A seguito della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli articoli 23 e 25 del D.L. 18/2020 riconoscono specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato. A decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori pubblici e privati, nonché agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli fino a 12 anni di età viene riconosciuto – alternativamente ad entrambi i genitori – uno specifico congedo parentale per un periodo (continuativo o frazionato) non superiore, complessivamente, a 15 giorni. La fruizione del congedo speciale è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore.
La misura ed il calcolo della relativa indennità sono diversi a seconda della categoria considerata. In particolare, per i dipendenti pubblici e privati, l’indennità è pari al 50 per cento della retribuzione presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di maternità, ossia la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadri-settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
L’INPS, a seguito richieste di chiarimento, ha emanato il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020 con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di fruizione dei cd. congedi COVID-19, nonché sulla compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.