No alla compensazione di un debito tributario con la cessione di aree

Con deliberazione n. 35_2020, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, in risposta a specifico quesito volto a verificare la possibilità da parte di un ente locale di accettare, in luogo dell’adempimento di un’obbligazione tributaria, consistente nel pagamento dell’imposta dovuta, una prestazione diversa costituita dalla cessione di un terreno, ha ricordato che in assenza di una normativa specifica al riguardo relativa ai tributi locali, non si ritiene possibile il ricorso generalizzato all’istituto della datio in solutum ex art. 1197 c.c., ai sensi del quale “il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta”. Ne deriva che l’attività che può porre in essere la Pubblica Amministrazione in materia tributaria è attività vincolata, in quanto sulla base del principio della riserva di legge, relativa, è la fonte normativa che disciplina i principi fondamentali del tributo tra cui l’an debeatur, il quantum e il soggetto passivo d’imposta. Detto in altri termini, deve essere il legislatore a disciplinare le fattispecie di tributo alle quali è possibile adempiere mediante prestazioni diverse dall’esatto adempimento. L’unica ipotesi di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse. Il contributo di costruzione, essendo codificato dall’ordinamento in termini di compartecipazione del privato alla spesa pubblica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio, integra una prestazione patrimoniale di carattere non tributario. La Corte ricorda che eventuali deroghe al principio di indisponibilità della pretesa tributaria debbono essere previste dal legislatore consentendo all’ente di disporre del credito tributario. Si tratta di eccezioni, da interpretarsi in modo rigoroso e restrittivo come nell’ipotesi dell’istituto del baratto amministrativo disciplinato dall’art. 190 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, l’accettazione di una prestazione in luogo dell’adempimento di un debito tributario, determinerebbe come conseguenza la cancellazione di residui attivi. Ciò, inciderebbe in modo negativo sul risultato di amministrazione in particolar modo qualora dette prestazioni venissero considerate generalmente ammesse e la facoltà venisse riconosciuta a tutti i contribuenti in assenza di una disciplina specifica e tassativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, al via dal 6 maggio il piano di rinegoziazione mutui per emergenza COVID-19

La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la circolare n. 1300 contenente le modalità operative per aderire al nuovo piano di rinegoziazione mutui per gli enti territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità Montane, Regioni e Province Autonome). L’iniziativa mira a liberare risorse di bilancio per supportare le amministrazioni locali ad affrontare l’emergenza Coronavirus.
Nello specifico, potranno essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.
Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli negoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all’articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito “TUEL”), con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non potranno, invece, essere rinegoziati i prestiti:

  • rinegoziati con struttura indicizzata all’inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
  • trasferiti al Ministero dell’Economia e delle finanze;
  • con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
  • intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 261, comma 3, del TUEL;
  • intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati agli Enti individuati nell’Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della “Zona Rossa”), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
  • intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
  • concessi in base a leggi speciali.

L’operazione di rinegoziazione comporterà:

  • la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari (“Tasso di interesse Ante Rinegoziazione”);
  • la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito “Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione”);
  • la corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione;

La scadenza del Prestito Rinegoziato viene fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, mentre rimane invariata per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043.
CDP metterà a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l’elenco dei Prestiti Originari e le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all’operazione nel proprio sito internet, con un apposito applicativo informatico di gestione. Il perfezionamento della rinegoziazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 3 giugno 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segnalazioni ARERA a Parlamento e Governo

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nell’esercizio dei suoi poteri di segnalazione (ex articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), ha inviato una segnalazione all’attenzione di Parlamento e Governo con la quale evidenzia l’opportunità di valutare le prime ipotesi di intervento normativo, al fine di contribuire a mitigare, per quanto possibile, la situazione di disagio e le eventuali criticità per i clienti finali di energia elettrica e gas naturale, nonché delle utenze finali del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, urbani e assimilati, derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica COVID-19. L’Autorità ritiene opportuno avviare il superamento delle misure urgenti adottate nell’ultimo mese e valutare l’introduzione di nuovi strumenti di attenuazione delle criticità emergenti già a partire dalle prossime settimane, anche sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito della sua continua attività di monitoraggio. Le misure emergenziali deliberate, pur necessarie per far fronte alle criticità per i consumatori e per talune imprese, non potranno tuttavia essere mantenute nel tempo in via strutturale; ciò causerebbe, infatti, una perdita di solidità economico-finanziaria per intere filiere settoriali, con ricadute negative, in ultima istanza, sui clienti/utenti dei servizi nei settori regolati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il nuovo DPCM per il contenimento del contagio da Covid-19

Pubblichiamo il testo del DPCM del 26 aprile 2020 annunciato in conferenza stampa dal Presidente Conte, contenente misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due”, che avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agevolazioni Tari a seguito emergenza da COVID-19

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alla facoltà di disporre delle agevolazioni relative ai prelievi sui rifiuti (TARI e Tari corrispettivo) – anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19 – che presenta qualche specificità dovuta all’avvio della regolazione da parte di ARERA, nonché alle proroghe di scadenze intervenute con il D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2019) e con il recente D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia.
L’IFEL ritiene possibile prevedere riduzioni per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. Ma tali riduzioni dovranno trovare copertura con risorse proprie del bilancio comunale (derivanti da eventuali maggiori entrate riscosse a seguito dell’attività di contrasto dell’evasione su Tari su altre fonti di entrata, ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l’avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, come trasferimenti statali). Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle riduzioni in questione, IFEL ritiene che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle tariffe e non anche nel regolamento (trattandosi di agevolazioni tariffarie episodiche da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinatele riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d’imposta), che dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020, in ossequio a quanto disposto dall’art.  107, comma 4, del DL n. 18/2020, e ciò anche nell’ipotesi in cui l’ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019.
Non pare, inoltre, rappresentare un impedimento alla previsione dell’approvazione di misure agevolative Tari (o tariffa corrispettiva) con delibera tariffaria, la circostanza che a normativa vigente il termine di approvazione dei regolamenti Tari 2020 sia ancora oggi fissato, dal D.L. n. 124/ 2019, al 30 aprile 2020, essendo termine sganciato dal termine di approvazione del bilancio e non oggetto di differimento al 30 giugno, a differenza delle delibere tariffarie (un’imperfezione del citato art. 107, comma 4,del dl 18, per ora non sanata), per effetto dell’identità dell’organo decidente (il Consiglio comunale) che potrà intervenire con misure non previste nel regolamento o in deroga al regolamento stesso, stante, come detto, l’eccezionalità delle misure stesse.
L’intervento agevolativo potrà essere articolato in due tempi:

  • stabilire sin da subito proroghe dei termini di pagamento per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
  • successivamente, entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe (a normativa “speciale” vigente, entro il 30 giugno p.v.), adottare misure agevolative sostanziali.

In tal modo, potranno risultare più chiari gli effettivi vincoli di bilancio, sulla base dei tempi e delle modalità della ripresa delle attività, della maggior conoscenza degli effetti delle misure via via adottate (attualmente la sospensione rate capitali dei mutui e la facoltà di utilizzo degli avanzi 2019), dei ristori che saranno prevedibilmente stanziati nel prossimo decreto legge sull’emergenza, nonché delle eventuali ulteriori misure di sostegno economico alle stesse attività più colpite dall’emergenza. Si segnala che l’Anci ha proposto un intervento normativo di semplificazione che renda possibile la determinazione di proroghe di termini di pagamento dei tributi locali attraverso deliberazioni della giunta comunale, in deroga ai regolamenti vigenti.
Infine, si ritiene che le eventuali riduzioni tariffarie decise dal Comune possano trovare immediata applicazione, senza necessità di riconoscerne l’applicabilità solo successivamente al 1° dicembre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION