Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura

Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:

  • sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
  • sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.

Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della  Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Pubblicata in G.U. la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)

È stata pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 34/2020 con la legge n. 77/2020.

 

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Agevolazioni per la frequenza di asili nido: recupero ISEE difforme

Dal 2020 il rimborso spettante al richiedente il bonus per la frequenza di asili nido pubblici e privati è determinato in base all’ ISEE minorenni, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Nell’ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato alla data della domanda, ma siano presenti omissioni/difformità, il richiedente può regolarizzare l’ISEE difforme con le modalità indicate nella circolare INPS 14 febbraio 2020, n. 27.
L’Istituto, con il messaggio 16 luglio 2020, n. 2839, fornisce ulteriori informazioni sul processo di recupero nei casi di ISEE difformi o non trovati.
Il messaggio, inoltre, illustra le modalità di gestione dell’ISEE con interventi manuali da parte dell’operatore della struttura territoriale e la procedura di consultazione dei pagamenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento autovetture di servizio prorogato al 30 settembre 2020

Le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un’apposita sezione del proprio sito.
Sono escluse dal censimento:
Le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 24 settembre 2014 Non devono essere pertanto inserite:

  • Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • Auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
  • Auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…)
  • Auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali
  • Auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
  • I veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Se presenti nel sistema veicoli erroneamente censiti negli anni precedenti questi devono essere eliminati.
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria covid – 19 il censimento è prorogato fino al 30 settembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, modifica dell’oggetto degli appalti per adeguamento alle misure anti-contagio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato al Governo e al Parlamento latto di segnalazione numero 7 concernente la disciplina adottata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19 e, in particolare, gli effetti delle misure anti-contagio sui contratti pubblici in corso di affidamento.
Nello svolgimento delle funzioni istituzionali di vigilanza sul mercato dei contratti pubblici durante il periodo emergenziale, l’Autorità ha ricevuto la segnalazione di alcune criticità conseguenti all’adozione dei Protocolli Anti-contagio sottoscritti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 e il 24 marzo 2020, sulle gare, afferenti in particolare al settore dei lavori, in corso di svolgimento. Nello specifico, è stata segnalata l’assenza di uno specifico strumento normativo da utilizzare per apportare modifiche all’oggetto del contratto, al fine del suo adeguamento alle misure anti-contagio, in una fase antecedente all’esecuzione.
L’adeguamento alle misure anti-contagio per le gare in corso di svolgimento comporta una modifica dell’oggetto del contratto che, in alcuni casi, può rivelarsi sostanziale, incidendo sui costi della sicurezza, oltre che sui tempi e sulle modalità di esecuzione della prestazione. Il legislatore dell’emergenza non ha regolato la specifica fattispecie, mentre il codice dei contratti pubblici consente la modifica del contratto soltanto in corso di esecuzione, ai sensi dell’articolo 106.
Con l’atto di segnalazione l’Anac ha suggerito, quindi, l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei provvedimenti in corso di conversione in legge o di ulteriori provvedimenti adottati in conseguenza all’emergenza da Covid-19, l’adozione di specifiche misure volte a consentire – nella fase antecedente l’esecuzione – la modifica dell’oggetto del contratto, in modo da adeguarlo alle misure anti-contagio vigenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION