È escluso il principio di rotazione in caso di procedura ad evidenza pubblica aperta

Non trova applicazione il principio di rotazione, previsto dall’art. 36 del codice dei contratti, ove la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico, appartenente ad una determinata categoria merceologica, mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti. È quanto ha ribadito il Consiglio di Stato, Sez. III – con sentenza 25 aprile 2020, n.2654.
Invero, l’esclusione del principio di rotazione alle procedure aperte trova evidenza nelle Linee guida ANAC n. 4 [nella versione adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto 3.6)], laddove è chiarito che “Il fondamento del principio di rotazione è individuato tradizionalmente nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), in particolare nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Peraltro, così come delineato dal richiamato articolo 36, detto principio costituisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il necessario contrappeso alla significativa discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nell’individuare gli operatori economici in favore dei quali disporre l’affidamento (nell’ipotesi di affidamento diretto) o ai quali rivolgere l’invito a presentare le proprie offerte (nel caso di procedura negoziata), in considerazione dell’eccentricità di tali modalità di selezione dei contraenti rispetto ai generali principi del favor partecipationis e della concorrenza. (…) detto principio non trova applicazione ove la stazione appaltante non effettui né un affidamento (diretto) né un invito (selettivo) degli operatori economici che possono presentare le loro offerte, ma la possibilità di contrarre con l’amministrazione sia aperta a tutti gli operatori economici appartenenti ad una determinata categoria merceologica”.
Trattasi di una ricostruzione esegetica, e di una conseguente applicazione normativa, coerenti con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 7539/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Dissesto finanziario, fondo di cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione

Con deliberazione n. 39/2020, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, ha reso il proprio parere in merito all’esatta interpretazione delle norme che, nell’ambito dell’acquisizione e della gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell’ente dissestato (c.d. massa attiva), definiscono l’individuazione del fondo cassa da trasferire all’organo straordinario di liquidazione. In particolare, il quesito posto dall’ente è volto ad appurare se, tra i residui passivi pagati prima della dichiarazione di dissesto da computare nel saldo iniziale di cassa di competenza dell’organo straordinario di liquidazione, debbono essere compresi i mandati effettuati a tale data, a titolo di rimborso dell’anticipazione di tesoreria, con la possibile di considerare l’ente creditore nei confronti della gestione liquidatoria per il diritto al rimborso della quota negativa del saldo iniziale di cassa della OSL, con conseguente iscrizione di tale diritto di credito  nel bilancio di previsione del primo esercizio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
I giudici contabili, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo (art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dalla legge n. 205/2017 e DPR 378/1993) e giurisprudenziale formatasi in materia nel tempo, hanno evidenziato che scopo della procedura di dissesto permane, tuttora, quello di creare masse e gestioni separate (finalizzate, l’una, alla tacitazione delle pendenze pregresse e, l’altra, allo stabile riequilibrio del bilancio). Di conseguenza, nella determinazione del fondo cassa iniziale da trasferire all’OSL, la compensazione non può operare con riguardo a pagamenti effettuati dall’Ente relativamente a residui passivi di propria competenza (in specie, la restituzione dell’anticipazione di tesoreria) in quanto ciò non sarebbe conforme né al principio di separazione delle masse né al chiaro disposto di cui all’art. 255, comma 10, del TUEL, come modificato dall’articolo 1, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Danno erariale per illegittimo affidamento incarico di responsabile a soggetto esterno all’ente

Sussiste danno erariale quando l’amministrazione ricorre al conferimento di incarico di responsabile ad un soggetto esterno senza avere indetto una procedura comparativa adeguatamente pubblicizzata, senza avere preventivamente accertato il possesso di specifiche professionalità da parte del prescelto e in mancanza di una preventiva ricognizione sulla disponibilità, o meno, di professionalità interne eventualmente utilizzabili in luogo di un incaricato esterno. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sezione II centrale d’appello, con la sentenza 5 marzo 2020, n. 55, confermando la sentenza del giudice di prime che ha ritenuto dannosa la condotta degli amministratori che avevano espresso il loro voto favorevole sull’atto deliberativo di conferimento dell’incarico di responsabile ad un soggetto esterno. Il fatto di aver espresso voto favorevole, così partecipando in maniera determinante al perfezionamento del provvedimento amministrativo collegiale rivelatosi dannoso, rappresenta un ulteriore profilo sintomatico della colpa grave, non potendosi dubitare del concreto concorso degli amministratori al conferimento dell’incarico pur nella consapevolezza che non vi fosse stata sufficiente chiarezza sulla legalità della proposta deliberativa.
Quanto al Segretario comunale a nulla rileva, in chiave esimente della responsabilità sotto il profilo soggettivo, il parere favorevole espresso da un legale esterno. Al riguardo, ritiene il Collegio che nel contesto di un procedimento amministrativo finalizzato all’adozione di un atto deliberativo collegiale, la posizione del segretario comunale, al quale, in base all’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, compete la funzione di garanzia e di assistenza giuridico-amministrativa verso l’organo deliberante “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, non possa ritenersi in alcun modo surrogata sul piano causale e dell’elemento psicologico della colpa grave, dal coinvolgimento di un legale esterno e dall’acquisizione di relativo parere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, schemi di regolamento IMU e di delibera aliquote 2020

L’IFEL ha pubblicato sul proprio portale uno schema di Regolamento IMU 2020 e uno schema deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2020, che recepiscono le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160), che ha definito un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente.
Lo schema di regolamento fornisce indicazioni circa le possibili soluzioni che possono essere adottate da ciascun ente, ferma restando la possibilità di regolamentare diversamente.
Il modello di regolamento proposto è di tipo “leggero”, nel senso che si punta a regolamentare gli effettivi spazi di esercizio dell’autonomia comunale, senza ripetere le norme di base del tributo determinate in modo non modificabile dalla legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION