Copertura della spesa relativa al contributo erogato per il pagamento di canoni di locazione

Con deliberazione n. 37/2020, la Sezione Piemonte della Corte dei conti, ha fornito il proprio parere alla richiesta avanzata da un Comune volto a verificare la possibilità di avvalersi della previsione dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, per poter integrare la differenza di quanto dovuto dal Ministero dell’Interno ad un soggetto privato a titolo di canone di locazione per un immobile adibito a Caserma per l’Arma dei Carabinieri per un periodo pregresso, nel corso del quale l’immobile è stato dapprima occupato sine titulo, per poi addivenire alla determinazione di un canone anche a titolo di indennità di occupazione extra-contrattuale; per tale periodo il predetto Ministero è risultato soccombente in un giudizio instaurato dal locatore per il mancato pagamento delle indennità di occupazione per diverse annualità, con intimazione al rilascio dell’immobile. In tale contesto, l’Ente, al fine di mantenere la Caserma dei Carabinieri sul proprio territorio, vorrebbe corrispondere in un’unica soluzione una determinata somma per “integrare la differenza tra il canone di locazione dell’immobile concordato all’inizio dell’occupazione tra proprietà privata e Ministro dell’Interno e il canone ridefinito con applicazione della riduzione 15% (art. 3 c. 4 L. 135/12) avvalendosi della previsione dell’art. 3 c. 4 bis Legge 135/2012.
I giudici contabili ricordano che per le caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall’Agenzia delle entrate.
L’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012 deve essere interpretato in base al principio secondo cui la finalità di potenziamento della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza trova pieno riconoscimento nell’ambito dell’autonomia degli enti, che sono chiamati a valutare la necessità della collettività amministrata in termini di priorità e ci compatibilità finanziarie e gestionali e, sulla scorta di tali valutazioni, ad avviare le eventuali concertazioni interistituzionali, volte all’adozione di specifici protocolli d’intesa che individuino obiettivi e risorse”. L’agire amministrativo degli enti locali in materia di sicurezza, pertanto, può esplicarsi avvalendosi degli strumenti di concertazione interistituzionale previsti dalla legge, ovvero sulla base di specifiche norme di legge che consentono l’intervento dell’ente locale per contribuire al dispiegamento dei dispositivi di sicurezza sul proprio territorio. Tali norme, sulla base dei predetti principi espressi dalla Sezione delle autonomie, assumono carattere eccezionale e non possono essere oggetto di interpretazioni analogiche o estensive.
Di tale norma non può essere data una lettura estensiva, ricomprendendovi anche forme di contribuzione relative a rapporti locativi pregressi per cui l’intervento dell’ente servirebbe nella sostanza a comporre controversie tra il Ministero dell’interno ed il locatore per canoni o indennità non corrisposte. Sebbene la contribuzione una tantum servirebbe a pagare canoni di locazione non corrisposti relativi ad un immobile adibito ad uso caserma, in linea astratta, si tratterebbe di un rapporto contrattuale ormai concluso (e come tale non più in essere). L’importo ancora dovuto dal locatario, peraltro, non sarebbe riconducibile ad un canone originariamente determinato dall’Agenzia delle entrate, fermo restando che il contributo in parola servirebbe a comporre una controversia riguardante un consistente lasso temporale ormai trascorso, in cui l’immobile è stato occupato sine titulo per cui, quanto dovuto dal locatario, assumerebbe anche la natura di indennità di occupazione extra-contrattuale. Fattispecie ben diversa da quella prevista dall’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012.
Il contributo erogato ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis, del D.L. n. 95 del 2012, qualora sussistano le condizioni per il ricorso alla possibilità ivi prevista di contribuire al pagamento dei canoni di locazione di un immobile privato adibito ad uso caserma, si configurerebbe come una spesa ricorrente e non certo come un contributo una tantum, con la conseguente necessità di trovare copertura a tale spesa con le entrate correnti degli esercizi di competenza dei rispettivi canoni da corrispondere per la durata del contratto; tipologia di spesa non ricompresa tra quelle per cui vi è possibilità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione ai sensi del richiamato art. 187 del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regione Emilia-Romagna, Presentazione domande di concessione di contributi per la qualificazione e l’innovazione delle polizie locali entro il 29 maggio

La Giunta regionale ha approvato in data 27 aprile 2020 la DGR n. 403/2020 con la quale si sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 2 lett. b) e c) della L.R. 24/2003, per l’anno 2020. Il bando è organizzato in 2 sezioni A e B:
Con la sezione A sono previsti finanziamenti per la qualificazione dei corpi di polizia locale e dei servizi di polizia locale delle Unioni di Comuni, nonché dei corpi e servizi di polizia locale di province e città metropolitana;
Con la sezione B sono previsti finanziamenti per progetti sperimentali e di innovazione volti al miglioramento delle attività dei corpi e servizi polizia locale degli Enti Locali.
Tutti i progetti, per i quali si chiede il finanziamento, dovranno contenere a pena di esclusione: una descrizione del progetto che si vuole attuare indicando:

  • le motivazioni ed obiettivi specifici del progetto e le modalità di realizzazione;
  • l’articolazione organizzativa del progetto (tempi, fasi e azioni progettuali);
  • i soggetti, pubblici e/o privati, eventualmente coinvolti nel progetto;
  • l’elencazione delle singole voci di spesa con indicazione dei relativi costi;
  • l’individuazione del responsabile di progetto che dovrà controfirmare il progetto stesso.

Le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente tramite invio per posta elettronica certificata (PEC) a capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il 29/05/2020.

Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedano attività avviate dopo il 31 gennaio 2020, data di approvazione del DPCM di adozione dello stato di emergenza inerente il Covid-19. I progetti dovranno terminare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2020.      il 31 marzo 2021 gli Enti Locali dovranno obbligatoriamente presentare la rendicontazione finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anche le società consortili sono soggette a razionalizzazione

Le società consortili a partecipazione pubblica rientrano a pieno titolo nella disciplina dettata dal d.lgs. 175/2016, in ragione della loro qualificazione soggettiva. Le stesse sono assoggettate a razionalizzazione secondo i criteri e con le modalità indicate dagli artt. 20 e 24 del detto Testo Unico, senza deroghe di alcun tipo legate ai loro attuali caratteri organizzativi ed all’assenza di scopo di lucro. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 27/2020.
Posto che le società aventi ad oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ai sensi dell’art. 2615 ter c.c., ove costituite secondo i tipi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile (società per azioni o a responsabilità limitata) rientrano per espressa previsione normativa nell’ambito di quelle consentite (art. 2, comma 1, lett. f, come modificato dal decreto correttivo – art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – e art. 3, comma 1, TUSP), non vi è ragione perché le stesse siano sottratte ai principi di razionalizzazione.
La società consortile ex art. 2615 ter cc non è figura giuridica autonoma e diversa dai tipi societari disciplinati dal codice civile, trattandosi al contrario di fattispecie volta a consentire alle società commerciali di agire con obiettivi mutualistici e non lucrativi. E ciò, pur investendo direttamente la possibilità di ripartire eventuali utili derivanti da eventuale attività verso terzi ed il rapporto con i soci anche al fine di assicurare l’equilibrio del bilancio sociale con versamenti contributivi annui, non determina né giustifica deroghe pattizie alle regole fondamentali che connotano il modello legale di riferimento (così Cass.Civ. sent. n. 18113/2003, Cass. SS.UU. sent. n. 12190/2016, Cass.Civ. sent. n. 7473/2017), con sottrazione sostanziale dall’ambito delle società. Inoltre, la società consortile ha, per espresso richiamo normativo, le finalità proprie del consorzio di diritto privato di cui all’art. 2602 c.c., in quanto compatibili con gli elementi propri del contratto di società sociale, consistenti nello svolgimento di attività di impresa in comune per conseguire un vantaggio da parte dei soci, diverso dal riparto di utili ma comunque patrimonialmente valutabile.
Pertanto, rientra nella considerazione dei singoli casi concreti, di spettanza delle amministrazioni interessate, stabilire se l’attività da svolgere sia compatibile con il modello societario, anche in alternativa a organizzazioni di stampo pubblicistico reputate meno convenienti, ovvero se si annoveri nell’attività funzionale in senso stretto per la quale esistono specifiche forme pubbliche di gestione associata (come unioni di comuni e convenzioni).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Verifica iscrizione nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con Risoluzione n. 4/DF il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti sulla proroga del termine previsto per la verifica annuale dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997, a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del D. L. n. 18 del 2020.
Il termine previsto dall’art. 18 del DM 11 settembre 2000, n. 289 (il quale dispone che gli iscritti nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni sono tenuti a far pervenire, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, una specifica dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione), è da intendersi prorogato a seguito della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza disposta dall’art. 103 del decreto Cura Italia. Ai fini del computo dello stesso per la presentazione della specifica dichiarazione non si terrà conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 maggio 2020, con la conseguenza che la dichiarazione dovrà essere resa entro il 22 giugno 2020 (poiché il 21 giugno 2020 cade di domenica), atteso che il termine residuo di 37 giorni calcolato dal 23 febbraio al 31 marzo 2020, riprende a decorrere dal 16 maggio 2020.
Il Dipartimento ricorda, per un inquadramento sistematico di tale regime di sospensione e di proroghe, che il successivo comma 2 del medesimo art. 103 del D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Per effetto della norma appena riportata, quindi, anche le attestazioni dell’iscrizione nell’albo, di cui all’art. 19 del D.M. n. 289 del 2000, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, Referto sulla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 52/2020, ha approvato, nel quadro dei controlli sulla finanza locale, il referto con il quale dà conto delle procedure e delle risultanze relative alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie degli enti locali toscani, redatto ai sensi dell’art.24 Testo Unico approvato con d.lgs. 19.08.2016 n.175, come modificato con d.lgs. 16.06.2017 n. 100 (procedimento che costituisce la base per una revisione ordinaria delle stesse partecipazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare annualmente). La Sezione ha evidenziato come gli esiti dell’operazione di revisione straordinaria imposta dal legislatore sembrino mostrare come le finalità sottese all’operazione medesima siano ben lungi dall’essere stati raggiunti. Infatti, il dato delle partecipazioni dirette mantenute senza alcun intervento è pari quasi al 60 per cento del totale analizzato. Il numero delle partecipazioni, segnatamente di quelle dirette, risulta avere subito una riduzione numerica tutto sommato limitata.