Nota IFEL sulla rinegoziazione e sospensione dei mutui

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sugli interventi di rinegoziazione e sospensione mutui alla luce del D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Tra gli interventi previsti dal decreto assumono rilievo quelli volti ad alleggerire il peso degli oneri di rimborso prestiti. Il comma 1 dell’articolo 113 ha introdotto la possibilità di aderire alle operazioni di rinegoziazione e/o rimodulazione dei mutui, anche in esercizio provvisorio e anche mediante delibera di Giunta in luogo di quella consiliare. Si tratta di semplificazioni procedurali che consentono di agevolare il processo decisionale di adesione alle operazioni di riduzione degli oneri da indebitamento in una fase di particolare difficoltà organizzativa e gestionale. Sono invece rimaste escluse da ogni tipologia di intervento sia l’ipotesi di moratoria di un anno della restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, sia quella di uno specifico intervento sui prestiti obbligazionari. Il termine del 15 maggio 2020 previsto dall’Accordo ANCI-UPI-ABI, entro il quale gli enti avrebbero dovuto presentare le domande di sospensione, è stato prorogato al 31 maggio 2020. Anche l’Istituto per il credito sportivo ha aderito al citato Accordo ed avviato le procedure per l’invio della richiesta di sospensione delle quote capitale dei propri mutui, che dovrà pervenire all’Istituto entro il 28 maggio 2020. Per aderire alla rinegoziazione Cdp, gli enti hanno invece tempo fino al 27 maggio 2020 per effettuare la prenotazione. Entro il 3 giugno 2020 è necessario inviare in modalità telematica la formale richiesta di adesione e tutta la documentazione richiesta firmata digitalmente. Le delegazioni di pagamento, in originale, dovranno invece essere trasmesse a Cdp entro il 30 luglio 2020.
Per quanto riguarda l’opportunità e la convenienza della rinegoziazione/sospensione mutui proposta da CDP, la nota ricorda che si tratta di un’operazione del tutto diversa, nelle finalità e nei contenuti, rispetto alle rinegoziazioni degli anni passati, che mira, in sostanza, a fornire nel più breve tempo liquidità e risorse aggiuntive di competenza per l’esercizio in corso nella fase di emergenza COVID-19. La CDP ha inoltre deciso autonomamente l’operazione attraverso l’allungamento obbligato del periodo di ammortamento al 2043 (nei casi di durata inferiore), senza dare – come avvenuto in precedenti occasioni – possibilità di scelta su un ventaglio di durate diverse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche nell’ambito di procedura di gara svolta da soggetto aggregatore

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 30/2020 – in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Presidente di Provincia, volto ad appurare se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 21, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possano ritenersi spettanti al personale preposto all’esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara “svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore – ha evidenziato che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza (cfr., Corte conti, Sez. reg. contr., Veneto n. 72/2019/PAR; Lombardia n. 185/2017/PAR, SRC Toscana n. 19/2018/PAR). In merito alla spettanza dell’incentivo al dipendente dell’Ente che, appositamente nominato, svolga funzioni di “esecuzione” del contratto, la Corte rammenta che va valorizzato l’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, laddove è previsto che: “La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”. Sicché, fermo rimanendo l’indefettibile presupposto dell’esperimento, a monte, di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113, l’incentivo potrà dirsi spettante:

a) se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1,;

b) se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Rimane fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION