Compilazione online della Relazione sulla performance 2019

Sono disponibili, nell’area riservata del Portale della performance, le nuove funzionalità che consentono di compilare direttamente online la Relazione sulla performance. In questa prima release, in particolare, sono state sviluppate le sezioni relative alla rendicontazione degli obiettivi specifici ed annuali corredati dai rispettivi indicatori e target. Per altre sezioni del Piano previste dalle Linee guida n. 3/2018 è, invece, consentito il caricamento di allegati. L’applicativo assicurerà, a regime, l’interoperabilità con altri sistemi informatici in uso presso le amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Finalità sottesa allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa

Il potere di scioglimento del Consiglio comune deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione. Detta misura, ai sensi dell’art. 143 del TUEL, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione, è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato (Cons. St., sez. III, 11 ottobre 2019, n. 6918; id. 10 gennaio 2018, n. 96; id. 7 dicembre 2017, n. 5782).
La misura dello scioglimento risponde, dunque, ad un’esigenza di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando il valore indiziario dei dati non è sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale. L’art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l’ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai “collegamenti” o dalle “forme di condizionamento” in termini di compromissione della “libera determinazione degli organi elettivi, del “buon andamento delle amministrazioni”, nonché del “regolare funzionamento dei servizi”, ovvero in termini di “grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”: perciò, anche per “situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata”, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l’avvio dell’azione penale o, almeno, per l’applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. St., sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156). E’ stato ripetutamente affermato che, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell’Amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita, riscontrata dall’Amministrazione competente con discrezionalità ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obiettive risultanze che diano attendibilità alle ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole, per i legittimi interessi della comunità locale, il permanere alla sua guida degli organi elettivi. Ciò in quanto l’art. 143 del TUEL precisa le caratteristiche di obiettività delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciò fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento.
È quanto ribadito dal Consiglio di Stato, con la sentenza 4074 del 24 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conoscenza dell’informatica quale requisito di ammissione nei concorsi pubblici

È legittima la scelta del Comune di configurare nel bando di concorso la conoscenza degli strumenti informatici come requisito di ammissione. Depone in tal senso l’art. 37 del d.lgs. n. 165/2001 (pur prima della sua novella ad opera dell’art. 17 della l. n. 124/2015, che ne ha reso più esplicito il principio) che ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza in discorso (come pure quella della lingua straniera) come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale. Dal combinato disposto degli artt. 37 e 1, co. 2, d.lgs. n. 165 cit. emerge, infatti, che:

a) a decorrere dal primo gennaio 2000 tutte le amministrazioni pubbliche (statali, autonome, regionali, locali ecc.) sono tenute, in sede di redazione dei bandi di concorso, a contemplare la conoscenza di almeno una lingua straniera e delle applicazioni ed apparecchiature informatiche basiche;

b) nel silenzio delle disposizioni primarie, i bandi possono prevedere che l’accertamento di tali conoscenze costituisca parte integrante delle prove di esame, ovvero che venga in rilievo quale requisito di ammissione al concorso;

c) per il solo personale statale, dirigente e non, è previsto che siano emanate disposizioni regolamentari che disciplinino le modalità di accertamento, i livelli di conoscenza e gli eventuali casi di esonero;

d) in ogni caso, la mancata emanazione di tali disposizioni regolamentari non pregiudica la possibilità che i bandi dispongano direttamente le modalità di accertamento ed i livelli delle conoscenze in questione.

È quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3975 del 22 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera all’intesa sul Decreto relativo al riparto del fondo per il sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 18 giugno scorso, ha esaminato il decreto concernente il riparto del fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita fino a 6 anni, ed ha formulato alcune raccomandazioni, contenute in un documento.
In particolare è stato chiesto di modificare il termine entro cui le Regioni, sentiti i rappresentanti regionali dell’Anci, con un’unica comunicazione, devono trasmettere al Ministero la programmazione regionale dell’intero importo regionale afferente alle risorse 2020. La proposta è quello di fissarlo al 15 luglio 2020.
È stato poi proposto un accordo, da sancire in sede di Conferenza Unificata entro il 30 settembre 2020, per definire la scheda di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse dell’annualità 2020, nonché la scheda della programmazione regionale che specifica la tipologia di interventi che verranno realizzati nei singoli Comuni”.
Infine è stato chiesto di prevedere una diminuzione della quota di cofinanziamento regionale che l’art. 2 comma 4 dello schema di decreto fissa nella misura minima del 30 % delle risorse assicurate dallo Stato con il riparto stesso e, comunque, di rivedere i criteri di riparto per il prossimo anno.
Di seguito si riporta il testo del documento della Conferenza delle Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Sollevata la questione di legittimità costituzionale sul ripiano del disavanzo del FAL

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL,  in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo».  La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Prorogato al 7 luglio 2020 il monitoraggio sull’attuazione dello smart working nelle PA

È stato prorogato al 7 luglio 2020 il monitoraggio sull’attuazione dello smart working nelle PA. Il monitoraggio è finalizzato a raccogliere dati quantitativi e qualitativi per la creazione e l’alimentazione periodica di una base di conoscenza a supporto delle politiche pubbliche in materia, definite anche sulla base dei punti di forza e delle eventuali criticità rilevate dalle esperienze applicative. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Portale Lavoropubblico.gov – Strumenti, sistemi informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle risorse umane” finanziato a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020.

Consulta:

il Testo introduttivo all’area riservata alla rilevazione
la Nota del Ministero per la Pubblica Amministrazione
la Nota del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0035452 del 22/05/2020
il Questionario in Pdf
le Note alla compilazione

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION