L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alla possibilità per i Comuni di riprendere l’attività di notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020, tenuto conto della recente risoluzione MEF n. 6/E del 15 giugno 2020, elaborata a cura del Dipartimento delle finanze, che è intervenuta a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l’emanazione delle disposizioni contenute nel DL n.18 del 2020 (Cura Italia) e del DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), che ha confermato tale possibilità.
Come noto, il DL 18/2020, all’articolo 67, comma 1, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni. A tal riguardo, la risoluzione del MEF ha evidenziato che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato (dall’8 marzo al 31 maggio 2020); l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, IFEL ribadisce che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via
L’art. 68 del DL n. 18 del 2020, invece, sospende invece i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo notificate dall’AdE-R, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali. Sul punto il Mef ritiene quindi possibile notificare gli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
Altro effetto chiarificatore, seppur indiretto, derivante dall’impostazione ministeriale che prevede la ripartenza della notifica degli accertamenti esecutivi comunali senza alcuna preclusione di annualità accertabili, attiene – secondo IFEL – all’art. 157 del dl n. 34 del 2020 (cd. dl “Rilancio”), che per la sola annualità in decadenza entro il 2020 disgiunge l’attività di “emissione” degli atti, che dovrà concludersi in modo certificato nel 2020, da quella di “notifica”, da svolgersi obbligatoriamente nell’arco del 2021. L’eventuale applicabilità di tale prescrizione all’azione accertativa degli enti locali ha destato forti incertezze nei Comuni, anche per le implicazioni sull’accertamento contabile dei recuperi, alla luce del vigente principio applicato di accertamento delle entrate, che impedisce di considerare ai fini contabili gli atti di recupero “emanati” ma non effettivamente notificati nel corso dell’esercizio. Dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali. In particolare, il comma 5, prevede che “al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo” la prova dell’emissione nell’anno 2020 è fornita dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia. Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo” ad un provvedimento del direttore delle Entrate, dove il riferimento all’intero articolo appare dirimente. Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non vede come destinatari i Comuni, ed anche tale circostanza appare senz’altro dirimente. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, riportate con sistematicità dalla Risoluzione Mef/DF n. 6, dal 1° giugno i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.
Autore: La redazione PERK SOLUTION