Mancato reintegro dell’anticipazione di tesoreria e/o dei fondi a destinazione vincolata certificano lo squilibrio di cassa

Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione

“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 non rileva la preventiva adozione del PTFP

La Corte dei conti Toscana, con deliberazione n. 61/2020 in risposta ad un quesito concerne l’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis ad una procedura di reclutamento di personale a tempo indeterminato, alla luce della novella legislativa recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 aprile 2020), ha stabilito che nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile 2020 troverà applicazione la nuova disciplina recata dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dal decreto attuativo DM 17/03/2020, restando del tutto irrilevante la circostanza che l’Ente, in data anteriore al 20 aprile 2020, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. n. 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).

Secondo la Sezione, il piano triennale dei fabbisogni di personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta un atto programmatorio che si pone “a monte” della procedura assunzionale e la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura. Tale conclusione trova riscontro nella recente delibera Sezione Lombardia n. 74/2020, nonché nelle Linee di indirizzo per il fabbisogno di personale (allegate al DM 8 maggio 2018, attuativo dell’art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001), le quali definiscono il piano triennale dei fabbisogni di personale come “atto di programmazione generale” che si colloca nella fase (a valle) della programmazione generale del personale, in quanto risultato di un’attività di analisi e rappresentazione delle esigenze di forza lavoro dell’ente sia sotto il profilo quantitativo (numero delle unità di personale necessarie per assolvere la mission della Amministrazione), che qualitativo (tipologie di professionalità e competenze che meglio rispondono alle esigenze della Amministrazione), e che troverà poi il suo sbocco nella fase del reclutamento effettivo. Analogamente, seppur per diverse ragioni, deve ritenersi che anche l’attivazione della procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 risulti irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla (successiva) procedura assunzionale. Infatti, la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato (rectius: prodromico) a quello assunzionale. Tale circostanza pare confermata dal tenore letterale della norma richiamata, la quale prevede che l’Ente non possa avviare procedure assunzionali fintanto che non sia spirato il termine di legge per l’eventuale assegnazione di personale in disponibilità, comminando – peraltro – la nullità dei contratti sottoscritti in violazione della suddetta previsione. I due procedimenti sono dunque distinti, con conseguente impossibilità – logica, ancor prima che giuridica – di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all’altro. Sul punto, peraltro, la Sezione tiene ad evidenziare un ulteriore profilo. Nella particolare ipotesi in cui il procedimento ex art. 34 bis si concluda in data successiva al 20 aprile 2020 con l’assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis comma 2 (e conseguente impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’avvio della procedura assunzionale), si ritiene che, ai fini della capacità assunzionale dell’Ente, troverà applicazione la disciplina vincolistica antecedete alla novella legislativa, posto che la procedura ex art. 34 bis ha avuto avvio sotto il vecchio regime e la successiva attività svolta consiste in attività procedimentali prive di una propria autonomia funzionale (trattandosi sostanzialmente dello scorrimento dell’elenco e della verifica circa il possesso in capo al soggetto così individuato della professionalità richiesta).

La pronuncia della Corte dei conti si pone in contrasto con quanto prevista dalla Circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 dove si stabilisce, invece, che possano essere fatte salve le procedure per le quali siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e ove siano state operate le relative prenotazioni di spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conti pubblici, firmato protocollo d’intesa Corte dei conti -CNDCEC

La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”.
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei.
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION