Effettuati i pagamenti dell’Addizionale comunale sui diritti d’imbarco anno 2020

Il Ministero dell’Interno con apposito comunicato, informa che a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, a partire dall’anno 2017 nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono iscritte in bilancio le risorse da erogare a titolo di Addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili, prevista dell’art. 2, comma 11, lett. a), della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale. Per effetto della richiamata normativa le risorse stanziate per l’esercizio finanziario anno 2020, pari a complessivi euro 6.594.836,00, sono state interamente acquisite in bilancio e pagate con provvedimento del 15 maggio 2020. Gli enti beneficiari possono visualizzare gli importi corrisposti sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati”–“Pagamenti”. Per eventuali chiarimenti che riguardino esclusivamente l’aspetto finanziario è possibile rivolgersi al Ministero inviando una e-mail a daniela.persiani@interno.it oppure a amelia.mazzariello@interno.it. Nel caso di problematiche di altra natura le spiegazioni andranno richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Areo, competente in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sospensione dei servizi e prestazioni individuali domiciliari e di trasporto scolastico

L’art. 116 del DL Rilancio, in attesa di pubblicazione in G.U., sostituisce integralmente l’art. 48 del DL. 18/2020 (c.d. Curata Italia), convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, che disciplina la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l’infanzia e dell’attività dei centri diurni per persone disabili e per anziani.
La modifica normativa introdotta dalla lettera a) del comma 1 prevede che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, delle attività sociosanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semi-residenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, in ragione  dell’emergenza di protezione civile e del conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive che possono avvenire in forme individuali domiciliari o a distanza o che possano essere  rese negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi, nel rispetto delle direttive sanitarie e delle regole di sicurezza relative al distanziamento sociale. L’individuazione delle prestazioni da svolgere e le modalità attraverso cui svolgerle potranno essere definite tramite co-progettazioni con gli enti gestori e riguardare specifici progetti da questi ultimi proposti, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali, le pubbliche amministrazioni saranno autorizzate, inoltre, al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi utilizzando l’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione, appostato nel proprio bilancio e già destinato allo scopo e senza quindi affrontare ulteriori oneri. Tale importo sarà suddiviso in tre distinte quote:

  • una quota commisurata alle prestazioni rese in altra forma, secondo le modalità indicate al comma 1, subordinatamente alla verifica del loro effettivo svolgimento;
  • una seconda quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività che a tale scopo utilizzano il personale a ciò preposto, in modo tale che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all’atto della ripresa della normale attività;
  • una terza quota eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori

Viene, altresì, specificato che è fatta comunque salva la possibilità per i gestori  di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi e scolastici  e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, o di servizi sociosanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell’ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

In ultimo, la lettera b) del comma 1 dell’art. 116 dispone che all’articolo 92, comma 4-bis del DL 18/2020 primo periodo, le parole: “e di trasporto scolastico” siano soppresse. AL riguardo, si rammenta che il comma 4-bis  reca una serie di disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico (escludendo la possibilità per i committenti di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi) e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.  La modifica normativa permette, di fatto, alle amministrazioni di applicare decurtazioni nei confronti dei gestori di servizi di trasporto scolastico a seguito delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anticipazione di contributi per gli investimenti dei Comuni

I commi 44-46 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 disciplinano l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. Il comma 46 prevede l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2024, ai quali è demandato il compito di stabilire:

  • i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta;
  • il monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo, delle risorse assegnate (tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229);
  • la rendicontazione e la verifica delle risorse assegnate;
  • le modalità di recupero e l’eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.

Rispetto al contributo ordinario spettante al Comune, i DPCM attuativi dovranno prevedere anche una decurtazione del 5% in caso di mancata approvazione, entro la fine dell’anno precedente, del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.).

L’art. 209-quinquies del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 maggio 2020, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, consente di utilizzare rapidamente, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019, finalizzato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori:

  • dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico;
  • della manutenzione della rete viaria;
  • del dissesto idrogeologico;
  • della prevenzione del rischio sismico;
  • della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

A tal fine, i beneficiari delle risorse, che saranno individuate con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potranno essere autorizzati con il medesimo decreto a stipulare mutui, di durata massima quindicennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Piccoli comuni, per l’incremento indennità di funzione del Sindaco serve atto deliberativo

Con deliberazione n. 67/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito risposta ad una serie di quesiti in tema di indennità di funzione degli amministratori comunali alla luce dell’art. 57-quater, comma 1, D.L. n. 124/2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) che ha inserito, all’interno dell’art. 82 TUEL, un comma 8 bis che consente l’incremento dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti fino all’85 per cento della misura di quella spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
La Sezione ha ritenuto preliminarmente, nel merito, che l’incremento di cui al comma 8 bis non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo. Sul piano dei rapporti con il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136 della legge n. 56/2014, la Sezione ha rilevato come lo stesso non sia specificamente richiamato dall’art. 57 quater del d.l. n. 124/2019 che, se da un lato valorizza l’autonomia degli enti, consentendo flessibilità nella modulazione dell’aumento, dall’altro, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, pare supporre necessariamente, da parte dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto. Rilevato un problema di coordinamento tra il comma 8 bis e il comma 8 dello stesso art. 82 TUEL che fissa un principio di proporzionalità tra l’ammontare dell’indennità degli altri amministratori locali e quella dei sindaci, la Sezione ha, infine, osservato come la norma sia chiaramente formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti e non ad altri amministratori locali, ai cui fini gli stessi lavori preparatori segnalano l’esigenza di apposita specificazione in via normativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, FCDE e profili di non regolarità della relazione al rendiconto dell’Organo di revisione

Con deliberazione n. 68/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, all’esito dei controlli sul questionario al rendiconto 2017 di un Comune ha evidenziato evidenti criticità derivanti da un’errata applicazione del metodo ordinario nella determinazione del FCDE, con conseguente sottostima dello stesso, tale da rendere “disponibile” un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all’effettiva situazione finanziaria dell’Ente. Anche in presenza di un risultato di amministrazione positivo, un accantonamento a FCDE inferiore alle previsioni di legge può risultare in squilibri finanziari successivi.
Chiariti in punta di diritto i principi e le regole posti a fondamento della determinazione dell’FCDE, come evidenziati nell’esempio n. 5 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all 4/2 al D.Lgs. 118/2011), la Corte rileva come l’ente abbia determinato un accantonato a FCDE in maniera non corretta, laddove i dati considerati a base del calcolo non risultano essere riferiti a “residui attivi iniziali” e “riscossioni in c/residui”, bensì ad “accertamenti” e “riscossioni” (riferimenti, questi, propri della determinazione dell’accantonamento in sede di bilancio di previsione, anziché in sede di rendiconto). Inoltre, la Corte rileva profili di non regolarità della Relazione al rendiconto 2017 da parte dell’Organo di revisione pro tempore dell’Ente, dalla quale non emergono valutazioni tecniche circa il metodo di calcolo o la congruità o meno della somma accantonata a FCDE. Nello specifico è emerso che il rendiconto sia stato approvato sulla base di una relazione incompleta, largamente lacunosa, ai fini di una rappresentazione adeguata dei complessivi equilibri finanziari dell’ente e, in particolare, ai fini del giudizio di congruità del FCDE e delle necessarie valutazioni sull’entità del FPV di parte capitale e dei rapporti con le società partecipate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION