Aggiornamento dei pagamenti dei debiti commerciali della PA

Come noto, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 869, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri siano pubblicati e aggiornati:

  • con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall’inizio dell’anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
  • con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

Inoltre, la medesima legge, all’articolo 1, comma 870, ha stabilito la pubblicazione dell’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente.
Ai sensi della normativa sopra richiamata, il MEF ha pubblicato i seguenti dati desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC):

A) I dati delle singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute in ciascun trimestre del 2019, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo:

B) i dati per le singole amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, riguardanti le fatture ricevute nell’anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi:

C) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2018, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867) ed aggiornati alla data del 1° giugno 2020. A tale data, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 19.918 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

D) l’ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio 2019, comunicati da ogni singola amministrazione pubblica al sistema informativo della PCC (ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 867). Alla data del 1° giugno 2020, risultano pervenute comunicazioni da parte di n. 11.366 amministrazioni pubbliche (comprese le unità organizzative):

Dall’ultima analisi condotta dal MEF sui pagamenti delle fatture commerciali ricevute dalle P.A, nel quinquennio 2015-2019, emerge un progressivo miglioramento dei tempi di pagamento. Alla luce dei dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) rilevati a maggio 2020, le fatture ricevute dalla PA nel 2019 sono 29,1 milioni, per un importo totale dovuto di 148,2 miliardi. Le fatture pagate ammontano a 24,5 milioni, pari a 140,4 miliardi di euro, che corrisponde a circa il 94,8% dell’importo totale. Anche tenendo conto delle code dei pagamenti non ancora effettuati al momento della rilevazione (che potrebbero far rivedere al rialzo la serie di dati), il tempo medio ponderato occorso per saldare le fatture del 2019 è pari a 48 giorni, a cui corrisponde un ritardo medio di 1 giorno rispetto alla scadenza. I risultati danno evidenza degli ulteriori progressi compiuti nell’implementazione del sistema di monitoraggio dei debiti commerciali delle PA che, nel 2019, si è avvalso a pieno dell’operatività di SIOPE Plus (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), consentendo, per la gran parte degli enti pubblici, l’acquisizione automatica dei pagamenti sulla PCC.
I tempi di pagamento delle fatture emesse nel 2019 (48 giorni), confermano il trend decrescente del quadriennio precedente, in cui il tempo medio di pagamento era già sceso dai 74 giorni del 2015 fino ai 55 del 2018. Corrispondentemente, il tempo medio di ritardo (un giorno nel 2019) si era già ridotto da 27 giorni del 2015 a 7 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid19 – Prime indicazioni operative

Sono state approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 18 giugno 2020,   le “Linee di indirizzo sulla sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19”, elaborate nell’ambito di ITACA. Il documento, in particolare, è stato elaborato e condiviso nell’ambito di diversi tavoli tecnici: GdL “Sicurezza appalti”, GdL “Capitolati e Prezzari”, e GdL “Contratti pubblici”. Si tratta di un utile strumento finalizzato a coadiuvare il committente pubblico nella gestione del cantiere a fronte dell’emergenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della disciplina di settore, nonché dei provvedimenti normativi, delle circolari e dei protocolli siglati durante l’emergenza Covid-19. Le linee d’indirizzo, organizzate in due parti, oltre a dare indicazioni di tipo tecnico-operativo destinate al Responsabile dei Lavori (RUP) ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), contemplano l’individuazione dei costi della sicurezza, che devono essere riconosciuti agli operatori economici e degli oneri aziendali per la sicurezza afferenti all’esercizio delle attività realizzate dalle imprese. In tal senso, la guida contiene un elenco voci di misure antiCovid-19.
Il documento non si candida certamente a risolvere tutti i problemi che questa difficile emergenza sanitaria ha provocato nella gestione in sicurezza dei cantieri. E’ evidente, infatti, che la drammaticità e la portata di tale situazione eccezionale, imporrebbe l’adozione di misure più incisive volte a garantire la sostenibilità degli appalti – ma, sicuramente, pone un ordine di chiarezza in merito alla normativa da applicare e agli strumenti da utilizzare da parte delle amministrazioni per favorire quella giusta remunerazione agli operatori economici, a fronte delle misure che dovranno mettere in campo al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PON scuola, finanziamenti adattamento aule anti covid: presentazione candidature entro il 3 luglio

Entro le ore 15,00 di domani, 3 luglio 2020, gli enti locali interessati e già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – Edilizia Enti locali”, dovranno presentare le candidature per il finanziamento degli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici. La candidatura dovrà essere trasmessa attraverso il sistema informatico del Ministero dell’istruzione tramite il legale rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. Gli enti locali dovranno compilare l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e sottoscrivere digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di competenza:
1) atto di nomina del RUP;
2) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
3) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
4) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
5) convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario.
La candidatura riveste carattere generale s solo successivamente, a seguito dell’ammissione a finanziamento, ciascun ente locale dovrà specificare i singoli edifici scolastici di propria competenza che saranno interessati dagli interventi.

Allegati: Avviso Pubblico

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il beneficio derivante dal recupero del maggior disavanzo non si applica al riaccertamento straordinario dei residui

Come noto, il comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge n. 27/2020 (c.d. Cura Italia) interviene sulla procedura di ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni e degli enti locali; nello specifico la  norma  dispone  che  il  disavanzo  di  amministrazione ripianato  nel  corso  di  un  esercizio  finanziario  per  un  importo  superiore rispetto a  quello  applicato  al  bilancio  può  non  essere  applicato  al  bilancio degli esercizi successivi. Tale evenienza si ha nel caso in cui si determini un anticipo delle attività previste nel piano di rientro diretto ad assorbire detto disavanzo, riguardante maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro. In  altri  termini,  nell’evenienza  in  cui  l’ente  proceda  ad  un  ripiano  del disavanzo superiore rispetto a quello previsto (sulla base del principio delle rate  costanti)  viene  permesso  all’ente  “virtuoso”  di  recuperare  tale  effetto positivo sul piano di rientro già nell’esercizio successivo.
La Commissione Arconet, con la FAQ 40 del 1° luglio 2020, fornisce utili chiarimenti in merito all’applicazione della norma sopra richiamata.
La Commissione precisa che l’articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come “Ripiano disavanzo” un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.
La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l’attuazione del piano di rientro approvato.
L’applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni. Solo l’approvazione di un piano di rientro così dettagliato garantisce infatti la verifica dell’effettivo anticipo del recupero previsto e la sua determinazione.
La norma, conclude Arconet, non si applica al ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011, che non è correlato ad un piano di rientro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La TARI è dovuta anche per i depositi delle strutture ricettive

Vanno assoggettati alla TARI, ai sensi dell’art. 62 del d. Igs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 giugno 2020, n. 12301,
Spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza delle condizioni per le quali determinate superfici avrebbero diritto ad una riduzione dell’imposizione. Il contribuente, quindi, deve dare dimostrazione che, in relazione all’anno di imposizione, la specifica destinazione aziendale impressa ai depositi comporti una capacità produttiva di rifiuti, diversa (e minore) rispetto alle altre aree operative occupate dalla azienda alberghiera; e, comunque, dar conto della applicazione della tariffa meno onerosa con puntuale e congruo riferimento alle categorie o sottocategorie della normativa secondaria deliberata dall’Ente impositore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION