Il Ministero dell’Interno ha provveduto ad aggiornare l’importo dei trasferimenti erariali con la quota in acconto, pari al 30 per cento, del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, previsto dall’art. 106 del D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, in proporzione alle entrate accertate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III (tributarie ed extra-tributarie, tipologie 1 e 2), come risultanti dal SIOPE. Il fondo è destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19. La norma prevede una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.
La violazione degli obblighi di pagamento di un tributo locale può determinare l’esclusione dalla procedura di gara
In relazione al requisito della regolarità fiscale, di cui all’art. 80, comma 4, del Codice, il legislatore utilizzando la locuzione ampia “imposte e tasse” (speculare a quella contenuta nell’art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE) non opera un distinguo tra tributi nazionali e locali, escludendo la rilevanza dei soli carichi extra-tributari. Dunque, non può a priori escludersi che anche dal mancato pagamento di un tributo locale, laddove grave e (stando alla formulazione vigente del comma 4 dell’art. 80) accertato in via definitiva, sia desumibile una situazione di mancanza di solidità finanziaria e di solvibilità dell’operatore, tale da pregiudicarne la credibilità ed affidabilità necessarie per concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e per eseguire correttamente l’appalto affidato, al pari dell’omesso pagamento di tributo di competenza statale. Ai fini della verifica del requisito di regolarità fiscale, poiché la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (tramite sistema AVCPass) non comprende i tributi di riscossione locale, la cui gestione è di competenza esclusiva degli enti locali, è rimesso alle singole stazioni appaltanti valutare la regolarità fiscale dei concorrenti con riferimento al corretto pagamento dei tributi locali, anche promuovendo forme di collaborazione ed interscambio dati con altri enti locali, per controllare la regolarità di imprese non del luogo. In ogni caso, l’omesso pagamento di imposte o tasse locali può integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del Codice solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell’accertamento effettuato dall’ente competente alla gestione del tributo. È quanto ha stabilito l’ANAC nella delibera n. 295 del 1° aprile 2020.
Fondo progettazione 2020: presentazione domanda di ammissione entro il 15 luglio
Per Province e Città Metropolitane è possibile presentare la domanda di ammissione al Fondo progettazione Enti locali, a valere sui fondi previsti per il 2020 dal DM 18 febbraio 2019, n. 46, destinati al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi per opere relative alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Le Province e le Città Metropolitane, dal 16 maggio al 15 luglio 2020, potranno accedere all’applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per presentare le domande di ammissione al Fondo progettazione, pari complessivamente ad € 17.412.500,00. Gli Enti potranno, altresì, utilizzare anche le economie eventualmente realizzate sulle progettazioni ammesse a cofinanziamento statale dal decreto direttoriale n. 14458 del 3/12/2019, a valere sulle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario
La Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 98/2020, nell’esporre le risultanze dell’analisi condotta sui rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017 di un Comune, ha ribadito come l’analisi dei flussi di cassa si riveli, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti. Una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), Inoltre, l’art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un “bilancio di cassa”, impone che, al momento dell’assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. La Corte ricorda che le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell’analisi dei “questionari” sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all’analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all’utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate. Questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR). La cassa riflette le risorse che l’Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall’Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 T.U.E.L. il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a “porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost..
La corretta gestione del fondo cassa è imprescindibile ai fini dell’attendibilità delle scritture contabili dell’Ente: disallineamenti fra le varie fonti (SIOPE, scritture contabili, Conti di gestione, verifiche dell’organo di revisione, ecc.) indicano un’opacità nella contabilità dell’Ente che si riverbera sulla veridicità delle scritture contabili.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Funzione pubblica, monitoraggio sul lavoro agile nella PA
Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il monitoraggio sulla diffusione e lo stato di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni nel periodo gennaio-aprile 2020. L’iniziativa è finalizzata a rilevare informazioni quantitative e qualitative sulla diffusione dello smart working prima e dopo l’emergenza COVID-19, a seguito della quale il ricorso al lavoro agile è stato previsto quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici. Realizzato attraverso la somministrazione di un questionario online accessibile attraverso il portale del lavoro pubblico, il monitoraggio contribuisce alla creazione e all’alimentazione periodica di una base di conoscenza a supporto delle politiche in materia di lavoro pubblico, definite anche sulla base dei punti di forza e delle eventuali criticità rilevate dalle esperienze applicative.
I risultati del monitoraggio, che si concluderà il prossimo 21 giugno, saranno pubblicati nella sezione “Lavoro agile e COVID-19” del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, nel quale sono già raccolti e verranno progressivamente pubblicati riferimenti normativi, linee guida, strumenti operativi e buone prassi in materia di smart working, da promuovere tra tutte le amministrazioni.
Per accedere al questionario è necessario registrarsi al Portale, seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita area di Registrazione, e/o autenticarsi. La rilevazione ha inizio il 25/05/200 e si conclude il 21/06/2020.
La Nota del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0035452 del 22/05/2020