Conferimento incarico di RPCT a funzionario non Dirigente

Con deliberazione n. 453 del 27 maggio 2020, l’ANAC ha espresso il proprio parere sulla possibilità di un Comune di conferire ad un funzionario, e non al dirigente, le funzioni di anticorruzione previste dalla normativa, laddove il Comune medesimo è destinatario di fondi europei – PICS – per il quali i dirigenti dell’Ente sono chiamati a svolgere funzioni di controllo di I livello, autorità di gestione ed organismo di pagamento, funzioni tali da rendere impossibile, in quanto incompatibili, l’attribuzione in capo agli stessi della funzione di RPCT.
L’Autorità ricorda che l’art. 1, co. 7, legge 190/2012, prevede che negli enti locali i compiti di RPCT devono essere svolti, di norma, dal Segretario comunale, previsione ribadita nel PNA, che ha chiarito che eventuali scostamenti dalla norma devono essere adeguatamente motivati. L’individuazione del Segretario comunale, quale scelta ottimale, per ricoprire il ruolo di RPCT negli enti locali, trova fondamento nelle funzioni che il segretario svolge e individuate dall’art. 97 del TUEL, che si sostanziano in compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Pertanto, le molteplici attività intestate al segretario comunale, sono riconducibili per lo più a un ruolo di garanzia, così come la prevenzione della corruzione che assume un ruolo preminente, a difesa di interessi del tutto avulsi dalla logica particolare della concreta attuazione di indirizzi politici.
In merito alla possibilità di nominare RPCT un funzionario iscritto all’albo speciale degli avvocati di enti pubblici, l’Autorità ha evidenziato alcune criticità, ritenendo altamente non opportuno attribuire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli avvocati iscritti all’albo speciale delle amministrazioni e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La questione è stata affrontata dalla stessa Autorità nella deliberazione 841/2018, nella quale è stato indicato che pur non essendoci una previsione normativa circa l’incompatibilità tra le funzioni di avvocato di ente pubblico e quelle di RPCT, ciò si può desumere dalla legge speciale sull’iscrizione al predetto Albo, che richiede quale requisito principale l’esclusività delle funzioni legate all’attività forense. Le attività poste in essere dal funzionario avvocato, in qualità di RPCT, ricoprendo lo stesso una posizione subordinata all’interno della struttura amministrativa, potrebbero non avere l’autonomia e l’autorevolezza necessarie affinché siano anche efficaci. Inoltre, il Comune non essendo privo di figure dirigenziali (l’organico ne conta n. 8), è possibile che nell’ambito dell’apparato dirigenziale si possa individuare un dirigente coinvolto in minor misura nelle predette operazioni legate alla gestione dei fondi comunitari, eventualmente affiancato da una struttura di supporto, anche non esclusivamente dedicata, così come indicato al § 3, parte IV, del PNA 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concessione della gestione di aree pubbliche ad un soggetto privato

La concessione della gestione di aree pubbliche ad un privato, nell’ambito della quale è attribuito a questi il diritto di sfruttamento economico del bene pubblico stesso, si ascrive nella fattispecie della concessione di servizi, disciplinata, nel caso di specie, dal combinato disposto dell’art. 30 d.lgs. 163/2006 e del regolamento comunale citato, che impone l’individuazione del concessionario all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica. È quanto stabilito dall’ANAC, con delibera n. 431 del 13 maggio 2020. L’Autorità ha chiarito che debba ritenersi esclusa l’operatività dell’art. 20 del d.lgs. 50/2016 quando il privato che realizzi l’opera ne riceva un’utilità (cfr. Delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016). Nel caso di specie, l’utilità è desumibile dall’art. 8 co. 2 della convenzione, secondo cui “per far fronte agli oneri economici connessi ai detti obblighi, il Promotore ha diritto” ai proventi derivanti da attività, eventi, ed iniziative presso il Garden center e presso il parco di Piazza omissis nonché dalla gestione del chiosco all’interno del Garden center e di quello presso il parco di Piazza omissis. Peraltro, l’art. 20 invocato dal Comune di omissis condurrebbe ad applicare, anziché che ad escludere, le regole in materia di evidenza pubblica almeno nei tratti essenziali, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 50/2016
Tanto chiarito, può però effettivamente dubitarsi dell’applicabilità del codice dei contratti agli interventi da eseguirsi, secondo quanto previsto in convenzione, sulle aree di proprietà del promotore. In proposito, infatti, anche la giurisprudenza ha escluso l’applicabilità anche dell’art. 32, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 163 del 2006 in caso di esercizio dello ius aedificandi del privato (TAR Puglia, 30/1/2009 n. 157).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, pubblicate le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 90 del 15 aprile 2020 con il quale sono state approvate le graduatorie complessive regionali relative all’adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio, suddivise per Comuni e/o Unioni di Comuni e Province e Città metropolitane, il cui importo complessivo assegnato risulta essere di poco superiore ai 96 milioni di euro. Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento.
Con successivo decreto del Ministero avverrà la formale ammissione degli interventi a finanziamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 29 novembre 2019, n. 111 e cioè nel rispetto degli importi massimi stabiliti per ciascuna Regione (demarcati negli elenchi dalla linea rossa). Gli enti rientranti nel finanziamento riceveranno nei prossimi giorni le Linee guida contenenti le indicazioni operative.

Allegati:

Allegato A – Graduatoria Comuni
Allegato B – Graduatoria Province

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali

Ci sarà a breve un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali e penso abbia molto senso che il Parlamento avvii un dibattito sul superamento delle Province rimasto incompiuto dopo il referendum costituzionale del 2016; è necessario e urgente intervenire sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario per garantirne la piena funzionalità”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le autonomie, Francesco Boccia, nel corso del question time alla Camera.
“Personalmente – ha aggiunto – ho incontrato più volte il Coordinamento dei sindaci metropolitani che fanno un lavoro straordinario senza avere alcuno strumento. Do atto a tutti i sindaci, in particolare a quelli metropolitani, di aver gestito i fondi per le periferie, che potrebbe essere una sperimentazione e con l’aiuto del Parlamento potremmo accelerare e dare direttamente come competenze alle città metropolitane, così come chiedono i sindaci”.
“La stessa cosa – ha proseguito – abbiamo oggi il dovere di dire e fare con le Province: 2,5 milioni di ragazzi dei licei hanno bisogno di certezze, che ora con le risorse del decreto Rilancio avranno, ma è evidente che dobbiamo accelerare le procedure amministrative. Così sui 130 mila km di strade e gli oltre 30 mila ponti”.
“Ricordo sempre – ha concluso il ministro Boccia – le parole del Presidente della Repubblica: “autonomia e sussidiarietà rafforzano l’unità nazionale, non la indeboliscono, e le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni sono pilastri della nostra architettura istituzionale e garantiscono quei diritti e sulla solidarietà per la quale gli italiani, indipendentemente dai colori politici, rivendicano con grande orgoglio”.