Trasporto scolastico, no a decurtazioni di corrispettivo durante il periodo di sospensione COVID-19

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento all’art. 92 del DL 18/2020, in corso di conversione, rubricato “Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli”, volto a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus per le imprese di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico. Nello specifico è previsto che i committenti dei predetti servizi non possono applicare, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni e/o penali in ragione delle minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.  Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19 tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Cura Italia, rinvio termini di approvazione bilancio e rendiconto

È in corso in Aula la discussione sulla questione di fiducia che il Governo ha preannunciato di porre sull’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione del decreto-legge n. 18/2020 sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19. La Commissione Bilancio, nella giornata di ieri ha concluso l’esame sugli emendamenti presentati conferendo il mandato al relatore.

Tra gli emendamenti approvati dalla Commissione, rileviamo:

  • il rinvio al 30 giugno dei termini di approvazione del rendiconto di gestione per gli enti locali e loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;
  • il rinvio al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
  • la possibilità di calcolare, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione sulla base della percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;
  • la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all’ottanta per cento, nel caso in cui l’organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l’organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell’articolo 239, primo comma, lett. d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la deroga concessa per il solo esercizio 2020, per l’adozione, in via d’urgenza, delle variazioni al bilancio di previsione dall’organo esecutivo da ratificare, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
  • la possibilità di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il disavanzo di amministrazione, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall’anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro.

 Occorre evidenziare che ANCI E UPI hanno abbandonato la Conferenza Unificata convocata per ieri, 8 aprile 2020, in attesa degli sviluppi del tavolo tecnico-politico. “La capacità fiscale dei Comuni è drasticamente ridotta. Non per volontà di noi amministratori, né per volontà di cittadini e imprese che versano i tributi. È ridotta, se non in alcuni casi azzerata, per la situazione che si è creata con il blocco delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria. L’effetto di questo stato di fatto è che non abbiamo entrate ora e non ne vediamo il recupero neppure in prospettiva. Il governo deve prendere consapevolezza di questa situazione e deve far fronte già nel prossimo decreto alla richiesta di 5 miliardi che gli enti locali hanno avanzato da tempo. Non possiamo aspettare oltre: si tratta di garantire ai cittadini italiani i servizi che i Comuni erogano, a cominciare dal trasporto pubblico e dalla raccolta dei rifiuti”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. “I sindaci hanno dimostrato senso di responsabilità e senso delle istituzioni che rappresentano, fin dall’inizio di questa emergenza – continua Decaro. L’abbiamo fatto ben consapevoli che questo è quel che i cittadini si aspettano da noi: leale collaborazione con tutte le istituzioni della Repubblica. Tuttavia anche la nostra buona volontà si ferma davanti all’inagibilità finanziaria dei Comuni che ci impedisce di approvare i bilanci e di continuare a lavorare per le nostre comunità. Abbiamo fin qui fronteggiato il problema senza risorse aggiuntive attraverso gli accordi con Mef, Cdp e Abi sulle rate dei mutui, per garantirci liquidità, e un’anticipazione di trasferimenti da parte del governo per 4,3 miliardi. Ma non possiamo andare avanti così. Ne va della possibilità per i Comuni di sopravvivere. Senza risorse nuove e immediate, saremo costretti a interrompere i servizi”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto liquidità

È stato pubblicato in G.U. n. 94 del 08-04-2020 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto liquidità, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento, composto di 44 articoli, contiene disposizioni per la ripresa economica attraverso il sostegno finanziario di imprese e professionisti, sostegno all’esportazione, per un valore pari a 400 miliardi di euro. Tra le novità contabili e fiscali, segnaliamo:

La sospensione di versamenti tributari e contributivi
L’art. 18 dispone, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti relativi a:

  • ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi INAIL.

in scadenza nel mese di aprile 2020 (relativi quindi al mese di marzo 2020) e nel mese di maggio 2020 (relativi quindi al mese di aprile 2020), qualora tali soggetti abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione come sopra indicata è possibile solamente qualora la flessione dei ricavi sia stata pari ad almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Si sottolinea come per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

La rimessione in termini per i versamenti di marzo 2020
L’art. 21 del DL dispone che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, come noto prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza pagamento di sanzioni e interessi.

La proroga della sospensione sulle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni
L’art. 19 del DL dispone la proroga al 31 maggio 2020 della disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del DL n. 18/2020; pertanto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:

  • i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020) e il 31.5.2020;
  • a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.

Gli acconti Irpef, Ires e Irap
L’art. 20 del DL prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che l’importo versato con il metodo previsionale in relazione agli acconti per l’anno 2020 dell’Irpef, Ires e Irap non sia inferiore all’80% della somma che sarebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione al periodo di imposta 2020.

La consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
L’art. 22 del DL prevede il rinvio del termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti al 30 aprile il termine. Inoltre, non si applicano sanzioni nell’ipotesi di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

La proroga di validità del DURF
L’art. 23 del DL prevede che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020. La disposizione è finalizzata ad evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL prevede che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION