Anticipo del TFS/TFR, in G.U. il regolamento attuativo

È stato pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020, il DPCM del 22 aprile 2020, n. 51, recante “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
L’anticipo del TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore, potrà essere richiesto dai:

  • dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • dai soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall’articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Esso pertanto non si configura come un’operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.
Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, l’ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell’operazione. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l’ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario. Gli interessi dell’operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall’Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo,
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all’ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L’INPS è tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

CNDCEC, due quaderni in consultazione a supporto dei Revisori degli Enti locali

Il gruppo di lavoro “Attività di revisione negli Enti locali” del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, area di delega “Economia degli Enti locali”, ha realizzato due Quaderni (in consultazione dal 15 giugno) a supporto dei revisori degli Enti locali, fornendo uno strumento semplice, ma puntuale nell’affrontare i molteplici controlli che la funzione impone.
Il Quaderno I approfondisce le nozioni relative alle procedure di revisione, all’acquisizione degli elementi probativi, alla documentazione dell’attività e alla valutazione del rischio, soffermandosi in modo particolare sulla metodologia di campionamento.
Il Quaderno II, dal taglio ancor più operativo, è incentrato sulle procedure di revisione e sulla relativa documentazione a supporto. Entrambi i Quaderni sono arricchiti da una serie di allegati che consistono in una versione standard di strumenti di lavoro (verbali, check list, carte di lavoro), di cui sono fornite le indicazioni applicative. Si tratta di suggerimenti e strumenti che – pur elaborati alla luce dei Principi di vigilanza e controllo – non hanno portata deontologica: il revisore è libero di adottarli o meno, di aderirvi integralmente o solo in parte, così come di adeguarli alle esigenze e specificità dell’Ente, secondo la sensibilità e le valutazioni consigliate dalla diligenza e dall’esperienza professionale. I soggetti interessati potranno inviare le loro osservazioni entro il 14 luglio 2020 a consultazione@commercialisti.it

Conto annuale 2019, pubblicata la circolare della RGS

È stata pubblicata la circolare della RGS recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).
I dati andranno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.  In considerazione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, il termine entro cui dovrà essere effettuato l’invio dei dati è fissato al 24 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dipendenti pubblici, le regole sul congedo speciale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una nuova FAQ in merito al diritto previsto dal DL 18/2020, c.d. Cura Italia, per i dipendenti pubblici, genitori di figli di età inferiore a 12 anni, di fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. L’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiano dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION