Risorse ai Comuni per il potenziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà

L’art. 112 della bozza di DL Rilancio prevede l’incremento della dotazione del fondo per le politiche della famiglia per un importo di 150 milioni di euro, risorse che saranno destinate ai Comuni per finanziare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, interventi di potenziamento dei centri estivi diurni destinati alle bambine e ai bambini di età compresa tra 3 e 14 anni e di progetti volti a contrastare la povertà educativa. Le risorse saranno ripartite con apposito decreto del Ministro con delega per le politiche familiari.

La norma
“1. Al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.
2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, con proprio decreto, stabilisce i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

La disposizione prevede, per l’anno 2020, un’integrazione del Fondo per le politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di euro, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, mediante il finanziamento di progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Le modalità di ripartizione del suddetto fondo sono stabilite con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari che ripartisce gli stanziamenti nella misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e per la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servi socio-educativi. Il decreto indicato è adottato previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il fondo di cui al comma 1, è incrementato di 150 milioni di euro, per l’anno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti (MTR-ARERA)

L’IFEL rende disponibile per gli enti il modello di simulazione dei costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti, elaborato sulla base del metodo regolatorio contenuto nella delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 e del relativo allegato MTR, e dei successivi aggiornamenti effettuati dall’Autorità, con la deliberazione n. 57 del 3 marzo 2020 e con la determina n. 2 del 27 marzo 2020.
Il modello ha una duplice finalità: a) guidare i Comuni, nel ruolo che in molti casi rivestono di “Enti territorialmente competenti” (ETC), nella predisposizione dei Piani Economico Finanziari (PEF), supportandoli nel reperimento delle informazioni necessarie e nell’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo; b) supportare i Comuni anche nei casi in cui non svolgano il ruolo di ETC, nella comprensione degli effetti dei parametri previsti dal MTR, parte dei quali di diretta competenza del Comune in quanto soggetto preposto alla determinazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza.
Le soluzioni di calcolo adottate sono in linea generale condivise, pur non potendo escludersi diversi approcci su temi particolari, considerata la grande varietà di modelli gestionali in atto nei diversi territori. Il modello si attiene nel massimo grado possibile alle norme regolative indicate da ARERA nei provvedimenti sopra indicati e considera gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità in seminari ed incontri svoltisi nei mesi scorsi.
Il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti si struttura in due file excel: le Tavole di input e il Modello di calcolo vero e proprio. A questi si accompagna un Manuale d’uso che ne facilita l’utilizzo.
I file in questione sono disponibili per il download tramite un link che sarà inviato via mail, previa registrazione con compilazione di un form, nelle more della realizzazione di un sistema di distribuzione più efficiente tramite il sito IFEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Ruolo del Responsabile Finanziario tra autonomia gestionale e rischio di comportamenti illeciti

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 47/2020, a seguito di specifica pronuncia sul rendiconto di gestione di un Comune, ha ribadito l’importanza delle funzioni attribuite al responsabile del servizio economico-finanziario dell’ente locale e la conseguente necessità che il sistema dei controlli interni sia strutturato in modo adeguato, al fine di prevenire fenomeni di mala amministrazione (in particolare, se aventi rilevanza penale).
La Corte ricorda come l’art. 153 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive che gli enti locali, con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, devono disciplinare l’organizzazione del servizio finanziario, in ragione della dimensione demografica, affidando il coordinamento e la gestione dell’attività a un responsabile. A tal fine, la norma prevede, espressamente, la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni. Nello specifico, il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità di quelle di spesa, del relativo stato di accertamento e di impegno, alla regolare tenuta della contabilità e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari ed al rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Nell’esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario, come ha avuto modo di precisare il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, agisce in autonomia, nei limiti di quanto disposto dalle norme di riferimento. La disposizione indicata, nella prospettiva del complessivo rafforzamento dei controlli, interni ed esterni, sugli enti territoriali, ha voluto, infatti, valorizzare il ruolo del responsabile di tale servizio, che, per i compiti attribuiti, deve essere dotato di un certo grado di autonomia sia dal potere politico che dagli altri dirigenti e responsabili dei servizi. L’art. 153 del TUEL, infatti, da un lato, prevede come necessario il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed il corrispondente visto sulle determinazioni e, dall’altro, onera il responsabile del servizio finanziario a segnalare, obbligatoriamente e tempestivamente, al legale rappresentante dell’ente, al consiglio, al segretario ed all’organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, i casi in cui la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio (con obbligo per il consiglio di provvedere al riequilibrio, a norma dell’articolo 193 TUEL, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta). L’importanza e la delicatezza delle funzioni attribuite dalla legge che ne fa uno degli organi maggiormente esposti al rischio di azioni o comportamenti non regolari (anche aventi rilevanza penale, erariale o disciplinare) deve indurre l’ente locale a strutturare in modo adeguato il proprio sistema di controlli interni ex artt. 147, e seguenti, TUEL, tenendo conto che, in base alle norme citate, il responsabile del servizio finanziario è espressamente individuato come titolare in alcuni ed attore in altri.
L’art. 147 del d.lgs. n. 267 del 2000, infatti, dopo la novella apportata dal citato d.l. n. 174 del 2012, prevede che gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia, individuino strumenti e metodologie per garantire, fra gli altri, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (nonché, per quanto interessa in questa sede, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, “mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario”, nonché dei responsabili dei servizi). Anche per l’effettuazione dei controlli interni, l’art. 147, comma 5, del TUEL prevede che più enti locali possano istituire uffici unici, mediante convenzione, facoltà che, si ripete, appare particolarmente utile (non solo a fini di risparmio di spesa, ma anche per garantire adeguata autonomia al controllore rispetto al controllato) per gli enti di minori dimensioni. In particolare, il successivo art. 147-bis affida il controllo contabile, nella fase preventiva della formazione dell’atto, proprio al responsabile del servizio finanziario, che lo esercita attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (mentre il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica). Il medesimo controllo di regolarità amministrativo-contabile, inoltre, è attribuito, nella fase successiva, al segretario generale, che deve esercitarlo secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, procedendo a verificare, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi (come, nel caso di specie, il segretario pro tempore risulta avere effettuato). Si tratta di attività che non ha solo obiettivi sanzionatori, ma, in prevalenza, correttivi, posto che la noma espressamente impone al segretario di trasmettere, periodicamente, le risultanze del controllo ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio dell’ente locale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Istituto credito sportivo, entro il 20 maggio la compilazione della domanda di sospensione mutui

L’Istituto del credito sportivo ha fornito le istruzioni per la sospensione per un anno delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31 dicembre 2020. Entro il 20 maggio gli enti locali interessati dovranno procedere alla compilazione della domanda on-line, mentre la documentazione firmata digitalmente dovrà essere inviata entro il 26 maggio 2020, salvo il termine previsto solo per la consegna delle nuove delegazioni di pagamento che dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R.  Per i mutui con scadenza diversa dal 30/6 e 31/12, gli enti verranno contattati direttamente dal personale dell’Istituto.
L’accordo prevede che a seguito della sospensione l’istituto estende la durata del piano originario per un periodo analogo, mantenendo le medesime condizioni economiche previste contrattualmente. Gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno corrisposti alle scadenze contrattualmente previste.
Sono esclusi dal beneficio gli enti locali che al momento di presentazione della domanda sono sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, gli enti morosi e gli in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per poter beneficiare della sospensione, l’Istituto indica le caratteristiche dei finanziamenti, ovvero:

  • stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
  • essere intestati all’ente con oneri di rimborso direttamente a proprio carico;
  • il soggetto debito e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
  • non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
  • non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della presentazione della domanda;
  • devono essere in corso di ammortamento;
  • la durata complessiva, a seguito sospensione, non deve eccedere i 30 anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui

L’art. 122 della bozza del DL Rilancio prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, disposizioni in tema di impianti sportivi

L’art. 210 della bozza di DL Rilancio, al fine di agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, dispone la proroga, dal 30 giugno al 31 luglio, della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici. Si riducono, invece, ad un massimo di 4, le rati mensili di versamento dei predetti canoni.
La norma concede la possibilità di rinegoziazione delle concessioni, in scadenza entro il 30 luglio 2023, anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto, qualora ne facciano richiesta i soggetti concessionari. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
Si prevede che il locatario abbia diritto ad una riduzione della prestazione da lui dovuta, in misura non inferiore al 60 % del canone mensile contrattualmente pattuito, per tutto il periodo di chiusura obbligatoria, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
Infine, viene estesa l’applicazione dell’articolo 88 del D.L. 18 del 2020 anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure restrittive adottate in conseguenza dell’emergenza sanitaria. Pertanto, i soggetti acquirenti contratti di abbonamento per l’accesso a impianti sportivi potranno presentare istanza di rimborso al gestore che provvederà all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle misure statali e regionali di sospensione dell’attività sportiva.

 

Art.210 Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All’art. 95, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite con le parole «al 30 giugno 2020». All’art. 95, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, le parole «entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite con le parole «entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020».
2. Al fine di far fronte alla crisi economica delle società e associazioni sportive che hanno sospeso la propria attività per adeguarsi alle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli enti concedenti la gestione di impianti sportivi pubblici possono concordare con i soggetti concessionari, che ne facciano apposita richiesta, la revisione dei rapporti concessori che scadono entro il 30 luglio 2023, da attuarsi mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.
3. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione dell’impianto sportivo. Il conduttore ha diritto a una corrispondente riduzione del canone locatizio, in misura non inferiore al sessanta per cento dell’importo contrattuale, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure di sospensione, salvo che il locatore non offra una prova di pronta soluzione di uno squilibrio minore tra le prestazioni.
4. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al gestore dell’impianto sportivo, allegando il relativo titolo di acquisto. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dal venire meno delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

L’art. 114 della bozza di DL Rilancio prevede il reintegro del fondo di solidarietà comunale per 400 milioni, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà alimentare tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

 

Art. 114 Reintegro Fondo di Solidarietà a seguito dell’emergenza alimentare

1.Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la stessa è incrementata, per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo di solidarietà comunale. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Bozza DL Rilancio, fondo di 3,5 miliardi a ristoro minori entrate

L’art. 113 della bozza di DL Rilancio, al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid19, stanzia un fondo di 3,5 miliardi di euro da ripartire sulla base della perdita di gettito delle entrate locali (tributarie ed extratributarie) e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali valutati da un tavolo tecnico istituito presso il MEF con la partecipazione dei rappresentanti di ANCI e UPI.
Il fondo verrà ripartito tra comuni, province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Nelle more dell’adozione del decreto è previsto, è prevista l’erogare di un acconto pari al 30 per cento del fondo in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. Infine, in considerazione della circostanza che il riparto del fondo avverrà sulla base di informazioni sull’andamento delle entrate e delle spese parziali, si prevede una verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite. Si prevede che il Ragioniere generale dello Stato, possa attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Art.113 Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1.Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, è istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi euro per il medesimo anno. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell’emergenza COVID-19 sulle minori entrate al netto delle minori spese e sui fabbisogni di spesa valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento del fondo è erogata a ciascun ente, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese di cui al comma 2, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane. All’onere di cui al presente comma si provvede ai sensi dell’articolo XXX.
2.Al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da due rappresentanti del Ministero dell’interno, da due rappresentanti dell’ANCI, di cui uno per le città metropolitane, da un rappresentante dell’UPI e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all’emergenza Covid-19 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Città metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell’applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell’andamento delle spese e dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION