Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 8628 del 07/05/2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica.
L’impianto normativo di riferimento, costituito dagli artt. da 38 a 57 del D.lgs. n. 507/1993, distingue e individua, in maniera netta, il presupposto impositivo-oggettivo della Tosap da quello passivo-soggettivo. Dal complesso normativo si ricava che il primo, ossia il presupposto oggettivo, è rappresentato principalmente dalla superficie occupata e non prende in considerazione il soggetto di imposta, se non per individuarlo, nell’art. 39, nel titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, nell’occupante di fatto, anche abusivo. L’art. 38, rubricato oggetto della tassa, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione, la cui esistenza determina l’insorgenza dell’obbligo di versare il tributo, precisando che oggetto della tassa sono le occupazioni di qualsiasi natura anche senza titolo, di aree pubbliche di comuni, province. Inoltre sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione governativa. Non ha, invece, trovato espressa trasfusione, nel testo normativo, l’intenzione espressa dal legislatore delegante, nella legge 23.10.1992 n. 421, art. 4, comma 4, di connettere il presupposto oggettivo della tassa all’effettivo beneficio economico ritraibile dal privato per via dell’occupazione di suolo del demanio comunale e provinciale. In conclusione, quindi, deve necessariamente preferirsi, la soluzione che, sulla base dell’interpretazione letterale delle norme disciplinanti, nel d.lgs. n. 507/1993, la TOSAP, individua nell’art. 39 del citato decreto legislativo un ordine di graduazione della legittimazione passiva di imposta, ravvisando nel criterio di tassazione che prevede quale soggetto passivo l’occupante di fatto, un’ipotesi residuale percorribile solo in assenza del titolare di atto di concessione o di autorizzazione. Tale indirizzo interpretativo è, inoltre, rispettoso del principio, sancito dall’art. 23 Cost., di tassatività e determinatezza della norma tributaria la quale non tollera interpretazioni estensive o analogiche.