Con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Al riguardo, la risoluzione richiama la disciplina recata dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ampia autonomia regolamentare agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Pertanto, poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Tuttavia, è possibile il ricorso mediante provvedimento di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, ma che dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
In merito al differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), il quadro normativo che disciplina tale tributo, in particolare il comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 e il comma 777, lett. b), consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. La quota IMU riservata allo Stato è, invece, sottratta alla disponibilità dei Comuni, in quanto gli stessi non hanno alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale. Proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. In merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.