Utilizzo turn over per gli enti che si collocano in una percentuale intermedia fra i due valori soglia

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 55/2020, ha fornito il proprio parere a due quesiti in tema di raccordo tra la disciplina di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e la normativa in materia di turn over.
In particolare, il Comune (avente una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) ha chiesto di sapere:

  • se sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’ art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal decreto ministeriale del 17.03.2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente;
  • se, nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, l’ente debba riferirsi, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018.

I giudici contabili, dopo un excursus del quadro normativo in materia di assunzione di personale da parte degli enti locali, hanno rilevato che l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate, “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. Pertanto, il Comune – che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al DM. del 17.03.2020 – potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, laddove per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale.  Nella diversa ipotesi in cui – anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019 – l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, “l’ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. La circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20 aprile 2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Asseverazione dei rapporti di credito e debito con gli organismi partecipati

La Corte dei conti, Sez. Marche, con deliberazione n. 55/2020/PRSP, all’esito dei controlli effettuati sulla relazione redatta dall’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha evidenziato, tra l’altro, la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’Organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati (ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j del D.lgs. 118/2011), al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità ai dati. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire le dovute motivazione. Peraltro, l’asseverazione da parte dell’Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria e in caso di inerzia da parte degli Organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
Quanto alla verifica dei crediti e debiti reciproci, la Corte ha ricordato che, l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ripiano disavanzo dell’Azienda Speciale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 88/2020, ha fornito il proprio parere in merito alla possibilità per il comune di procedere al ripiano delle perdite di gestione di un’azienda speciale ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, nel caso in cui tale obbligo non sia rinvenibile nello statuto e nell’atto costitutivo.
Preliminarmente, i giudici hanno evidenziato che la copertura dei disavanzi delle aziende speciali debba avvenire, secondo la procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzioni o atti costitutivi e ove trattasi di disavanzo che derivi da fatti di gestione. L’art. 194 comma 1, lett. b) TUEL pone un limite alla possibilità di realizzare un “accollo interno” (in senso ovviamente atecnico) del debito gestionale e organizzativo “disavanzo di gestione”, deresponsabilizzando il management rispetto ai danni (o al rischio di danno) arrecato alla integrità/continuità aziendale: infatti, non tutti i “disavanzi” di gestione dell’azienda speciale sono ripianabili ab aeterno dall’ente dominus, con un riconoscimento di debito da parte di quest’ultimo, ma solo quelli la cui riparabilità è prevista da “da statuto, convenzione o atti costitutivi” ed in ogni caso purché: i) sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114; ii) il disavanzo derivi da fatti di gestione.
Ne consegue che il legislatore non consenta, né preveda un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi come debiti fuori bilancio, ma ne subordini la possibilità al ricorrere ad una serie tassativa di presupposti. Con riferimento ai disavanzi di “Consorzi di aziende speciali e di istituzioni”, infatti la copertura (al fine di rispettare il pareggio di bilancio) può avvenire “nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi”. L’ente, quindi, ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 194, comma 1, del TUEL, dovrà nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, verificare, preliminarmente, se lo Statuto, convenzioni o atti costitutivi prevedano tale possibilità e se il disavanzo è imputabile a fatti di gestione.
Il mancato ricorso allo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui all’art.194, comma 1, lettera b) del D.lgs 267/2000, ovviamente, non esime gli enti dall’obbligo di ripianare, secondo l’ordinario ciclo di bilancio, i disavanzi accertati, stante la prioritaria esigenza di garantire l’integrità e la continuità aziendale, nonché il rispetto degli equilibri di bilancio.
Esigenza che trova maggiore rilevanza nella fattispecie in cui, quale il caso di specie (azienda pubblica), deve essere assicurata la tutela di un bene costituzionalmente garantito quale quello della legalità finanziaria e dell’equilibrio di bilancio (artt. 100, 81, 119 e 120 Cost.). Ciò in considerazione, tra altro, del necessario rispetto di regole di carattere generale che si pongono a presidio di garanzie costituzionali di buon andamento e di integrità delle finanze pubbliche che esprimono tutela finale dei diritti dei contribuenti e dei cittadini tutti (art. 97 cost.).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION