Durc on line: ulteriori chiarimenti dall’INPS

L’INPS, con il messaggio n. 1703 del 21 aprile 2020, fornisce le indicazioni relative alle richieste di verifica della regolarità contributiva effettuate in cooperazione applicativa. L’Istituto precisa che la gestione delle richieste di veridica continuerà ad operare con le consuete modalità, ad eccezione delle ipotesi in cui, per il codice fiscale inviato, sia presente un Durc On Line con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. In questi casi l’eventuale nuovo invio sarà annullato in automatico dal sistema.
L’acquisizione del Durc On Line con validità prorogata al 15 giugno 2020, che non sia nella materiale disponibilità del richiedente in cooperazione applicativa, dovrà avvenire tramite il servizio in cooperazione con il metodo sincrono di <Verifica regolarità> oppure direttamente dal portale INPS attraverso la procedura Durc On line, accedendo alla funzione <Consultazione> previa autenticazione con il PIN già in dotazione.
I Durc On Line che vengono restituiti dal sistema indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tale data non può essere modificata in quanto ciascun Documento è contraddistinto da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva. Ciò anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione. Infine, l’Istituto precisa che si tratta di una indicazione operativa temporanea legata all’emergenza COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Appalti pubblici: il segretario comunale può far parte della commissione di gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, le funzioni di segretario comunale non sono incompatibili con quelle di presidente o componente della commissione giudicatrice, a meno che egli abbia predisposto gli atti di gara in modo tale che il relativo contenuto sia univocamente ascrivibile alle sue valutazioni, risultando così compromessi i requisiti di imparzialità e di buona amministrazione. È quanto ribadito dal TAR Piemonte, Sezione II, 1° aprile 2020, n. 21.
I giudici hanno ricordato che l’art. 107 del TUEL attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente […] la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso. Pertanto, è del tutto evidente che la responsabilità della procedura di gara è affiancata dallo stesso legislatore a quella della presidenza delle commissioni nell’ambito dello stesso assetto di competenze di natura gestionale, sicché può agevolmente affermarsi che la sottoscrizione degli atti indittivi della procedura, poiché costituenti provvedimenti tipici della prima delle due indicate competenze (la quale ben può assorbire quella di responsabile del procedimento ai sensi della regola generale ex art. 5, comma 2, l. n. 241 del 1990), guardata autonomamente ed in linea di principio (ed al netto di specifiche situazioni particolari ove censurate), non può dar luogo ad una necessaria situazione di incompatibilità del presidente della commissione (o altro componente) che sia anche RUP” (T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87).
Tali considerazioni possono estendersi anche al segretario comunale, come confermato dalle norme dell’ordinamento degli enti locali che disciplinano le principali attribuzioni riservate o comunque conferibili a tale figura, in particolare l’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, secondo cui, oltre alle funzioni tipiche, il segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia” (art. 97, comma 4, lett. d). Tra queste rientra, in base all’art. 109, comma 2, la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi, quindi di assumere le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, tra le quali rientrano la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, 8 febbraio 2018, n. 95/2018). Pertanto, la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione del segretario alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione o mancata sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che lo stesso sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I dati delle Regioni nell’utilizzo dello smart working

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato i dati sull’utilizzo dello smart working, quale modalità organizzativa ordinaria, nelle Regioni italiane; numeri ancora in divenire ma allo stesso tempo incoraggianti, a dimostrazione dell’enorme sforzo compiuto dalle pubbliche amministrazioni per rispondere alle sfide imposte dall’emergenza sanitaria.

N
REGIONI
LAVORO AGILE
TELE-     LAVORO
TOTALE PERSONALE
%
1 Abruzzo

1.415

1.415

100%

2 Basilicata

711

1.253

56,7%

3 Provincia autonoma di Bolzano

2.800

3.845

72,8%

4 Calabria

944

2.050

46%

5 Campania

2.883

4.118

70%

6 Emilia Romagna

2.235

461

3.420

78,8%

7 Friuli Venezia Giulia

2.140

34

3.680

59,1%

8 Lazio

4.340

4.493

96,6%

9 Liguria

1.010

1.281 78,8%

10

Lombardia

2.886

101

3.034

98,4%

11 Marche

1.726

10

2.079

83,5%

12 Molise

395

622

63,5%

13 Piemonte

1.973

305

2.954

77,1%

14 Puglia

2.291

2.934

78,1%

15 Sardegna

2.005

2.547

78,7%

16 Sicilia

7.800

13.000

60,0%

17 Toscana

2.870

352

3.412

94,4%

18 Provincia Autonoma di Trento

3.305

3.487

94,8%

19 Umbria

680

1.106

61,5%

20 Valle d’Aosta

1.527

23

2.450

63,3%

21 Veneto

1.428

 –

2.749

51,9%

   

47.364

1.286

65.929

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

Precisazione ANAC sulla sospensione delle procedure di gara durante l’emergenza sanitaria

Con comunicato del 20 aprile 2020, l’ANAC precisa – in riferimento ad erronee interpretazioni, da parte di alcune stazioni appaltanti, delle indicazioni fornite per lo svolgimento delle procedure di gara in concomitanza con l’emergenza sanitaria, di cui alla delibera 312/2020 – di non avere mai chiesto la sospensione di dette procedure, limitandosi a suggerire “l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara già programmate” e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”, assicurando tuttavia “la massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”. Al contrario, l’ANAC ha manifestato le proprie preoccupazioni circa le possibili ripercussioni negative sul comparto degli appalti pubblici, tanto è vero che con la segnalazione 4/2020 ha sollecitato Governo e Parlamento a individuare misure ad hoc in vista della cd. “fase 2”, in modo da scongiurare che l’applicazione delle disposizioni adottate in via generale per i procedimenti amministrativi possa comportare rilevanti problemi applicativi al settore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. il decreto di rinvio delle consultazioni elettorali 2020

È stato pubblicato in G.U. n. 103 del 20-04-2020 il decreto legge n. 26/2020 che introduce disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, il termine per lo svolgimento delle elezioni è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.
Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, limitatamente all’anno 2020, il turno annuale ordinario si terrà in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Lo stesso termine è previsto anche per i comuni e le circoscrizioni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si sono verificate entro il 27 luglio 2020.
Infine, si stabilisce che gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durino in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgeranno esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei giorni ulteriori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION