Precisazioni dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo del premio di 100 euro ai dipendenti

Con la Risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli previsti dalla Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, sulle modalità di calcolo del premio 100 euro ai lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che abbiano continuato a recarsi al lavoro  invece che utilizzare lo smart working.
In sostanza, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.). L’Agenzia precisa che il premio di 100 euro spetti al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.
Ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante, per esigenze di semplificazione negli interventi di adeguamento software dei sistemi gestionali delle imprese, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della Circolare n. 8/E del 2020 (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto. Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.
Un lavoratore, per effetto del suo contratto (full time), lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire euro 50. È uno dei cinque casi concreti prospettati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione; gli altri quattro casi si riferiscono a un contratto di part time orizzontale, un contratto di part time verticale, due contratti di part time orizzontale, due contratti di part time verticale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti al riconoscimento del debito fuori bilancio da disavanzo società indirettamente partecipata

Con deliberazione n. 34/2020, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha fornito il proprio parere ad un quesito di un Comune, volto ad appurare la possibilità di riconoscere, ai sensi dell’art. 194 TUEL, il debito costituito da disavanzo di una società, indirettamente partecipata, affidataria del servizio di gestione dell’impianto natatorio comunale. L’istanza muove dalle previsioni del contratto di concessione del servizio di gestione della piscina comunale, il quale prevede che in caso di risultato economico negativo della gestione, l’Ente provveda, entro 60 giorni dalla comunicazione del conto consuntivo, al versamento al gestore del suddetto corrispettivo o contributo (volto ad equilibrare il disavanzo di gestione) al netto delle eventuali ritenute di legge.
La Corte, all’esito di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento oltre che degli orientamenti maturati nell’ambito della magistratura contabile, ha ribadito che non è consentita un’indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall’art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale, che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dallart. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, erogazione buoni spesa esente da CIG

Con comunicato del 9 aprile 2020, il Presidente dell’ANAC, a seguito di diverse richieste pervenute, ha ritenuto opportuno segnalare che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità.
Ciò è conforme con le indicazioni fornite dall’Autorità nella determina n. 556 del 31 maggio 2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui “per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi”.
Nel caso invece in cui il Comune affidi a soggetti terzi il servizio di gestione del processo di acquisizione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei buoni spesa (ad es. acquistando voucher sociali sul MEPA), si configura un appalto di servizi. Tale affidamento, in applicazione della citata Ordinanza, potrà avvenire in deroga al decreto legislativo 18/4/2016 n. 50, ma resterà assoggettato all’obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità. Da un punto di vista operativo, quindi, il Comune dovrà acquisire un CIG semplificato (smartCIG) qualunque sia l’importo del servizio affidato, rimanendo così esonerato da ogni altro obbligo contributivo e informativo verso l’Autorità.
Le attività gestite tramite enti del terzo settore configurano la fattispecie dell’appalto di servizi qualora sia previsto il riconoscimento di una remunerazione che va oltre il mero rimborso delle spese. In tali ipotesi, si applicheranno le indicazioni riportate al punto precedente. In ogni caso, anche nelle fattispecie escluse dall’ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, risulta opportuno l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili come, ad esempio, l’uso di un conto corrente dedicato. Per gli enti già attivi nella distribuzione alimentare nell’ambito del Programma FEAD si applicano le specifiche disposizioni ivi previste.
Delibera ANAC 313 del 9 aprile 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, obblighi di Trasparenza: Nota di aggiornamento dell’IFEL

L’IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento delle tempistiche di applicazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione n. 444 e nell’allegato Testo Integrato in materia di Trasparenza del servizio Rifiuti, che – in conseguenza dell’emergenza da COVID -19 – sono state differite da ARERA al 1° luglio 2020, per i gestori e i Comuni con una dimensione demografica maggiore di 5.000 abitanti, con la Delibera 2020 59/2020/R/com del 12 marzo scorso. I termini per l’applicazione delle disposizioni in ordine agli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani restano invece fissati al 1° gennaio 2021 per gestori e Comuni che hanno un bacino di popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Nella nota vengono descritti i principali adempimenti in materia di trasparenza del servizio rifiuti richiesti ai gestori del servizio integrato, ovvero a tutti i soggetti affidatari del servizio di raccolta e trasporto RT), di spazzamento e lavaggio strade (SL), di gestione tariffe e relazioni con gli utenti, incluso il Comune qualora esso gestisca la totalità o parte di tali servizi. La nota non fornisce, invece, un’interpretazione pedissequa delle prescrizioni dettate dall’Autorità, che potrà promanare solo da quest’ultima, in qualità di unica istituzione legittimata a fornire un’interpretazione autentica delle delibere in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

LSU, contributo ai Comuni con meno di 5mila abitanti: Presentazione domanda entro il 30 aprile 2020

I Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, ammessi al finanziamento per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, ai sensi dell’art. 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare istanza di erogazione del contributo 2020 – entro il 30 aprile 2020 – utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
La domanda dovrà essere compilata sulla base delle indicazioni contenute all’interno della Guida alla compilazione, anch’essa scaricabile dal sito, e trasmessa unicamente in formato elettronico.
Si precisa che sono interessati al contributo esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti Decreti:

  • d.d. 1 aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 2008, come modificato dal d.d. 17 settembre 2014 e dal d.d. 18 giugno 2018).
  • d.d. 3 giugno 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’11 giugno 2008).
  • d.d. 16 febbraio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009).

Le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e quelle relative al controllo a campione delle dichiarazioni sul rispetto dei limiti di spesa di personale (v. “Guida alla compilazione” – sezione D) saranno effettuate mediante pubblicazione di appositi avvisi, nella sezione del sito dedicata ai Lavori Socialmente Utili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION