Incremento dell’indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta tenutasi martedì 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa sul testo del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che incrementa la misura mensile dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, adeguandolo fino all’85 per cento della stessa indennità stabilita per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
I nuovi importi dell’indennità mensile saranno pertanto ora equiparati, sia per i sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti che da 1.001 fino a 3.000, in misura pari a 1.659,38 euro lordi.
Il relativo provvedimento, previsto dall’articolo 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è in corso di adozione e modifica il precedente decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 aprile 2000, n. 119, Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell’articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. Lo ha reso noto il Ministero dell’interno con comunicato del 1° luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La ripartizione per Comune dei ristori IMU settore turistico, imposta di soggiorno e Tosap/Cosap

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 1° luglio 2020, informa che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel corso della seduta del 23 giugno 2020, ha sancito l’intesa:
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico (intesa ai sensi dell’articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34);
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto del Fondo per il ristoro parziale ai Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e dei contributi di sbarco e di soggiorno (intesa ai sensi dell’articolo 180, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,)
– sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione del Fondo per il ristoro ai Comuni delle minori entrate dovute all’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (intesa ai sensi dell’articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n 34).
Di seguito i dati relativi ai ristori spettanti agli enti interessati al riparto dei predetti Fondi.

Allegato A) – Ristoro minori entrate IMU settore turistico
Allegato B) – Ristoro minori entrate imposta soggiorno e sbarco
Allegato C) – Ristoro minori entrate Tosap e Cosap

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Notifica cartella di pagamento a familiare del contribuente

La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che «la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo» (Cass., Sez. 5, n. 28591 del 29 novembre 2017; Cass., Sez. 6-L, n. 21362 del 15 ottobre 2010).  L’operatività di tali principi è, però, subordinata all’accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall’interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18 giugno 2020, n. 11815.

Decadenza dai benefici fiscali c.d. “prima casa”

In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, ed alla stregua di quanto sancito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell’acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell’amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di liquidazione dell’imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all’art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell’atto ma dal momento in cui l’invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data della stipula dell’atto di trasferimento dell’immobile)» (Cass. n. 28860 del 2017; Cass. n. 2527 del 2014). È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622. Nel caso di specie, la controversia concerne l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio chiedeva il pagamento per intero dell’imposta di registro in revoca dell’agevolazione prima casa chiesta del contribuente che non aveva ottemperato all’obbligo di trasferire nel previsto termine di 18 mesi la sua residenza nel comune nel quale era sito l’immobile acquistato allegando come causa di forza maggiore infiltrazioni d’acqua nel solaio ed allegando che il termine per trasferire la residenza fosse uguale a quello fissato al potere di accertamento dell’Ufficio.

Anticipazioni di liquidità, le FAQ dell’IFEL

IFEL ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti pervenute sulle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali ex decreto-legge n. 34 del 2020, articoli 115 e 116. I quesiti posti hanno consentito di chiarire importanti aspetti riguardanti, ad esempio:

  • la rappresentazione del debito nella piattaforma dei debiti commerciali (l’ente in possesso di una fattura – o di un documento equivalente – ricevuta in data non successiva al 31.12.2019 e non presente in PCC può inserirla in piattaforma e includere il debito corrispondente nella richiesta di anticipazione);
  • i debiti dei Comuni verso altri enti (si deve ritenere non escluso dall’operazione il debito verso altri enti purché: 1) di natura commerciale; 2) certo liquido ed esigibile al 31.12.2019; 3) presente o caricabile in PCC);
  • la possibilità di richiedere le anticipazioni per fatture cedute pro-soluto ad istituti di credito (non essendo previste esplicite esclusioni, si deve ritenere che le fatture commerciali cedute possano essere incluse nella dichiarazione PCC. L’ente locale, peraltro, non dovrebbe eseguire alcuna operazione manuale sulla piattaforma: ordinerà il pagamento attraverso SIOPE+ specificando il codice fiscale dell’istituto di credito e la PCC registrerà come nuovo beneficiario il cessionario in luogo del cedente che aveva emesso la fattura);
  • la possibilità di richiedere anticipazioni per gli enti in crisi (vedere allegato, sezione “dissesto e pre-dissesto”).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le istruzioni operative per la trasmissione della relazione sui proventi da CDS

La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nella seduta del 23 giugno u.s., ha approvato le istruzioni operative per la trasmissione in via informatica della Relazione di cui all’art. 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno n. 608 del 30 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”. Le istruzioni riguardano l’inserimento dei dati finanziari nel modello informatico per il successivo inoltro al Ministero dell’Interno entro il 31 maggio di ciascun anno e sarà accessibile da parte di ogni ente interessato sul sito web della Direzione Centrale delle Finanza Locale, all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Si ricorda che comunicato dell’11 maggio 2020 il Ministero dell’Interno ha ritenuto, a causa dell’emergenza da Covid-19, di prorogare entro il mese di settembre 2020, in via di prima applicazione, l’invio della relazione illustrativa, in virtù della possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019.
In prima applicazione le istruzioni operative si applicano a decorrere dal 2020 con riferimento all’anno finanziario 2019. Per quanto riguarda l’inserimento riferito ad anni finanziari precedenti saranno fornite idonee istruzioni con successiva circolare esplicativa a cura del Ministero dell’Interno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION