Differimento termini di versamento dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.
Al riguardo, la risoluzione richiama la disciplina recata dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che riconosce ampia autonomia regolamentare agli enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie, fermi restando i limiti indicati nella medesima norma, vale a dire l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi. Pertanto, poiché la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei comuni dal citato art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, è l’ente locale stesso che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ciò in quanto il Legislatore ha tenuto in primo piano non solo le esigenze di semplificazione, chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, ma anche la necessità di evitare l’aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente.
Alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, viene precisato che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Tuttavia, è possibile il ricorso mediante provvedimento di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, ma che dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
In merito al differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), il quadro normativo che disciplina tale tributo, in particolare il comma 762 dell’art. 1 della legge 160/2019 e il comma 777, lett. b), consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. La quota IMU riservata allo Stato è, invece, sottratta alla disponibilità dei Comuni, in quanto gli stessi non hanno alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale. Proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. In merito, poi, alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, la risoluzione precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Notifica cartella di pagamento a mezzo raccomandata A/R senza obbligo di relata

In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica. Come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, pen. comma, l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione. È quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 maggio 2020, n. 9429.
La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 15795 del 2016).
In merito al deficit di motivazione della cartella (mancata indicazione dei dati utilizzati per determinare gli importi iscritti a ruolo o le motivazioni poste alla base delle relative pretese creditorie) la Corte ricorda che in tema di processo tributario, ove si censuri la sentenza della Commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento – la quale è atto amministrativo e non processuale – il ricorrente, a pena di inammissibilità, deve trascrivere testualmente il contenuto dell’atto impugnato che assume erroneamente interpretato o pretermesso dal giudice di merito al fine di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso” (v. Cass. n. 28570 del 2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION