La sostituzione del personale cessato soggiace alle nuove regole assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 93 del 30.07.2020 chiarisce ulteriori dubbi interpretativi circa la capacità assunzionale degli enti a fronte del nuovo quadro normativo per effetto dell’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 e smi e della normativa di attuazione contenuta nel decreto interministeriale del 17.03.2019. La Sezione ricorda come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). A tal fine, i giudici non possono che ribadire il principio per cui, per le assunzioni da effettuare dall’entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella nuova disciplina normativa, per effetto dell’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 e smi e dalla normativa di attuazione contenute nel decreto del 17.03.2019. Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali. Inoltre, la Sezione ha chiarito che nell’ambito delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”. Ai fini della determinazione dei valori soglia rilevanti per le procedure assunzionali dei comuni, il comma 2 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, nel fare riferimento “alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”, non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti; pertanto non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, le istruzioni dell’INPS

L’INPS, con la circolare n. 90 del 30/07/2020, fornisce indicazioni in merito ai criteri della detassazione del TFS e alla determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta. L’Istituto ricorda che l’articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto una parziale detassazione del trattamento di fine servizio, da applicarsi all’imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.
La misura della detassazione varia da 1,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data) a 7,5 punti percentuali (per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data).
Tale beneficio si applica ai trattamenti di fine servizio, ossia all’indennità di buonuscita, all’indennità premio di servizio e all’indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro, indipendentemente dall’importo complessivo delle suddette prestazioni. Il beneficio si applica, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale, ossia su ogni singola rata.
L’importo di 50.000 euro costituisce il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali previste dal citato articolo 24 e si riferisce all’imponibile fiscale complessivo del TFS.
In caso di pagamento rateale, la detassazione riguarderà le singole rate, ma sempre entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
Pertanto, a fronte di un imponibile fiscale complessivo superiore a 50.000 euro la riduzione dell’aliquota di tassazione competerà solo sui primi 50.000 euro.
Per la base imponibile eccedente tale limite si applica l’aliquota prevista a normativa vigente.
Ai fini dell’individuazione dell’imponibile fiscale non vanno considerate le somme eventualmente corrisposte all’interessato a titolo di “altre indennità” (ad esempio, interessi, rivalutazione monetaria).
Tale imponibile costituisce il limite non superabile ai fini dell’attribuzione del beneficio previsto dall’articolo 24, sia nel caso di pagamento della prestazione di TFS in un’unica soluzione che in forma rateale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, accordo con Agenzia del Demanio per valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico

LAgenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo dell’accordo è quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. La valorizzazione dei beni pubblici, infatti, rappresenta un’importante occasione di crescita sociale ed economica per il Paese, sia per agevolare un utilizzo del patrimonio esistente più efficace e rispondente alle necessità della comunità, e sia per facilitare la riqualificazione green degli immobili. L’intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni con la finalità di coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attività di scouting prevista dal Protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di valorizzazione, e gli enti territoriali e le amministrazioni dello Stato potranno così essere supportati nei processi di sviluppo urbanistico. L’accordo è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo.
“Questa intesa – dichiara il Direttore Antonio Agostini – sancisce un lavoro sinergico che l’Agenzia e CDP portano avanti da tempo. In questa crisi straordinaria che sta attraversando il nostro Paese, l’Agenzia del Demanio sente fortemente la responsabilità di ottimizzare l’uso del patrimonio immobiliare pubblico che deve essere messo al servizio della collettività per creare sviluppo economico e sociale sul territorio. Per avviare e dare gambe ai progetti di valorizzazione sugli immobili pubblici, CDP è per noi un partner imprescindibile. Grazie anche a questa collaborazione, sempre più strutturata e programmatica, sarà possibile ridisegnare il futuro del nostro territorio: possiamo dare un contributo importante a mantenere e rivitalizzare la bellezza e l’unicità dell’Italia, riconosciuta in tutto il mondo. Sia che si parli di centri storici delle città, o di piccoli borghi di provincia, la strada da perseguire è senza dubbio lo sviluppo di progetti innovativi di rigenerazione urbana che siano in grado di rispettare l’autenticità e la vocazione dei territori, mettendo al centro l’ambiente e le esigenze delle comunità che li abitano”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nuove attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 28 luglio 2020 inviata ai Prefetti fornisce le indicazioni operative per adeguare le white list alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 23/2020 (convertito dalla legge n.401/2020), che ha individuato nuove attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: servizi funerari e cimiteriali, ristorazione, gestione delle mense e catering, servizi ambientali. In quest’ultima categoria, spiega la circolare, confluiscono le attività già previste di trasporto di materiali a discarica per conto terzi, di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi, e sono ora ricomprese raccolta,  trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei  rifiuti, risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
La finalità è quella di rendere più penetranti i controlli antimafia negli appalti relativi ai settori economici più attrattivi per la criminalità organizzata e rafforzare l’attività di prevenzione contro le aggressioni criminali all’economia legale: si tratta di una rimodulazione e un ampliamento dei settori di attività considerati “sensibili” nei quali si articola ciascuna white list tenuta da ogni prefettura.
Questa ultima contiene l’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori che operano in certi settori e che, a seguito degli accertamenti effettuati preliminarmente all’iscrizione e ai controlli che seguono, non sono considerati soggetti economici a rischio di infiltrazione mafiosa.
Alla circolare è allegato lo schema per adeguare l’articolazione dell’elenco. Anche i modelli per le domande di iscrizione alle white list da parte delle imprese dovranno essere modificati di conseguenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Stabilizzazione LSU, erogazione contributo a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che sono stati eseguiti i pagamenti del contributo, relativo all’annualità 2020, per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti​, indicati nell’elenco n. 4. L’importo totale erogato, pari a € 2.004.110,11, riguarda i Comuni delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il vademecum Anci per le amministrazioni coinvolte nelle elezioni dei prossimi 20 e 21 settembre

L’ANCI, al fine di fornire un supporto alle amministrazioni comunali impegnate nella prossima tornata elettorale (20 e 21 settembre il primo turno e 4 e 5 ottobre gli eventuali ballottaggi), ha predisposto il un vademecum di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.
Il vademecum fornisce un quadro sinottico dei molteplici adempimenti per lo svolgimento delle consultazioni, corredato da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da una sintesi degli aspetti più rilevanti riguardanti le modalità del sistema elettorale e i requisiti per l’eleggibilità dei candidati. È Presente anche un quadro riepilogativo delle fonti normative citate nonché un quadro giurisprudenziale in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 65_2020, in risposta ad una richiesta di quesito in merito alla possibilità di prevedere il superamento dei vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dal “Piano scuola 2020/2021”, ha evidenziato che l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010 costituisce limite di spesa, riferito alle assunzioni a tempo determinato, precettivo, non derogabile dalla fattispecie agevolata dell’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali per cui “le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative oltre a quelle individuate dal D. Lgs. 81/2015 sono: …d) stipulazione di contratti a tempo pieno determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali”.
Per la Sezione, l’art. 50, comma 4, lett. d), CCNL Funzioni Locali regola un limite meramente interno che non ha (né potrebbe giuridicamente avere) in sé alcuna relazione con l’art. 9, comma 28, ottavo periodo, D.L. 78/2010. Infatti, l’esenzione da “limitazioni quantitative”, ivi contemplate, non è certo riferibile al suddetto limite legislativo di assunzione, bensì, diversamente, alla disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 50. Quest’ultimo stabilisce che “il numero massimo di contratti a tempo determinato (…) non può superare il tetto annuale del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione (…)”. Tale assunto è dimostrato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (richiamato espressamente dall’art. 50, comma 4, CCNL Funzioni Locali, quale ulteriore fonte di esenzione dai “limiti quantitativi”), il cui art. 23, commi 1 e 2, reca lo stesso congegno agevolativo, quindi derogatorio, dell’art. 50, commi 3 e 4. Peraltro, anche in tale contesto, la clausola di riserva per la contrattazione collettiva (art. 23, comma 1: “salva diversa disposizione dei contratti collettivi”) va intesa come derogatoria unicamente del limite percentuale ivi previsto, ossia del 20 % del rapporto tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Deliberazione n. 83/2018/PAR, cit.).
Inoltre, in aderenza al principio di inderogabilità delle disposizioni di legge fatto proprio dal D. Lgs. n. 165/2001, la contrattazione collettiva non può, di regola, disciplinare l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego, quale sarebbe nel caso di specie l’assunzione a tempo determinato, perché materia in generale riservata alla legislazione esclusiva statale ai sensi degli artt. 97, comma 4, e 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost. (in tal senso Corte dei conti, sez. controllo Lazio, Deliberazione 85/2018/PAR; cfr., più in generale, Corte cost. sent. n. 43/2020) né, tanto meno, derogare ai limiti di assunzione costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica, perché materia riservata alla legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 5/2020).
Ne consegue, pertanto, l’impossibilità per l’ente di prevedere il superamento dei vincoli di spesa per l’assunzione di personale educativo e scolastico con contratto a tempo determinato per le necessità maggiori derivanti dal “Piano scuola 2020/2021”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Contribuzione del comune al canone di locazione a favore delle forze armate

La possibilità per i Comuni di contribuire alle spese per la locazione di immobili privati adibiti a caserme di Forze dell’ordine nei limiti del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate, prevista dal comma 4-bis dell’art. 3 del D.L. n. 95/2012, come introdotto dall’art. 1, comma 500, della legge n. 208/2015, è da intendersi riferita ad un mero concorso pro quota, e non anche alla possibile assunzione integrale dell’onere in argomento. Ciò anche in considerazione dell’etimologia del termine ‘contribuire’ che deriva dal latino con-tribùere, quindi “dare insieme”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 161/2020. Analogamente a quanto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 151/2017, i giudici calabresi hanno ribadito che la legge parla di ‘contribuzione’ da parte del comune e non di accollo integrale in capo a sé del canone di locazione; il che lascia intendere che il concorso all’onere da parte del comune debba essere parziale e non integrale. inoltre, la circostanza che, essendo la sicurezza pubblica materia intestata in via esclusiva allo Stato, la disposizione di cui all’ art. 1, comma 500, dev’essere considerata di stretta interpretazione, poiché introduce una possibilità derogatoria rispetto al riparto di funzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incremento del trattamento economico accessorio delle posizioni organizzative

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 104/2020 – nel rispondere ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di riconoscere, anche nell’anno 2020, l’incremento previsto dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019, nonché di utilizzare anche gli spazi del decreto ministeriale del 17/03/2020 disciplinante le nuove regole assunzionali, con possibile deroga ai limiti di spesa vigenti – ha precisato che le norme introdotte dal c.d. “Decreto crescita” (D.L. n. 34/2019), in particolare con l’art. 33, le successive disposizioni attuative contenute nel D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 e quelle contenute nella circolare interministeriale dell’ 08 giugno 2020 – non determinano l’impossibilità, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, di rinunciare a parte degli spazi assunzionali ai fini dell’incremento del trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ove ne ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 11-bis, comma 2, del D.L. c.d. “Semplificazioni” del 2018. La suddetta disposizione consente, ai comuni privi di dirigenza, una deroga all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, stabilendo che il principio dell’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei soggetti titolari di posizioni organizzative di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto “Funzioni Locali”, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL. In merito alla facoltà di incremento della capacità assunzionale, la Sezione ritiene, in un’ottica prudenziale, che anche nel caso in cui l’ente locale rispetti i vincoli di spesa ed abbia a disposizione capacità per assunzioni di personale potrà esercitare la sua facoltà, ma utilizzando la massima cautela. Ciò, in considerazione del fatto che l’andamento complessivo della gestione di bilancio potrebbe mostrare segni di squilibri anche non temporanei causati da situazioni contingenti, strutturate o straordinarie, anche negli esercizi immediatamente successivi, ragion per cui la valutazione dell’amministrazione dovrà essere attentamente ponderata. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia provveduto alla graduazione di ciascuna posizione organizzativa al momento dell’entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018, stabilendo, nel rispetto dell’articolo 15, commi 2 e 3, del citato contratto, un’ indennità (di posizione e di risultato) superiore a quella corrisposta, poi risultata non attribuibile in relazione al fatto di non avere risorse in termini di capacità assunzionali utilizzabili, ben potrà operare tale adeguamento. Infatti l’ente, che in applicazione della nuova normativa sulle assunzioni, abbia acquisito capacità assunzionale in quanto ricompreso in una fascia che consenta di elevare la propria spesa del personale – c.d. enti virtuosi o, addirittura, intermedi, potendo questi ultimi effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione di non superare il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dell’esercizio precedente – potrà ben rinunciare a parte di detta capacità per adeguare le retribuzioni di risultato e posizione avvalendosi dell’art. 11-bis, comma 2, del più volte citato. D.L. 135/2018 convertito con la Legge n. 12/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Congedi COVID dipendenti pubblici, i chiarimenti dell’INSP

L’INPS con messaggio n. 2968 del 27 luglio 2020 fornisce chiarimenti sui periodi compresi per le prestazioni del TFS e del TFR. L’Istituto ricorda che l’art. 25 del D.L. 18/2020, convertito in legge 27/2020 ha previsto l’estensione ai genitori (anche affidatari), lavoratori dipendenti del settore pubblico, del congedo previsto dall’articolo 23 del medesimo decreto e riguardante i lavoratori dipendenti del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi. Per tale congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. I nuovi congedi sono assimilabili ai congedi parentali, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
I periodi a retribuzione “piena” (primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.
L’Istituto conferma che i periodi di “congedo COVID-19” previsti all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR, secondo quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
Inoltre, viene precisato che l’imponibile determinato dalla retribuzione “virtuale” intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION