Pubblicati gli importi del fondo funzioni fondamentali degli enti locali

È stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del 24 luglio 2020 di riparto del Fondo di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
La quota spettante agli enti di cui al comparto comuni pari a 3 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella A.
La quota spettante agli enti di cui al comparto province e città metropolitane pari a 0,5 miliardi di euro è ripartita secondo quanto specificato nella allegata tabella B.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, la nota di lettura di ANCI-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura di ANCI-IFEL sui principali contenuti del DL“Rilancio” (dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). In materia di finanza locale si segnalano le seguenti disposizioni di maggior interesse:

  • Assegnazione di fondi a ristoro delle perdite di gettito da emergenza (artt. 106, 177, 180 e 181)
  • Proroga dei bilanci (art. 106, comma 3-bis)
  • Proroga dei termini per alcuni adempimenti, affinché acquistino efficacia, dalla data di pubblicazione, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI (art. 106, comma 3-bis)
  • Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario (art. 106-bis)
  • Anticipazioni risorse province e città metropolitane (art. 108)
  • Rinvio termini bilancio consolidato (art. 110)
  • Fondo per i comuni ricadenti nei territori particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e altri territori interessati da ordinanze di chiusura regionali, artt. 112 e 112-bis)
  • Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio a cura della giunta e esclusione rendicontazione contributi e trasferimenti ex art. 158 TUEL (art. 112-bis, comma 4)
  • Semplificazione rinegoziazione mutui (art. 113)
  • Differimento dei termini per l’avvio lavori, oggetto dei contributi per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 114)
  • Deroghe alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 114-bis)
  • Liquidità a sostegno dei pagamenti dei debiti commerciali (artt. 115-116)
  • Assunzioni di personale enti in dissesto (art. 118-bis)
  • Riduzione aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (art. 118-ter).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limite al trattamento economico accessorio nel 2020

Il riferimento base per determinare il limite al trattamento accessorio nel 2020 è previsto dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 (indicato nell’anno 2016); dato che deve essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016. La norma prevista dall’art. 23, c. 2 non deve più essere considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Campania, con Deliberazione n. 97/2020 in risposta ad un quesito concernente l’interpretazione di norme di contenimento della spesa per il personale, con particolare riferimento alla portata applicativa dei limiti quantitativi all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale.
I giudici contabili hanno altresì evidenziato che non si debba computare nel nuovo tetto del trattamento accessorio il differenziale degli incrementi degli importi delle retribuzioni di “posizione” e di “risultato” delle PO, laddove gli enti si siano avvalsi della facoltà di aumentarli ai sensi dell’art. 15 del Ccnl entrato in vigore il 21 maggio 2018. Sussiste quindi la discrezionalità delle pp.aa. di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio comportano una contestuale riduzione del valore finanziario per le assunzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION