PCC/SIOPE+ Rinvio modifiche standard OPI

Il Gruppo di Lavoro SIOPE+, coordinato da AgID e costituito da tutti i rappresentanti delle categorie coinvolte nei processi di pagamento ed incasso e dei servizi di tesoreria (Enti Pubblici, Banche, Fornitori SW, MEF, Banca d’Italia), comunica che a seguito dell’emergenza COVID 19, ha modificato il calendario relativo all’applicazione delle integrazioni allo standard OPI secondo quanto meglio descritto nel documento Schede Tecniche di Modifica OPI SE4V08 che comprende gli interventi pianificati e articolati nelle due fasi indicate di seguito:

  • LOTTO 4: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede 20, 21, e 22, operative a partire dal 1/11/2019 in ambiente di collaudo e dal 1/1/2020 in ambiente di esercizio.
  • LOTTO 5: che prevede l’attivazione delle modifiche contenute nelle schede dalla 23 alla 32 operative a partire dal 1/6/2020 in ambiente di collaudo e dal 5/10/2020 in ambiente di esercizio.

In merito alle schede del lotto 5, si ricorda che l’art. 1, comma 855 della Legge 27/12/2019 n. 190 (Legge di Bilancio 2020) prevede l’obbligo, per le amministrazioni soggette alla rilevazione SIOPE, di inserire la data di scadenza del pagamento della fattura valorizzando il campo <data_scadenza pagam_siope> dell’OPI.

Per quanto sopra, indipendentemente dal rinvio delle scadenze relative all’avvio in esercizio delle nuove regole dello standard OPI, il GdL invita le Amministrazioni e gli Enti soggetti alla rilevazione SIOPE al puntuale rispetto di tale prescrizione di legge seguendo le istruzioni operative indicate nella Scheda di Modifica OPI n° 30.

Le modifiche del Lotto 5, riprogrammate come sopra, sono contenute nei seguenti elementi:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Cura Italia, gli emendamenti in Commissione Bilancio del Senato

La Commissione Bilancio del Senato prosegue l’esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (AS. 1766).

Tra gli emendamenti presentati segnaliamo, tra l’altro:

  • la proroga dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, sino al 31 maggio 2020;
  • la sospensione fino al 30 giugno 2020 del compimento di qualsivoglia atto esecutivo. Per i termini di efficacia del precetto il periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 non decorre;
  • il rinvio al 30 novembre 2020 del termine di approvazione del bilancio consolidato 2019;
  • l’innalzamento del limite dell’anticipazione di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del TUEL, in deroga a quanto disposto dal comma 555, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da cinque a sette dodicesimi;
  • la sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle procedure per i piani di riequilibrio finanziario pluriennale e i dissesti degli Enti locali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
  • il congelamento degli aumenti tributari, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, per i piani di riequilibrio finanziario e i dissesti di Enti locali approvati dagli organi rappresentativi;
  • la proroga di 120 giorni dei termini per l’affidamento, l’avvio, l’avanzamento o il collaudo dei lavori, nonché per l’affidamento dei servizi di progettazione, previsti dalle norme vigenti in materia di contributi statali e regionali all’effettuazione di investimenti degli enti locali;
  • l’elaborazione degli indicatori di pagamento di cui all’articolo 1, comma 859 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previa esclusione delle fatture scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020;
  • l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell’economia e finanze per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali;
  • la proroga dei termini di richiesta dell’anticipazione di liquidità, cui all’articolo 1, comma 556 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 30 settembre 2020;
  • la possibilità di determinare l’accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2020 e 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60% dell’importo totale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto delle risorse finanziarie destinate alle regioni a sostegno dell’associazionismo comunale

Il Ministero dell’Interno rende noto che è stato disposto il riparto a sostegno dell’associazionismo comunale, delle risorse spettanti per l’anno 2020 alle Regioni individuate ai sensi dell’intesa dell’11 febbraio 2020 sancita in sede di Conferenza Unificata. Gli importi attribuiti a ciascun ente sono visualizzabili dal prospetto allegato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Accordo tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione della quota capitale dei mutui

ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui degli Enti locali che scadono nel corso del 2020, per consentire agli Enti medesimi di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.  In base all’accordo, potranno chiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento della presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazioni mafiose; inoltre non possono accedere alla sospensione gli Enti morosi oppure in dissesto che non abbiano deliberato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 261 del TUEL. Al termine del periodo di sospensione la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito di sospensione non potrà superare i 30 anni. Le domande dovranno essere trasmesse alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario, l’anticipazione di tesoreria non rientra nella competenza dell’OSL

L’art. 255, comma 10 del TUEL, come modificato dall’art. 7, comma 878, lett. b) della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dispone che “Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206”. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2018, non compete all’Organismo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.
L’anticipazione di tesoreria, secondo l’orientamento giurisprudenziale, consente all’ente locale la stabilità necessaria per garantire il regolare corso dei pagamenti. Per tale ragione, l’anticipazione non è considerata una forma di indebitamento (art. 3, comma 17 della n. L. 350/2013) per l’ente locale che vi ricorre, non comportando risorse aggiuntive, ma consente di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.
Trattasi di un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli enti locali in dissesto finanziario di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine per far fronte a improrogabili impegni di spesa corrente. La dichiarazione di dissesto produce l’effetto di superare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell’ente, ed in special modo del Consiglio comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell’organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.
La questione concernente la competenza o meno dell’OSL alla luce della citata novella legislativa, è stato oggetto di attenzione da parte delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, le quali si sono espresse con diversi pareri resi in merito. In particolare, la Sez. Puglia, con deliberazione n. 96/2019, ha avuto modo di rilevare come la normativa che si è succeduta nel tempo abbia determinato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata (attribuita all’OSL) e quella corrente (attribuita agli organi istituzionali dell’ente). Con riferimento ai compiti dell’OSL, la Sezione ha evidenziato che l’OSL, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’OSL; art. 259, comma 1) e provvede alla:

  • rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’art. 254);
  • acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’art. 255;
  • liquidazione e al pagamento della massa passiva, ai sensi dell’art. 256 (art. 252, comma 4).

Per quanto riguarda la disciplina relativa all’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento da parte dell’OSL, la Corte ha osservato che l’art. 255 TUEL, dopo aver previsto le attività dell’OSL finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (comma 10); si tratta di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’OSL. In dettaglio, al fine di «assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica», l’art.1, comma 878, lett. b), della l. n. 205/2017 ha sancito l’esclusione dalle competenze dell’OSL dell’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria.
In virtù del principio generale di irretroattività della legge, la Corte ha stabilito che per effetto della modifica apportata all’art. 255, comma 10 TUEL dalla legge di bilancio 201), dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL. Laddove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà, invece, a ricadere (ex art. 252, comma 4 TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. In tale fattispecie, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex art. 195, comma 1, TUEL) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (art. 195, comma 3, TUEL). Pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.

 

Autore: la redazione PERK SOLUTION