COVID-19, i Comuni possono fare pagamenti per cassa a favore dei soggetti “deboli”

Con l’ordinanza della Protezione civile del 24 aprile 2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (G.U. n. 109 del 28-04-2020), in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4-ter del decreto-legge 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011, è previsto che i Comuni possano effettuare pagamenti per cassa, e comunque in misura non superiore all’importo di tremila euro, in favore dei soggetti appartenenti alle categorie più deboli per i quali non è possibile accreditare le somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati ad un codice IBAN. La disposizione ha la finalità di limitare i rischi di contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un conto corrente ed ottenere l’IBAN o altri strumenti similari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dall’ANAC un vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici

Nell’ottica di assicurare celerità alle procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’ANAC ha realizzato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti. L’obiettivo è di fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.
Il Codice dei Contratti, infatti, già contempla diverse misure che consentono il ricorso a procedure rapide anche al di fuori di contesti emergenziali. Spesso, però, poco sono note alle stazioni appaltanti. Il vademecum è pensato proprio per aiutare le amministrazioni a garantire appalti veloci all’interno della cornice legislativa vigente.
Nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti, il documento contiene inoltre una disamina esplicativa delle principali disposizioni in materia di contratti pubblici adottate nei vari provvedimenti connessi all’emergenza da Coronavirus.
Tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso, vi è la possibilità di fare ricorso

  • alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016);
  • alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali (art.63, co.2, lett. c d.lgs. 50/2016);
  • all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza (art.63, co.2, lett. b co.6 d.lgs. 50/2016).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

È debito fuori bilancio la maggiore spesa per utenze maturata nell’esercizio rispetto a quelle impegnate

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 4_2020, ha reso il proprio parere ad una richiesta di un Ente, in merito alla possibilità dell’organo esecutivo di autorizzare il funzionario del Servizio tecnico alla liquidazione di fatture di utenze di energia elettrica e riscaldamento, relative a consumi dell’anno 2019, che non è stato possibile impegnare nel corso del medesimo esercizio 2019. Le maggiori spese, non preventivabili in corso di esercizio, sarebbero legate ad un maggior costo dell’energia elettrica di circa il 22%.
Nella risposta, i giudici contabili hanno evidenziato che per le spese a carattere continuativo – quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori – l’impegno di spesa debba essere necessariamente presunto. Esso viene perciò determinato dall’amministrazione tramite un giudizio prognostico prudente e ponderato; un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l’acquisizione del medesimo bene o servizio nell’anno (o nel triennio) precedente.
Qualora, poi, nel corso dell’esercizio dovessero emergere maggiori spese rispetto a quelle impegnate le stesse rientrerebbero nelle fattispecie tipizzate dall’art. 194 del TUEL, “Debiti fuori bilancio “, in particolare dalla lettera e) ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente e nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Diversamente, verrebbe disatteso il principio secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste il previo impegno contabile, registrato sul competente programma del bilancio di previsione e la relativa attestazione di copertura finanziaria. Una lettura attenta dell’art.191, primo comma TUEL, consente di affermare che un’eventuale maggiore spesa maturata nel corso di un esercizio finanziario non può trovare copertura nel programma di bilancio riferito ad un anno diverso da quello di competenza (principio della competenza finanziaria).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Linee guida e relazioni del Collegio dei revisori su bilancio di previsione 2020-2022 e rendiconto 2019 delle Regioni e Province autonome

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, ha approvato le deliberazioni nn. 3 e 4 riguardanti rispettivamente le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l’esercizio 2019 (ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) e le Linee guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022.

Inoltre, con deliberazione n. 5/2020 la Sezione delle Autonomie, ha approvato le linee guida per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell’anno 2019 (ai sensi dell’art. 1, comma 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION