La bozza dello schema di regolamento attuativo dei contratti pubblici

È stata diffusa nei giorni scorsi la nuova bozza dello Schema di regolamento di esecuzione, attuazione e integrazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”, elaborata dalla Commissione di supporto giuridico-amministrativo per l’esame dello schema di regolamento unico nominata dal MIT. Si tratta della terza bozza dello schema di Regolamento attuativo del Codice, ai sensi dell’art. 216, co. 27-octies del Codice medesimo. Il testo deve ancora essere trasmesso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio, oltre che alla Corte dei Conti, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata Stato-Regioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, esonero dei contributi da versare in sede di gara

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto dispone l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.128 del 19-05-2020, che recepisce la proposta avanzata dall’ANAC.
Con la delibera 289 del 1° aprile, al fine di sostenere la ripresa del sistema produttivo e in particolare alleggerire le imprese dagli oneri dovuti, l’ANAC aveva prospettato la possibilità di esonerare stazioni appaltanti e operatori economici dal suddetto versamento.
La contribuzione dovuta varia a seconda dell’importo posto a base di gara e oscilla da 20 a 500 euro per le imprese e da 30 a 800 euro per le stazioni appaltanti. Secondo le stime, il provvedimento consentirà un risparmio quantificabile in circa 40 milioni di euro. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019.

Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2020 – giugno 2021

L’INPS, con la circolare 21 maggio 2020, n. 60, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata dello 0,5 per cento.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili

L’art. 73 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio incrementa di ulteriori complessivi dodici (12) giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati. La norma estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020. Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 39 del DL Cura Italia, legge 27/2020, reca disposizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION