IFEL, i nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio

Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la necessità per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un radicale cambio di passo. Con le nuove scadenze dettate dall’articolo 107,commi 4 e 5, del dl “CuraItalia” (dl 18/2020), il termine per la deliberazione delle tariffe Tari e Tari corrispettivo è stato prorogato al 30 giugno e i Comuni possono approvare per il 2020 le stesse tariffe del 2019. In questo caso possono rimandare l’adozione del PEF 2020 secondo il metodo MTR-ARERA entro il 31 dicembre 2020.
Dal quadro delineato dalla delibera n.443 sono sorte delle criticità applicative, che ANCI/IFEL (e altre associazioni rappresentative) hanno sottoposto ad ARERA. Dagli approfondimenti con l’Autorità sono scaturiti due atti:

  • la deliberazione 3 marzo 2020, n.57, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
  • la determinazione n. 02/DRIF/2020, del 27 marzo 2020, contenente “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”.

A tal riguardo, l’IFEL ha predisposto delle slide che rappresentano in maniera sintetica tutte le principali novità contenute nei provvedimenti sopra richiamati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Rimborsi IMU e TASI ai comuni terremotati delle province di Catania e Campobasso

È stato perfezionato il 22 aprile scorso il decreto del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, che riguarda il rimborso ai comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici nel 2018, per il minor gettito dell’IMU e della TASI. Il provvedimento è riferito al secondo semestre 2019 e deriva dall’esenzione che viene riconosciuta agli immobili distrutti o colpiti da ordinanze sindacali di sgombero. Le quote saranno attribuite, per un importo complessivo di 258.760,00 euro, a 6 comuni della provincia di Campobasso ed ai 6 della Città metropolitana di Catania che sono individuati nell’allegato 1. Per agevolare la gestione finanziaria, sono confermano i dati relativi ai contributi spettanti agli enti interessati per il secondo semestre 2019, indicati nell’allegato 1.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cantieri pubblici, ripartono dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, pubblica e penitenziaria

Con la sottoscrizione del Protocollo sulla sicurezza nei cantieri firmato dal MIT con le parti sociali il 24 aprile  possono riprendere l’attività tutte le imprese di costruzione impegnate nei cantieri di opere pubbliche considerate strategiche per il Paese, relative a dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Il nuovo documento integra il protocollo del 14 marzo e stabilisce che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo con adeguati livelli di protezione. L’obiettivo del documento  è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.  Il  protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere. In caso di mancata attuazione del protocollo, scatta  la sospensione temporanea dell’attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato, reso il parere sullo schema di contratto standard in tema di partenariato pubblico-privato

Il Consiglio di Stato, Sez. I, ha reso il proprio parere n. 823 del 28 aprile 2020 sullo schema di contratto standard, trasmesso dal Ministero dell’Economia e finanza, concernente l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione da realizzare in partenariato pubblico-privato, con annessa guida di redazione. Il Ministero nella descrizione di carattere generale del documento ha evidenziato come lo schema o schema di contratto standard può rappresentare una efficace guida per la predisposizione di contratti di partenariato pubblico privato costruiti in ragione di una corretta allocazione dei rischi tra le parti negoziali ai fini, sotto il profilo giuridico, di qualificare l’operazione di partenariato come una concessione e non come un appalto; sotto il profilo economico, di conseguire un corretto value for money; e sotto il profilo contabile e statistico, di consentire la classificazione dell’operazione off balance e di contabilizzare quindi il valore totale della stessa operazione (parte pubblica e parte privata) sul bilancio dell’ente concedente come non generativa di nuovo debito e di nuovo deficit con effetti positivi per la finanza pubblica. Punti cardine dello schema di contratto di partenariato pubblico-privato sono, ad avviso del Ministero, gli obblighi e le prestazioni di ciascuna parte in fase di costruzione e gestione; le modifiche contrattuali; le vicende estintive del rapporto concessorio; i termini, le modalità di pagamento e le decurtazioni del corrispettivo per i servizi erogati dal concessionario; i presupposti e le condizioni di base determinanti l’equilibrio economico-finanziario del rapporto e le cause di disequilibrio. Lo stesso Ministero ha però precisato che “In coerenza con le indicazioni di cui agli articoli 71 e 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, lo schema di contratto, non potendosi configurare alla stregua di un bando-tipo, non ha carattere vincolante ma rappresenta uno strumento di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini di una corretta configurazione dei contratti di partenariato pubblico privato, in termini sia di allocazione dei rischi sia di contabilizzazione dell’operazione”.

Le questioni che appaiono dubbie, sulle quali il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio di Stato riguardano, in sintesi:

  • l’esecuzione dei lavori e gestione dei servizi da parte dei soggetti terzi (art. 15-23 del contratto), ovvero se il Concessionario che si è aggiudicato la gara per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di una determinata opera sia obbligato ad affidare agli appaltatori eventuali lavori oggetto del contratto attraverso procedure selettive concorsuali o se invece possa scegliere gli stessi con procedure semplificate fermo il rispetto degli obblighi generali di trasparenza, restando salva la libertà del Concessionario di affidare lavori o servizi in subappalto a terzi senza il preventivo esperimento di una procedura di gara;
  • le modifiche al contratto (artt. 19 e 32) relativamente alla compatibilità degli eventi non riconducibili al concessionario di cui all’articolo 32 dello schema di contratto, che consentono il riequilibrio del piano economico finanziario con il medesimo concessionario, con le previsioni di cui all’articolo 175, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
  • le clausole contenute nel documento, riguardanti: a) l’esclusione della configurazione del contributo pubblico come una condizione necessaria per raggiungere l’equilibrio economico finanziario nelle cosiddette “opere fredde” in PPP; b) la distribuzione degli obblighi e dei rischi relativi all’acquisizione e alla perdurante validità delle autorizzazioni (art. 9, commi 1 e 2), in relazione al rilievo di Eurostat circa le possibili ricadute negative di tale regime sulla bancabilità del progetto; c) la previsione (art. 43 del contratto standard) del passaggio dell’opera al concedente al termine del contratto, senza il pagamento di un valore residuo; d) la disciplina dei termini di pagamento dell’eventuale contributo pubblico riconosciuto a titolo di prezzo dei lavori da realizzare e del canone di disponibilità; e) i profili di discordanza dello schema di contratto rispetto alle Linee guida ANAC n. 9 del 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION