Enti locali: la revoca dell’assessore deve essere motivata

Il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, pur rivestendo carattere ampiamente discrezionale, soggiace all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. È quanto stabilito dal TAR Campania, sezione I, 25 maggio 2020, sentenza n. 1966. È pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale la legge non pone vincoli contenutistici all’esercizio del potere di revoca dell’incarico di assessore; spetta al vertice dell’organo giuntale il potere di effettuare le più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa da porre a base della decisione, che possono consistere nella prospettazione sia di esigenze di carattere generale, quali ad esempio rapporti con l’opposizione o rapporti interni alla maggioranza consiliare, sia di particolari esigenze di maggiore operosità ed efficienza di specifici settori dell’amministrazione locale sia di valutazione afferenti all’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e il singolo assessore (C.d.S., Sez. V, n. 209/2007; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 111/2014).
Nonostante il carattere ampiamente discrezionale che connota il provvedimento di revoca dell’incarico di assessore, in ogni caso l’amministrazione non può tuttavia omettere qualsivoglia riferimento alle ragioni logico-giuridiche del provvedimento di secondo grado, ostando alla diversa ermeneutica la natura del medesimo, siccome ascrivibile alla categoria degli atti amministrativi (e non degli atti politici), quindi soggetta all’obbligo di motivazione ex art. 3 della l. n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Spiagge sicure: 4,8 milioni di euro per 150 Comuni litoranei

È stata pubblicata la Circolare n. 5 del 5 giugno 2020 del Ministero dell’Interno con la quale si forniscono le indicazioni operative per accedere al fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva – “Spiagge sicure” per l’Estate 2020”.
Le risorse del fondo realizzato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 920, ammontano a 2,8 milioni di euro, e sono integrate con un ulteriore stanziamento di 2 milioni di euro a valere sul Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato decreto, così da destinare all’iniziativa “Spiagge Sicure – Estate 2020” un totale di 4,8 milioni di euro.
Il finanziamento è riservato ai primi centocinquanta comuni litoranei per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT relativi al 2018 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) non essere capoluogo di provincia;

b) popolazione non superiore a 50 mila abitanti alla data del 1° gennaio 2019;

c) non essere stato destinatario di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell’interno o per altre iniziative previste dal decreto interministeriale 18 dicembre 2018.

Le risorse potranno essere impiegate per l’assunzione di personale della Polizia locale a tempo determinato, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e alla promozione di campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti. Inoltre, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, i fondi potranno essere utilizzati per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale nonché delle ulteriori prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19.
Per beneficiare del finanziamento, gli enti devono presentare domanda alla prefettura territorialmente competente e una scheda progettuale riferita al periodo 1° luglio – 30 settembre, dove devono essere illustrate le misure che si intendono adottare e specificati, nel dettaglio, i mezzi e il personale da impiegare, le aree del territorio interessate e i relativi costi.
La prefettura procederà alla verifica dell’istanza e, acquisito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, potrà: approvare il progetto, invitare il comune a produrre eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, respingere l’istanza. L’istruttoria dovrà concludersi entro il 20 giugno.
A garanzia degli impegni assunti, i comuni dovranno stipulare con la prefettura un protocollo d’intesa. Gli stessi enti locali potranno stipulare specifici accordi con altri comuni che non ne sono beneficiari per un’eventuale compartecipazione al progetto, fermo restando che, in tal caso, il finanziamento riguarda esclusivamente il comune beneficiario il quale provvede autonomamente a condividerlo con gli altri enti coinvolti, in ossequio agli impegni assunti mediante il cennato accordo.

Allegati:
PDF icon All. 1 – Elenco comuni
PDF icon All. 2 – Modello di domanda contributo
PDF icon All. 3 – Modello protocollo
PDF icon All. 4 – Report comune
PDF icon All. 5 – Report prefettura

Autore: La redazione PERK SOLUTION