Pagamento della TARI in caso di mancata presentazione della denunzia di esenzione

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di tassa sui rifiuti, il tributo «è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni» (Sez. 5, sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01), in quanto la detenzione o la occupazione di locali e aree scoperte comporta una «presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti», alla quale, se non superata, consegue la soggezione al tributo (Sez. 5, sentenza n. 19459 del 18/12/2003, Rv. 569065 – 01; Sez. 5, sentenza n. 15083 del 05/08/2004, Rv. 575233 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 19469 del 15/09/2014, Rv. 632445 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016, Rv. 640781 – 01; Sez. 6-5, ordinanza n. 9790 del 19/04/2018, Rv. 647738 – 01).
Da tanto consegue che «sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denunzia originaria o in quella di variazione» (Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013, Rv. 625621 – 01). Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nella sentenza 12 giugno 2020, n. 11336.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Installazione sistemi di videosorveglianza nei Comuni: presentazione entro oggi delle richieste di ammissione al finanziamento

Scade oggi il termine di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al Decreto 27 maggio 2020, pubblicato nella GU n. 161 del 2020. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento per l’esercizio finanziario 2020 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvederà a trasmetterle al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 agosto successivo.

Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non e’ comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia’ realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, la Bozza di relazione illustrativa

Pubblichiamo la bozza di relazione al Decreto Semplificazioni, provvedimento prossimo alla definizione che offre indicazioni importanti di cosa il Governo intende per snellire procedure e pratiche statali al fine di rilanciare il Paese. La bozza è composta da 48 articoli suddivisi in quattro macro-aree di intervento:

  • Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • Semplificazioni procedimentali e responsabilità;
  • Semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale;
  • Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

In materia di contratti pubblici, si deroga sino al 31 luglio 2021 alle procedure di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, laddove si prevedono solo due modalità di affidamento: l’affidamento diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; l’applicabilità della procedura negoziata senza bando con consultazione di almeno cinque operatori per tutte le altre procedure, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con individuazione degli operatori in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. In più, per gli appalti sopra soglia comunitaria e di interesse nazionale si prevede l’applicabilità, salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie, della procedura ristretta o, nei casi previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, ovvero ricorrendone i relativi presupposti con le procedure di cui agli articoli 63 e 125 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in ogni caso con i termini ridotti, per ragioni di urgenza.
In materia di semplificazioni procedimentali si prevede che le amministrazioni misurino la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese e che pubblichino e comparino i termini dei procedimenti normativamente previsti e i tempi effettivi di conclusione degli stessi. Con un DPCM saranno definiti i criteri per la misurazione dei tempi, in modo da garantire la necessaria omogeneità. Un altro intervento riguarda l’art. 10-bis della legge 241/1990 sulla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato. La proposta di modifica sostituisce l’interruzione dei termini del procedimento, attualmente prevista nell’art. 10-bis, con la sospensione degli stessi. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo.
Le misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale prevedono l’accesso a tutti i servizi digitali della p.a. tramite SPID e CIE e tramite AppIO su mobile (obbligo per le amministrazioni di offrire i servizi anche in modalità digitale e su mobile): semplificazione e rafforzamento del domicilio digitale dei cittadini come modalità ordinaria di comunicazione con la PA; la verifica dell’identità digitale con SPID e CIE (nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dal diritto europeo) che sostituirà l’esibizione o la trasmissione di copia del documento di identità in tutti i casi in cui è richiesta (con evidente semplificazione per cittadini e imprese, abbattimento dei costi e maggiore sicurezza legata al fatto che non si inviano fotocopie dei propri documenti); autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da mobile tramite AppIO; semplificazione per il rilascio della CIE (possibile prima della scadenza della CI cartacea).
Vi è poi l’obbligo per le Pa di sviluppare i propri sistemi con modalità idonee a consentire l’accesso da remoto ai propri dipendenti e favorire così il lavoro agile (smartworking).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL: Si alla ripresa della notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento in merito alla possibilità per i Comuni di riprendere l’attività di notifica degli atti di accertamento dal 1° giugno 2020, tenuto conto della recente risoluzione MEF n. 6/E del 15 giugno 2020, elaborata a cura del Dipartimento delle finanze, che è intervenuta a risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti con l’emanazione delle disposizioni contenute nel DL n.18 del 2020 (Cura Italia) e del DL n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), che ha confermato tale possibilità.
Come noto, il DL 18/2020, all’articolo 67, comma 1, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori, quindi anche dei Comuni. A tal riguardo, la risoluzione del MEF ha evidenziato che tale norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato (dall’8 marzo al 31 maggio 2020); l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione.
Per il richiamo operato dall’articolo 67, comma 4, all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, IFEL ribadisce che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via
L’art. 68 del DL n. 18 del 2020, invece, sospende invece i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, da atti di accertamento esecutivo notificate dall’AdE-R, nonché dalle ingiunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui al comma 792 della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali. Sul punto il Mef ritiene quindi possibile notificare gli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall’art. 68, che termina il 31 agosto 2020.
Altro effetto chiarificatore, seppur indiretto, derivante dall’impostazione ministeriale che prevede la ripartenza della notifica degli accertamenti esecutivi comunali senza alcuna preclusione di annualità accertabili, attiene – secondo IFEL – all’art. 157 del dl n. 34 del 2020 (cd. dl “Rilancio”), che per la sola annualità in decadenza entro il 2020 disgiunge l’attività di “emissione” degli atti, che dovrà concludersi in modo certificato nel 2020, da quella di “notifica”, da svolgersi obbligatoriamente nell’arco del 2021. L’eventuale applicabilità di tale prescrizione all’azione accertativa degli enti locali ha destato forti incertezze nei Comuni, anche per le implicazioni sull’accertamento contabile dei recuperi, alla luce del vigente principio applicato di accertamento delle entrate, che impedisce di considerare ai fini contabili gli atti di recupero “emanati” ma non effettivamente notificati nel corso dell’esercizio. Dalla semplice lettura del testo si desume che l’art. 157 non è applicabile ai tributi comunali, sia perché gli enti impositori locali non sono mai citati espressamente, sia perché per l’attuazione della disposizione, i commi 5 e 6 dettano indicazioni solo con riferimento all’Agenzia delle entrate. Inoltre, tutte le tipologie di atti indicati nei commi 2 e 3 sono esclusivamente riferibili alle attività proprie delle agenzie fiscali. In particolare, il comma 5, prevede che “al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo” la prova dell’emissione nell’anno 2020 è fornita dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia. Il comma 6, invece, rinvia per le modalità di “applicazione del presente articolo” ad un provvedimento del direttore delle Entrate, dove il riferimento all’intero articolo appare dirimente. Inoltre, il comma 7 prevede un fondo di 205 milioni, che non vede come destinatari i Comuni, ed anche tale circostanza appare senz’altro dirimente. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, riportate con sistematicità dalla Risoluzione Mef/DF n. 6, dal 1° giugno i Comuni possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione del pareggio di bilancio 2017 difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione

Entro oggi occorre procedere all’invio di una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017 qualora la certificazione già trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione. Come è noto l’articolo 1, comma 473-bis, della legge n. 232 del 2016 prevede che, per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.
Gli enti dovranno, quindi, verificare l’esatta trasmissione in BDAP-Bilanci Armonizzati degli schemi di rendiconto di gestione 2017 e successivamente, al fine di allineare i dati della certificazione alle risultanze del rendiconto, di inviare o il rendiconto alla BDAP, laddove l’errore fosse nel bilancio trasmesso o, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, una nuova certificazione del pareggio di bilancio 2017. Per variare i dati della nuova Certificazione è necessario variare il modello monitoraggio procedendo con i seguenti passi:

Fase 1: utilizzare la funzione di Acquisizione/Variazione Modello in Gestione Modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Monitoraggio
– Apportare le modifiche

Di seguito, nel dettaglio, le fasi per l’invio della nuova certificazione:
Fase 1: utilizzare la funzione Gestione modello->Acquisizione/Variazione modello
– selezionare Esercizio: 2017
– selezionare Modello: Certificazione

Una volta aperto controllare i dati (desunti dal mod. MONIT/17)
– cliccare su Pagina Successiva (certif/A)
– reinserire i dati di cassa
– salvare il modello-
Fase 2 accedere alla funzione Gestione modello/Certificazione digitale per effettuare il download del documento tramite l’apposito tasto Scarica Documento;
Fase 3: una volta scaricato il documento, apporre la firma digitale di tutti i soggetti designati utilizzando i kit di firma in proprio possesso;
Fase 4: accedere nuovamente alla funzione Certificazione digitale ed effettuare l’upload del documento firmato tramite l’apposito tasto Carica Documento Firmato
Fase 5: è necessario associare i nomi dei firmatari del file con il corrispondente ruolo ricoperto (Presidente/Sindaco/Sindaco metropolitano – Responsabile del Servizio Finanziario – Organo di revisione);
Fase 6: inviare il documento tramite l’apposito tasto di Invio Documento presente al termine della procedura guidata-
Gli enti possono verificare il corretto invio della certificazione digitale, andando sulla funzione Certificazione digitale e verificando che il campo stato finale del documento riporti la dicitura inviato e protocollato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION