La Corte dei conti, Sez. Puglia, con ordinanza n.39/2020/PRSP, nel giudizio per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Comune di Lecce, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 7.1.2019, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in via incidentale, nell’ambito dei controlli sui piani di riequilibrio previsti dal Titolo VIII del TUEL, in merito all’art. 39-ter, commi 2 e 3, del d.l. 30.12.2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.2.2020, n. 8), in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Costituzione, ordinando la sospensione del giudizio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l’esame della questione.
Le disposizioni introdotte dall’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 prevedono meccanismi di ripiano dell’eventuale peggioramento del disavanzo conseguente all’incremento dell’accantonamento al FAL effettuato in sede di rendiconto 2019 (comma 2) e di contabilizzazione del medesimo fondo (comma 3) direttamente incidenti sulla sostenibilità del piano di riequilibrio del Comune. Invero, avendo quest’ultimo fatto applicazione delle disposizioni, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 2020, che consentivano l’utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE, il disavanzo oggetto di recupero mediante il piano di riequilibrio subisce un incremento di circa € 30 mln (corrispondente al nuovo accantonamento a titolo di FAL nel risultato di amministrazione 2019) che l’Ente – sulla base delle disposizioni in esame – potrebbe recuperare in un arco temporale corrispondente a quello del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a 30 anni) mediante un meccanismo di contabilizzazione del FAL svincolato dall’effettiva realizzazione dei residui attivi e che, diversamente dal vigente principio contabile, lo esonera dalla necessità di reperire risorse per assicurare la restituzione della liquidità incassata.
Secondo i giudici contabili, i commi 2 e 3 dell’art. 39-ter del d.l. n. 162/2019 si pongono in contrasto con i parametri di cui agli artt. 81, 97, primo comma, 119, sesto comma e 136 Cost. In particolare, con il comma 2 dell’art. 39-ter, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, trova un unico indifferenziato sistema di rientro, scisso e indipendente dagli esercizi nei quali si è formato, che viene calibrato sulla restituzione delle rate annuali residue delle anticipazioni di liquidità ricevute negli anni, aventi un orizzonte massimo trentennale. Il disavanzo in ipotesi emergente dall’obbligatorio accantonamento dell’intera anticipazione non rimborsata alla data del 31.12.2019 viene a essere ripianato, annualmente, della sola quota rimborsata nel corso dell’esercizio, con conseguente incremento della capacità di spesa. Si assiste, secondo la Corte, a una rilevante deroga al normale regime di rientro dal disavanzo; e ciò in assenza di circostanze eccezionali, espresse o comunque rinvenibili nell’ordinamento finanziario degli enti locali, che possano giustificare tale divaricazione. La norma in esame, abbandonando la disciplina ordinaria, ne vulnera i principi ispiratori, producendo l’effetto perverso di consentire il trasferimento dell’onere del debito (disavanzo) dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa corrente a quelle successive, considerato che il ripiano del disavanzo segue il medesimo ammortamento trentennale dell’anticipazione. In tal modo risultano ingiustificatamente incisi «elementari principi di equità intergenerazionale», comportanti «la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo». La scelta normativa di consentire un rimborso delle anticipazioni esteso fino a tre decadi appare, dunque, permeata da uno scetticismo di fondo in ordine alle possibilità di realizzazione dei crediti precedenti. La nuova disciplina di cui al comma 3 dell’art. 39-ter – prevedendo l’iscrizione fra le entrate dell’esercizio 2020 di un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal 2021 in poi l’applicazione fra le entrate del fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente – sembra tendenzialmente coerente, prescindendo dall’anomalo orizzonte temporale dell’ammortamento, con lo schema dell’anticipazione di cassa, non richiedendo risorse nuove per la restituzione delle rate annuali. Tale coerenza è, tuttavia, compromessa dalla mancata previsione legislativa di un vincolo formale fra la progressiva riduzione del FAL e la connessa riduzione (per effetto della riscossione) dei residui attivi.
Si verificherebbe, dunque, un’operazione artificiosa e deleteria: ogni anno il FAL verrebbe gradualmente a diminuire senza assistere alla corrispondente realizzazione (e quindi riduzione) dei pertinenti residui attivi, con negative ripercussioni, in particolare, sulla divaricazione tra cassa e competenza che, al contrario, l’istituto voleva risolvere. Pertanto, la disposizione in esame è in contrasto con i parametri della sana ed equilibrata gestione finanziaria, comprensivi dell’indicato divieto d’indebitamento, nella parte in cui non prevede che la riduzione annuale del FAL trovi corrispondenza nella realizzazione dei correlati residui attivi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION