PagoPA, necessario rinvio e supporto ai Comuni

L’art, 1, comma 8 del DL 162/2019 (decreto milleproroghe), nel novellare l’art. 65, comma 2 del D.Lgs. n. 217/2017, ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giungo 2020 del termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso pagoPA.
L’effettuazione di pagamenti verso le pubbliche amministrazioni con modalità informatiche è stato oggetto di previsione da parte dell’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale. In particolare, il comma 2 del medesimo art. 5 ha disposto che a tal fine l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) mettesse a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Dall’inizio del 2020 è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.
In vista della scadenza del prossimo 30 giugno, con una nota congiunta del 16 aprile 2020 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’amministratore Unico della PagoPA S.p.A. hanno ricordato, agli enti creditori soggetti al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che “le attuali norme impongono l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione”, sollecitando gli enti ad interrompere l’utilizzo di strumenti di incasso non più aderenti alla normativa vigente, con la sola eccezione del modello F24 e del Sepa Direct Debit (SDD).
Non si è fatta attendere la risposta dell’ANCI che ha evidenziato che è necessario prevedere invece “specifiche azioni di accompagnamento delle amministrazioni all’adozione di pagoPA, che comprendano servizi gratuiti per l’intermediazione dei Comuni meno attrezzati nonché tempistiche sostenibili per gli adempimenti”. A maggior ragione, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede oggi il differimento dei termini per l’adozione della piattaforma e un piano di dispiegamento che tenga conto delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni nell’adeguamento del proprio sistema di incasso alla infrastruttura nazionale pagoPA.
Al riguardo, ANCI e IFEL avevano già evidenziato come i nuovi termini del 30 giugno 2020 previsti dal decreto Milleproroghe fossero insufficienti per l’entrata a regime dell’innovazione, considerato che “il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma continuava ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 solo per il 5% dei Comuni si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte”.
Si ricorda che il mancato adempimento delle PA incide sulla misurazione e valutazione della performance dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici, va esclusa l’impresa che non allega il PEF all’offerta economica

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il piano economico finanziario (PEF) costituisce un elemento significativo della proposta contrattuale, giacché permette all’Amministrazione di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta economica in senso stretto. Segnatamente la funzione del PEF è quella di «dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo: il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione stessa» (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. 13 aprile 2018, n. 2214; C.d.S., V, 26 settembre 2013, n. 4760; III, 22 novembre 2011, n. 6144). Esso è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (C.d.S., V, 10 febbraio 2010, n. 653).
Inoltre, la mancanza totale del PEF all’interno della offerta economica non appare sanabile mediante soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9, del Codice dei contratti. È quanto ha stabilito il TAR Abruzzo, 17 aprile 2020, n. 132.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi IMU e TARI

La Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 46_2020 – a seguito di richiesta di parere concernente l’interpretazione dell’art. 1, comma 1091 della legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l’individuazione del termine entro il quale l’Ente deve adottare il bilancio di previsione al fine di poter procedere all’erogazione dell’incentivo al personale – ha ribadito, secondo l’oramai consolidato orientamento in materia, che l’erogazione degli incentivi al personale previsti dall’art. 1 comma 1091 della L. n. 145/2018 è possibile solo per quei Comuni che abbiano rispettato il termine del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma richiamata dispone espressamente che i comuni che abbiano approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 …”. Appare evidente dallo stesso tenore letterale della norma che la facoltà di erogare il trattamento accessorio anzidetto non sia riconosciuta indistintamente a favore di tutti i Comuni, bensì a favore dei soli Comuni che abbiano adottato il bilancio di previsione ed il consuntivo “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Ammettere un’interpretazione estensiva dell’inciso normativo, tale da ricomprendere anche le ipotesi di approvazione del bilancio di previsione entro il diverso termine fissato con decreto ministeriale motivato significherebbe, infatti, frustrare lo spirito della norma, consentendo l’erogazione dell’incentivo da parte di tutti i Comuni che abbiano comunque approvato il bilancio, rispettando almeno uno dei due termini.

 

Cancellazione di impegni finanziati da FPV da iscrivere nell’allegato a/2 relativo alle quote destinate

Con la Faq 34 pubblicata in data 24 aprile 2020, la Commissione Arconet fornisce risposta ad un quesito volto ad appurare in quale colonna dell’allegato a/2, relativo all’elenco analitico delle quote destinate agli investimenti, occorre indicare le cancellazioni effettuate nell’esercizio N (2019) di impegni finanziari finanziati da FPV in c/capitale, a seguito approvazione del rendiconto N-1 (2018), le cui economie contribuiscono positivamente al risultato di amministrazione destinato agli investimenti.
Arconet richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell’allegato a/3 riferito all’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, che per comodità parzialmente si riporta:

“…

  • lettera c) – “Impegni eserc. N finanziati da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’importo degli impegni imputati all’esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti.  La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata,da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • lettera d) – “Fondo plurien. vinc.  al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell’esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l’ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell’esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti.  La voce non comprende le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero;
  • …”

Per quanto sopra richiamato, Arconet precisa che nella colonna c), dell’allegato a/3, non devono essere rappresentati gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall’avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata da entrate accertate libere e dall’avanzo libero.
Le eventuali cancellazioni di impegni nell’esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti, dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio N-1 non reimpegnati nell’esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell’allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell’esercizio N.
Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.
Da ultimo, Arconet chiarisce che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola deve essere uguale all’ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f) dell’allegato a/3 del rendiconto dell’esercizio precedente

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In GU il decreto sulle capacità assunzionali di personale dei comuni

È stato pubblicato in G.U. n. 108 del 27-04-2020 il decreto recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e smi, che ha ridisegnato completamente le regole in materia di limiti assunzionali e introduce un meccanismo di adeguamento al limite del trattamento accessorio, demandando ad apposito decreto attuativo la disciplina di dettaglio.
In particolare, i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo egli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

L’art. 2 del decreto in oggetto fornisce una definizione di cosa si intende per spesa del personale, intesa come “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’art. 110 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Gli artt. 3 e 4 del decreto individuano rispettivamente le fasce demografiche (in cui sono divisi i comuni) e i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti.

Pertanto, a decorrere dal 20 aprile 2020, il Comune che si trova sotto il valore soglia, definito dalla tabella 1 dell’articolo 4, potrà assumere fino al limite massimo di spesa previsto dal medesimo valore soglia, incrementando la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato. In sede di prima applicazione e sino al 31 dicembre 2024, l’incremento di spesa del personale dell’anno 2018 per assunzioni potrà essere disposto, però, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 di cui all’art. 5 del decreto. In deroga alle percentuali indicati dalla tabella 2, i comuni, per il periodo 2020-2024, potranno comunque utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni precedenti al 2020 (2019-2015), sempre nel rispetto del limite della tabella 1, art. 4.
Per il medesimo periodo 2020-2024, i comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, di ciascuna fascia demografica, qualora facciano parte di una unione dei comuni e solo per il personale che sarà comandato presso la stessa unione, potranno incrementare la propria spesa del personale di una quota pari a 38.000 euro.
Per i comuni il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulti superiore al valore soglia per fascia demografica, come individuato dalla Tabella 3 dell’art. 6 del decreto, è previsto un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Dall’anno 2025 i comuni che presentino ancora un rapporto tra entrate correnti e spesa del personale superiore alla percentuale prevista dalla tabella 3, potranno applicare un turn over del 30% fino al conseguimento del valore soglia.
Per i comuni che si trovano tra i due valori soglia indicati rispettivamente dalla tabella 1 dell’art. 4 e dalla tabella 3 dell’art. 6 non è possibile incrementare il valore del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Di fatto potranno assumere unicamente sulla base dei cessati perdendo le precedenti facoltà assunzionali.
Per quanto riguarda il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75, lo stesso dovrà essere adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a  riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Infine il Decreto chiarisce che la maggior spesa derivante dalle assunzioni effettuate nel rispetto del valore soglia e dell’incremento annuale per il personale a tempo indeterminato non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1, commi 557-quater, della legge 296/2006.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION