, 9 luglio 2015 n. 992, che aveva già respinto un ricorso per ottenere l’annullamento di una determina dirigenziale del Comune di Bari, emessa dal direttore della Ripartizione sviluppo economico, con la quale si disponeva di dare corso alla procedura di rinnovo di due concessioni demaniali (già avviata dalla Capitaneria di Porto di Bari), in relazione ad un locale in muratura sito nell’area demaniale prospiciente il porticciolo di Torre a Mare, mediante licitazione privata. Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR, ha ritenuto corretta la procedura comparativa per la selezione pubblica avviata prima dalla Capitaneria di Porto di Bari e poi dal Comune di Bari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

5 per mille 2019: Ai Comuni 14,9 milioni di euro

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato del 23 luglio, informa che ha pubblicato in anticipo, rispetto alla data del 31 luglio 2020 prevista dall’articolo 156 del DL Rilancio, gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2019, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. In tal modo, l’Agenzia ha inteso dare una risposta concreta e il più vicino possibile alle esigenze dei beneficiari: oltre 58mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette, cui s’aggiungono 8.032 Comuni. L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è quindi già online insieme alle scelte e agli importi attribuiti.
L’elenco degli ammessi comprende in totale 58.636 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato <(47.522), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.372), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (500), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (112) e gli enti gestori delle aree protette (24). In particolare, ai Comuni per il 2019, sono destinati 14,9 milioni di euro (Vedi gli importi).
Le preferenze dei contribuenti: ricerca in testa – L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2019 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 412mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,6 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 40 milioni di euro di beneficio. In totale, l’importo destinato all’Airc nel settore della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria, ammonta a 58,6 milioni di euro, cui si aggiungono più di 7,7 milioni di euro per le scelte espresse nella categoria del volontariato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION