Covid-19: Aggiornate le linee guida sul Tpl in vista delle prossime riaperture

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato pubblicato sul proprio sito internet informa che sono state aggiornate le “Linee guida” del trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 che entreranno in vigore a partire da lunedì 18 maggio. Restano le prescrizioni di distanziamento sociale e l’obbligo di mascherina a bordo dei mezzi pubblici, insieme alle altre regole di comportamento nelle stazioni e terminal. Vengono introdotte alcune novità per aumentare la capienza dei mezzi pubblici in condizioni di sicurezza, in vista di un prevedibile incremento dei flussi di utilizzo dalla giornata di lunedì.
A bordo dei mezzi pubblici sarà sempre obbligatorio occupare i posti indicati come disponibili, ma viene introdotta la possibilità di verticalizzazione nelle sedute: nei mezzi che lo consentono, sarà possibile occupare le sedute che sono disposte in fila, una dietro l’altra, senza alternanza tra posti vuoti e posti occupati.
Altra novità è la possibilità per le persone che vivono nella stessa abitazione di evitare di mantenere la distanza minima di sicurezza di un metro.
Inoltre, il Mit ha recepito la norma contenuta nell’ultimo Decreto approvato dal Governo che affida alle singole Regioni la possibilità di definire l’applicazione di alcune regole, anche nel settore del trasporto pubblico, e di applicare i protocolli conseguenti.
Infine, dalla prossima settimana è previsto l’avvio della sperimentazione di alcune soluzioni che permettano di aumentare in sicurezza la capacità dei mezzi di trasporto, tra le quali l’installazione a bordo di appositi divisori in plexiglass – azione finanziata dal Mit con un milione di euro – in grado di separare i passeggeri e permettere un ulteriore aumento della disponibilità di posti. Si tratta di divisori valutati positivamente dal Comitato Tecnico Scientifico per gli aspetti che attengono la sicurezza sanitaria, e che vanno testati dalle singole aziende del trasporto in termini di incolumità delle persone.
Fino al primo giugno è stata, inoltre, confermata la disponibilità dei volontari della protezione civile ad aiutare i flussi di passeggeri in alcune stazioni, anche ferroviarie.
Queste linee guida rientrano in un percorso che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha intrapreso anche assieme agli altri paesi europei nell’ambito di un coordinamento rafforzato Trasporti-Salute con la Commissione Europea, che ha emanato mercoledì scorso linee guida per il progressivo ristabilimento dei servizi di trasporto e della connettività.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il D.L. recante ulteriori misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il D.L. n. 33/2020 che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.