È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta degli orientamenti applicativi in materia di contrattazione integrativa. Con riferimento alle regole della contrattazione integrativa viene evidenziato che con il C.I. non si può intervenire sulle materie dei diritti e delle prerogative sindacali poiché non rientrano tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ 4 dicembre 2017 e da alcuni CCNL. Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente al fatto che esse comportino o meno oneri aggiuntivi. Sotto tale profilo si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 65, “[…] nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. […]”.
In materia di sottoscrizione dei contratti integrativi, l’ARAN non ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio, da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo, di dichiarazioni intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. Questo non implica che l’amministrazione debba dare pubblicità alle stesse.
Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno
L’art. 187 del DL Rilancio dispone l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in misura pari a due dodicesimi del complesso delle entrate derivanti dall’imposta come risultanti dall’ultimo bilancio o se non approvato dall’ultimo consuntivo annuale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esenzioni IMU per il settore turistico
La novella contenuta nell’art. 184 del Dl Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri dispone l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori delle entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 155 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Imprese di pubblico esercizio esonerate dal pagamento della TOSAP e del COSAP
Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della TOSAP e dal COSAP. È quanto stabilisce l’art. 187-bis del DL Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri.
Si prevede, inoltre, che a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse debbano essere presentate in via telematica all’ufficio competenza allegando la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, gli esercenti saranno esonerati dall’obbligo di richiedere le autorizzazioni per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione. Viene disapplicato il limite di 90 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001 (“le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”).
Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero della TOSAP e del COSAP è istituito un fondo di 127 milioni di euro per l’anno 2020, che verrà ripartito, con apposito decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche al 31 dicembre 2019 come risultanti dal SIOPE.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Esonero temporaneo contributi Anac
Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020. È quanto prevede l’art. 251 dell’ultima bozza DL Rilancio approvata dal Consiglio dei Ministri. L’esonero comporta per l’Autorità una riduzione delle entrate previste per il 2020 di circa 42 milioni di euro e, pertanto, la norma autorizza l’Autorità a coprire le conseguenti minori entrate proprio mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nello svolgimento delle procedure di scelta del contraente e non arretrare sul sistema dei controlli e della vigilanza, restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo per la richiesta dei CIG e la comunicazione delle informazioni di cui all’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.