Manutenzione discarica, IVA ridotta solo se c’è un progetto di bonifica

Gli interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza permanente di una discarica, nonché le ulteriori attività necessarie per la gestione/smaltimento del percolato durante le opere di capping, eseguiti da una società a partecipazione pubblica, possono fruire di una aliquota ridotta del 10 per cento solo se gli interventi rientrano in un più ampio progetto di bonifica debitamente approvato dalla competente autorità (da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06), finalizzato alla realizzazione di opere qualificabili di per sé quali opere di urbanizzazione primaria o secondaria. Diversamente, in mancanza del progetto di bonifica, questi interventi devono essere assoggetti all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 186 all’istanza di interpello presentata da una Società pubblica, costituita per provvedere alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti domestici e di quelli assimilabili. Nel caso di specie, la società istante riteneva di poter inquadrare gli interventi di manutenzione tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 1, lettera c), della legge n.847 del 1964, tenuto conto dell’accezione prevista dall’articolo 266 del D. Lgs. 152/2006 e quindi di poter applicare l’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi stessi, così riepilogati:

1) rimodellamento morfologico e miglioramento prestazionale del capping per ridurre a una condizione sostenibile la gestione del percolato;

2) adeguamento del sistema di captazione del biogas;

3) adeguamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche;

4) a tutte le “altre opere di urbanizzazione primaria e straordinaria necessarie alla messa in sicurezza del sito a condizione che risultino inserite all’interno del progetto di bonifica regolarmente approvato”.
Tesi avvalorata anche dal presupposto che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sarebbe un incentivo allo svolgimento delle prestazioni stesse a beneficio della salute pubblica. Inoltre, la società ha esibito il decreto, con il quale la Regione stanzia i fondi per la messa in sicurezza della discarica, con allegato il progetto della Società per la manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dai Comuni interessati, peraltro suoi soci.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che osserva che l’aliquota IVA del 10 per cento sia applicabile alla costruzione e alla cessione di opere di urbanizzazione e non, di regola, anche ai relativi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (cfr. risoluzione 26 maggio 1998, n. 46/E; 26 luglio 1985, n. 397666; 1° giugno 1983, n. 354743). Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, occorre anche che i diversi interventi (i.e. opere, costruzioni e impianti) siano inseriti “all’interno di un progetto di bonifica regolarmente approvato dalla competente autorità”, da individuarsi ai sensi degli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 152/06 (cfr. risoluzione n. 247 del 2007 citata); condizioni che non sembrano trovare riscontro nel caso in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazioni di liquidità Enti locali, domande al via

Da domani, 15 giugno, e fino al 7 luglio 2020 gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome, che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, potranno richiedere a Cassa Depositi e Prestiti l’Anticipazione di Liquidità straordinaria a valere su risorse statali da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio). Si ricorda che ai sensi del comma 9 dell’art. 116 del decreto, le anticipazioni potranno essere utilizzate dagli Enti anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell’articolo 4, commi da 7‐bis a 7‐novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali (estinzione Anticipazioni di Liquidità Legge di Bilancio 2020).
Il Fondo, istituito dall’art. 115 del Decreto, ha una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, ed è distinto in due sezioni dirette ad assicurare liquidità rispettivamente: i) Sezione A per gli enti locali e alle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari (8 miliardi di euro); ii) Sezione B per le regioni e le province autonome per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (4 miliardi di euro). La Sezione A volta ad assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari la dotazione complessiva è ulteriormente ripartita fra enti locali (per una quota pari a 6,5 miliardi) e regioni/province autonome (per una quota pari a 1,5 miliardi).
Gli enti locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del TUEL, le regioni e le province autonome (per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari), previa deliberazione di Giunta, potranno presentare alla CDP la Domanda di anticipazione A (allegato 1 della convenzione), sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente e corredata dall’attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Nel caso in cui l’Anticipazione A sia destinata all’estinzione dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, la domanda dovrà essere corredata da un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente, contenente l’elenco dei debiti da pagare, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (Dichiarazione PCC). Ciascun Ente potrà presentare una sola Domanda di Anticipazione A e non saranno ritenute ammissibili domande di Anticipazione formulate in più soluzioni ovvero integrazioni/rettifiche di Domande già presentate. L’anticipazione potrà essere destinata anche al pagamento di debiti fuori bilancio, previo riconoscimento e finanziamento (in termini di competenza) da parte del Consiglio.
L’Anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 proporzionalmente alle richieste presentate e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella Sezione. Qualora le richieste presentate a valere su una delle due quote della Sezione A siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue potranno essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per l’altra quota della medesima sezione.
L’anticipazione dovrà essere restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi (ad un tasso fisso dell’1,226% annuo), con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto sottoscritto. La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione e sino alla data di decorrenza dell’ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento.
Entro il trentesimo giorno successivo all’erogazione dell’anticipazioni, è fatto obbligo per gli enti procedere all’estinzione dei debiti. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine predetto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del D.lgs. n. 165/2001. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verificherà, attraverso la PCC, l’avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, potrà chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell’anticipazione, anche ricorrendo alle modalità di cui al comma 6 dell’art. 116 del DL 34/2020.

Allegati:

Procedura per Comuni, Città Metropolitane e Province
Procedura per Regioni e Province autonome
PCC, Guida alla compilazione della dichiarazione di Anticipazione di Liquidità

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION