Conferimento beni in uso a fondazioni

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 44/2020, nel dichiarare inammissibile la richiesta di parere di un Comune in merito alla corretta imputazione nel bilancio dell’ente, e nei bilanci delle fondazioni da esso partecipate, dei beni patrimoniali da conferire a tali organismi ai sensi dell’art. 115, comma 7 del d.lgs. 42/2004 (Testo Unico Beni Culturali), ha tuttavia fornito indicazioni generali sull’interpretazione della disciplina applicabile, spettando, comunque, all’Amministrazione comunale l’adozione delle decisioni concrete da adottare in ordine alla successiva attività gestionale. La Sezione precisa che sia necessario fare riferimento ai principi generali ed alle specifiche disposizioni di legge che, nel quadro dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, si riferiscono alle modalità di imputazione a bilancio di atti di conferimento di beni del patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, del Codice dei Beni Culturali. In effetti, per quanto risulta, gli immobili, oggetto dell’usufrutto rivestono interesse artistico storico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 42/2004, “Codice dei beni Culturali e del paesaggio” (come sostituito dall’art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011, modificato dall’art. 1, comma 175, lett.c, legge n. 124 del 2017). Ciò premesso, sulla base dei riferimenti rinvenibili nell’allegato 4/3 del D. Lvo 118/2011 sulla contabilità economico patrimoniale (v., in particolare, punti sub 4.18 e sub 6.1.2), i beni culturali “non sono assoggettati ad ammortamento”. Peraltro, la funzione dell’allegazione al bilancio di uno stato patrimoniale è quella di consentire ai terzi di conoscere l’ammontare delle risorse patrimoniali ed il titolo in base al quale se ne dispone. Il conto economico nel bilancio deve, a sua volta, dare distinta indicazione dei costi relativi al patrimonio destinato, e ciò per offrire una rappresentazione dell’attività e della razionalità della scelta operata dall’organo competente con la imputazione del patrimonio destinato. Di conseguenza, la previsione normativa di non assoggettabilità ad ammortamento del bene non sembra ragionevolmente poter far propendere per un’attribuzione di valore patrimoniale pari a zero dello stesso ma che il valore del bene nel tempo, anche in assenza di interventi di manutenzione, non sia, ex se, assoggettabile a un coefficiente di svalutazione automatica. L’attribuzione di un valore pari a zero, peraltro, non pare sostenibile neppure alla luce del fatto che il bene, conferito in uso, resti, comunque, in capo al Comune, il quale, da una parte, ne conserva la nuda proprietà, che è fonte di oneri manutentivi e, dall’altra, può rientrare all’interno del patrimonio comunale in piena proprietà in qualsiasi momento, ad esempio, qualora l’ente decidesse di cessare dalla partecipazione nella Fondazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco dimissionario

In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione 95/2020, in risposta ad un quesito di un Comune  volto ad appurare se la Relazione di fine mandato –  visto il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del Sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello più lungo di gestione commissariale (circa nove mesi del Commissario Straordinario nominato a seguito dello scioglimento ) – debba essere redatta dal Sindaco o dal Commissario Prefettizio.
Nel merito, la Corte ricorda come l’art. 4, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 149/2011 individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente di tale relazione per l’ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata. Il comma 3 dell’art. 4 chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione. Tuttavia, la Sez. Autonomie della Corte dei conti , con deliberazione n. 15/2015, ha precisato che tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la norma pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.”

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per mobilità del personale, erogazione acconto 2020

Il Ministero dell’Interno  comunica che è stato disposto il pagamento in acconto, nella misura del 50%, a favore degli enti locali, delle risorse assegnate nell’anno 2020 a titolo di “Contributo mobilità del personale” (D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, e D.P.C.M. 22.7.1989, n. 428) e di “Mobilità da enti dissestati” (Art. 260, comma 2, parte seconda, del D.Lgs 18.8.2000, n.267). Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” – “Pagamenti”.
Ad alcuni enti è stato erogato un importo inferiore al 50% in quanto nei confronti dei medesimi è stata attivata una procedura di recupero relativa a somme pagate ma non spettanti. Gli enti in questione hanno tardivamente segnalato la cessazione dal servizio di unità di personale di che trattasi percependo indebitamente somme non dovute. Al riguardo, il Ministero ricorda che rappresenta uno specifico obbligo degli enti comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, all’indirizzo PEC: finanzalocale.prot@pec.interno.it , le intervenute interruzioni del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, del personale transitato per mobilità presso gli enti medesimi e per i quali viene assegnata una specifica contribuzione.
Sul sito INTERNET della Direzione Centrale, in Area Certificati (TBEL, altri certificati), selezionando la voce Accedi all’area certificati e successivamente “Accedi al sistema di Certificazione”, è possibile, dopo aver inserito le credenziali di accesso, già in possesso di ciascun ente, entrare nella sezione Consultazione area trasferimenti erariali – Personale in mobilità ove sono visualizzabili i nominativi di tutto il personale eventualmente transitato presso l’ente stesso, distinto a secondo della procedura di stabilizzazione/mobilità che ne ha disciplinato il trasferimento. Per ogni singola unità di personale viene anche riportato il corrispondente importo del contributo assegnato all’ente stesso. L’insieme degli importi attribuiti per ogni dipendente determina l’ammontare complessivo della spettanza giuridica del contributo annuale, assegnata a ciascun ente, visualizzabile sempre sul sito  istituzionale della Direzione Centrale, nell’area Banche dati degli enti locali – Consulta le banche dati – Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse. Da ultimo, il saldo del restante 50% verrà disposto entro il mese di ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in GU il Decreto Rilancio

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto Legge n. 34/2020, il c.d. Decreto Rilancio, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION