Assunzione di personale a tempo determinato in esercizio provvisorio

È possibile procedere ad assunzione di personale a tempo determinato con risorse etero-finanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. È quanto ha affermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020. Il Ministero fa presente che la problematica è stata specificatamente affrontata, per gli enti sottoposti al controllo centrale ex art. 155 del Tuel, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.4.2020. In particolare la Cosfel, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, nella deliberazione 28/2020 (che ha escluso la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli enti che operano in esercizio provvisorio), le cui conclusioni si fondano, in via generale, sulle finalità che il legislatore persegue mediante i limiti di spesa imposti durante l’esercizio provvisorio tese a garantire in maniera permanente gli equilibri di bilancio e il pareggio effettivo, ha ritenuto che, fin tanto che la gestione dell’ente si svolge ai sensi dell’art. 163 Tuel durante l’esercizio provvisorio non possono essere consentite assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato, invece, la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. In definitiva, la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per l’ente squilibri di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garanzie finanziarie, suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Ivass, Banca d’Italia, Anac e Agcm hanno pubblicato un insieme di suggerimenti che le amministrazioni pubbliche possono seguire per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide.
Nel mercato italiano di queste garanzie, infatti, sono state riscontrate varie criticità: in alcuni casi, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie sono state emesse da soggetti non legittimati a farlo o si sono successivamente rivelate false; in altri, sono state emesse da soggetti formalmente legittimati ma che, al momento dell’escussione, si sono rivelati insolventi; in altri ancora, è stato difficile o impossibile escutere le garanzie perché il garante ha fatto valere clausole contrattuali ambigue.
Un’attenta attività di controllo prima di accettare garanzie, svolta dalle Pubbliche Amministrazioni seguendo i suggerimenti formulati dalle Autorità, può evitare di perderne la protezione o di incorrere in contenziosi e contestazioni. Vari i suggerimenti forniti: come accertare se la garanzia è rilasciata da un soggetto legittimato, le modalità per capire se la garanzia prospettata è falsa, le verifiche che è opportuno svolgere sulla solidità finanziaria del garante, la conformità delle condizioni contrattuali a quanto previsto dalla normativa e/o dal bando di gara.
Questi suggerimenti sono utili anche per i privati che richiedono il rilascio di garanzie a beneficio della pubblica amministrazione o di altri privati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il documento ANCI sul dl Rilancio presentato alle commissioni Bilancio di Camera e Senato

L’ANCI ha presentato, il 27 maggio 2020, alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato un documento sul DL Rilancio, nel quale vengono elencate le principali urgenze, dal punto di vista dell’insufficienza di risorse, che i Comuni stanno patendo in seguito all’emergenza Coronavirus.

Il documento rileva come i fondi specifici stanziati dal dl 34/2020 colgono in modo molto parziale l’intensità della crisi in atto presso i Comuni. In particolare:

– il fondo generale è nettamente sottodimensionato, non solo rispetto alle aspettative degli amministratori, ma anche in relazione alla più moderata richiesta Anci di 5 mld. di euro. La richiesta dell’Anci è di un incremento del fondo di 2,5 mld, da destinare per 2 mld. ai Comuni e per 500 mln. alle Città metropolitane e alle Province;

– il fondo per il ristoro della riduzione IMU destinata agli alberghi e ad una grande platea di altre strutture recettive (- 50% per il 2020) appare seriamente sottostimato: ANCI ritiene che la quota da assegnare ai Comuni coinvolti debba essere almeno raddoppiata, passando da 75 mln. circa a 150 mln. di euro; – il fondo relativo all’imposta di soggiorno copre appena un sesto del gettito 2019. Ad avviso dell’ANCI l’importo deve essere portato da 100 a 400 mln. di euro;

– il fondo per l’occupazione di suolo dei pubblici esercizi della perdita di gettito attualmente, che appare quantificato nel complesso correttamente, deve essere attentamente monitorato in fase di riparto. Appare inoltre opportuno chiarire in modo esplicito che le maggiori occupazioni dei pubblici esercizi sono escluse dall’applicazione del prelievo (con particolare riguardo alla Tosap, che in quanto “tributo” soggiace al divieto di esenzione da parte dell’ente locale, salvo casi espressamente indicati dalla legge;

– deve essere ulteriormente sostenuto il trasporto pubblico locale di competenza degli enti locali, con uno stanziamento aggiuntivo di almeno 300 mln. di euro (rispetto ai 500 attualmente previsti);

– va introdotto un intervento sulla TARI, sia in termini di risorse dedicate, sia per l’esigenza di uno schema ragionevole e uniforme di agevolazione nazionale, anche al fine di colmare l’assoluta insufficienza dello schema recentemente indicato da ARERA (Del. n. 158). Un’agevolazione robusta, puntata su tre mesi di difficoltà per le aziende sottoposte a lockdown, evitando distinzioni astruse tra “quota variabile” e “quota fissa” della tariffa, nonché estesa alle famiglie in maggiore difficoltà, può essere valutata intorno a 1,5 mld. di euro, di cui almeno 400 mln. da stanziare quale canale separato di ristoro in relazione alla citata disposizione dell’ARERA. ANCI ritiene, in proposito, quanto mai inopportuno che il costo delle agevolazioni indicate da ARERA possa essere accollato alle famiglie e alle aziende non direttamente colpite dai lockdown,.

Il decreto legge 18/2020 e con gli accordi di rinegoziazione/sospensione delle rate di mutui (MEF, CDP e Banche) si sono registrati allentamenti delle regole finanziarie, con effetti variabili tra le diverse fasce di enti:

– più libero utilizzo degli avanzi “disponibili”;

– facoltà di svincolo di quote di avanzo vincolato non già oggetto di obbligazione giuridica; – libero utilizzo degli oneri di urbanizzazione;

– sospensione delle rate capitali dei mutui con semplificazione della procedura introdotta dal dl Rilancio.

ANCI ritiene tuttavia essenziale un ulteriore e più ampio allentamento dei vincoli, in particolare per quanto concerne:

– avanzi “destinati”;

– liberalizzazione dell’uso della cassa vincolata;

– libero utilizzo di altre entrate vincolate (alienazioni, multe, vincoli minori).

Sono completamente ignorate alcune norme fondamentali sulle crisi finanziarie, quali:

– la sospensione del ripiano dei disavanzi (per tutte le fattispecie di disavanzo);

– la sospensione delle restituzioni di liquidità straordinaria (per predissesti, dissesti ed enti già sciolti per mafia);

– la sospensione delle procedure di predissesto e di dissesto “guidato” (da sentenza CdC);

– la facilitazione di accesso alla sospensione dei mutui per gli enti in dissesto.

 

 

 

Tasso di riferimento per le anticipazioni di liquidità pari all’1,226%

Con comunicato stampa n. 113 del 27/05/2020, il Ministero dell’Economia e finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, è pari all’1,226%.

Si ricorda che per il pagamento dei debiti della PA si prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo sarà articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.
Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare le temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi dell’art. comma 17 della legge 350/2003. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti adegueranno le relative iscrizioni nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Le anticipazioni sono dirette all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché maturati alla data del 31 dicembre 2019, che gli enti territoriali non sono in grado di far fronte, per carenza di liquidità, “anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. La relativa richiesta alla CDP deve essere effettuata tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020, secondo le modalità previste nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2, del DL Rilancio. La norma individua nella Giunta l’organo dell’ente territoriale competente a formulare tale richiesta. L’anticipazione di liquidità non può essere domandata per debiti fuori bilancio a meno che l’ente non ne abbia disposto il relativo riconoscimento.
Le anticipazioni saranno concesse in deroga agli artt. 203 e 204 del TUEL; per le regioni e le province autonome la deroga riguarda quanto disposto dall’art. 62 del D.lgs. 118/2011.
L’anticipazione sarà concessa entro il 24 luglio 2020 a valere sulla sezione del fondo per Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali e sarà restituita secondo rate costanti in un periodo massimo di 30 anni. Il piano di ammortamento prende avvio nel 2022 e le rate sono corrisposte non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell’erogazione dell’anticipazione e fino alla data di decorrenza dell’ammortamento maturano gli interessi di preammortamento.
Il recupero delle rate di ammortamento eventualmente non corrisposte dagli enti locali, al momento della loro scadenza, è effettuato dall’Agenzia delle entrate in sede di riversamento di specifiche entrate tributarie di competenza dell’ente inadempiente. Nel caso dei comuni, la trattenuta è effettuata all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione; nel caso delle città metropolitane e delle province, la trattenuta è effettata all’atto del riversamento alle medesime dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (esclusi i ciclomotori), riscossa tramite modello F24; nel caso di regioni e province autonome, il recupero è effettuato a valere sulle giacenze disponibili sui conti aperti presso la tesoreria statale e intestati ai medesimi enti.
La mancata estinzione dell’anticipazione entro la prima rata è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare, ai sensi decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION