Con nota prot. n. 20883 del 13 luglio 2020, il Ministero dell’Istruzione comunica che sono state predisposte le note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Ciascun ente potrà scaricare, direttamente nell’area riservata del portale, la nota di autorizzazione al progetto, contenente indicazioni specifiche sull’attuazione e gestione dell’iniziativa. Per accedere occorrerà collegarsi al portale ministeriale (https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso), selezionare Accesso e poi Area riservata, inserendo le credenziali già utilizzate nella fase di accreditamento e presentazione della candidatura. Dopo l’accesso sarà necessario cliccare su “lettera autorizzazione”.
Obblighi legali di rinegoziazione e/o ristrutturazione del pregresso indebitamento
La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:
- la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
- le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
- in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.
In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Bando sport e periferie 2020
L’Ufficio per lo sport ha pubblicato il Bando “Sport e Periferie 2020”, per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2020.
Il “Bando Sport e periferie” ha per oggetto l’individuazione di interventi da finanziare per le seguenti finalità:
a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.
tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva.
Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo sport e periferie di cui al presente “Bando Sport e Periferie” ammontano complessivamente ad € 140.000.000,00, di cui € 100.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili per l’anno 2020 sul capitolo 937 “Fondo sport e periferie” del CDR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed € 40.000.000,00 a valere sulle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020). Gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo “FSC 2014-2020” dovranno tenere conto dei vincoli di destinazione previsti dalla disciplina relativa alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi con finalità previste dal presente bando le Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti soggetti non aventi fini di lucro: federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quanto concerne le Federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva si specifica che la richiesta deve essere avanzata esclusivamente dagli organismi sportivi nazionali e non dalle rispettive articolazioni e/o rappresentanze territoriali.
Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto, a pena di esclusione dalla procedura e per ciascun impianto sportivo è ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo.
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo https://bando2020.sporteperiferie.it/, provvedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti, a partire dalle ore 10.00 del giorno 20 luglio 2020 fino alle ore 10.00 del 30 settembre 2020.