Corte dei conti, costituisce danno erariale la revoca di un contributo

Costituisce danno erariale la revoca di un contributo destinato a ristorare una spesa sostenuta per l’esecuzione di lavori di competenza del comune e dallo stesso sopportata, in considerazione dell’esistenza di una perdita ormai irrevocabilmente verificatasi per l’ente comunale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Toscana, con la Sentenza n. 186 depositata il 18 giugno 2020, nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti, che ha condannato il Responsabile unico di procedimento (RUP) nonché dirigente comunale del settore competente.

I fatti
In data 22 febbraio 2011 era stata stipulata una convenzione tra la Fondazione Pisa e il Comune di Pisa, con cui la prima aveva assunto l’impegno di finanziare un intervento di restauro. Il termine per l’ultimazione dei relativi interventi era stato fissato al 31 dicembre 2011, salva eventuale protrazione dei lavori (in effetti verificatasi) che, ai sensi della convenzione, doveva comunque essere tempestivamente comunicata all’ente erogatore del finanziamento. Con note in data 16 e 17 febbraio 2017 il Segretario generale del Comune di Pisa aveva chiesto alla Fondazione l’erogazione del contributo concordato, allegando il rendiconto relativo alle spese effettuate (i lavori, conclusisi in ritardo rispetto al termine originariamente programmato, risultavano infatti essere stati terminati tra il marzo 2012 e il marzo 2015). Con nota in data 7 marzo 2017, tuttavia, la fondazione aveva preso atto della mancanza di una comunicazione relativa alla protrazione dei lavori oltre il termine originariamente convenuto, disponendo la revoca del finanziamento. Proprio l’ammontare relativo al contributo revocato è stato qualificato dalla Procura come danno erariale.

La decisione
Nel giudizio è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto si è reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento (che, in base all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite al dirigente competente, salvo delega ad altro funzionario, che nel caso di specie non è stata effettuata). In particolare, ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, vigente all’epoca dei fatti, grava(va) sul responsabile unico del procedimento il complesso dei compiti relativi alla correttezza dell’iter della procedura di affidamento, nel caso di specie, di lavori, in sintonia peraltro con gli obblighi della più generale figura del responsabile del procedimento amministrativo. In tale ambito si collocano anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria dei lavori, in origine programmata. Il convenuto rivestiva, al contempo, la qualifica di dirigente del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, di curare anche l’adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura. Pertanto, secondo i giudici, non può che trovare applicazione il principio giurisprudenziale (Corte dei conti, sezione III Appello, 17 giugno 2019, n. 117) secondo cui in tema di erogazione di benefici pubblici “È corretta l’attribuzione al dirigente della colpa per l’intero illecito costituito dall’emissione di una illegittima e dannosa determina dirigenziale, nel caso in cui manchi del tutto l’evidenza della partecipazione alla fase istruttoria del responsabile del procedimento”: considerazione che, nel caso di specie, è rafforzata dalla circostanza che le due figure addirittura coincidevano. Acclarata la grave negligenza del convenuto, resta indiscusso anche il nesso causale rispetto al danno prodotto, in quanto la convenzione stipulata con il comune prevedeva espressamente la possibilità di revoca del contributo nel caso, tra l’altro, di mancata comunicazione degli elementi essenziali del progetto tra cui il termine di ultimazione, successivamente in effetti intervenuta, e tale omissione è come detto attribuibile al responsabile del procedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, Smart working al 50 per cento fino alla fine dell’anno

Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le PA organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Inoltre, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche dovranno redigere, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Il piano definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
In ultimo, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche.
È quanto prevede l’emendamento all’art. 263 del D.L. 34/2020 approvato dalla Commissione Bilancio nel corso dei lavori di conversione in legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, proroga dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza

Un emendamento approvato dalla Commissione bilancio al DDL di conversione del DL 34/2020 prevede un’ulteriore proroga di alcuni termini indicati dall’art. 30, comma 14-ter DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita), relativo alla stabilizzazione dei contributi, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per gli interventi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. L’intervento è necessario in quanto, le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 adottate dal Governo potrebbero non consentire ai Comuni di rispettare i tempi per l’inizio dell’esecuzione dei lavori, con conseguente rischio di perdita degli stessi contributi assegnati. In particolare, si dispone:

  • la proroga dal 15 luglio al 15 settembre 2020, del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori;
  • la proroga dal 30 agosto al 15 ottobre 2020, del termine di adozione del decreto ministeriale di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto;
  • la proroga dal 15 novembre al 15 dicembre 2020 del termine entro il quale i comuni beneficiari degli ulteriori contributi sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Rilancio, sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio finanziario

Approvato l’emendamento in Commissione Bilancio della Camera, in fase di conversione del DL n. 34/2020, che sospende il termine di impugnazione previsto dall’art. 243-quater, comma 5 del TUEL. In particolare, con l’introduzione del nuovo art. 114 bis si dispone che il termine di 30 giorni di impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19 (31 luglio), decorre dal 1° gennaio 2021. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese.
Viene previsto altresì che la verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater TUEL, sarà effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarderà l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si ricorda che ai sensi del comma 6 dell’art. 243-quater, ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Rilancio, rinvio bilancio di previsione e salvaguardia equilibri al 30 settembre

Nella seduta di ieri 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), che proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e per l’adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio.
Viene altresì differito al 31 gennaio 2021 il termine per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023.
Con lo stesso emendamento, ma per il solo anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l’invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell’efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

 

Il testo dell’emendamento:

ART. 106.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre », la parola « contestuale » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15- ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo di 40 mln di euro per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza sanitaria da COVID-19

Nel corso dei lavori della Commissione Bilancio sulla conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) è stato approvato l’emendamento che attribuisce ai comuni, particolarmente interessati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale. Si ricorda che l’art. 112 ha destinato un fondo di 200 milioni di euro ai comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.
Ai fini del riparto del fondo di 40 milioni si terrà conto della popolazione residente dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si terrà conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
Per l’anno 2020, non si applica, per le risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza, l’art. 158 del TUEL che dispone la rendicontazione, entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario, dei contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali.
Inoltre, in favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente compreso nel territorio dell’azienda socio–sanitaria di Lodi ancorché appartenente alla provincia di Milano, è riconosciuto un contributo, pari a 500.000 euro per l’anno 2020, a integrazione di quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 27 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

Un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al DDL di conversione in legge del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) istituisce un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del TUEL. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION