Gli oneri di smaltimento di arredi scolastici gravano sul bilancio comunale

Con deliberazione 28/2020/PAR, la Corte dei conti, Sezione Puglia, in risposta ad una richiesta di parere diretto a conoscere se la spesa necessaria per sostenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici, non più utilizzabili, delle scuole di I grado debba gravare sul bilancio comunale ha evidenziato che spetta all’ente locale proprietario curare anche la fase della loro dismissione e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri. La scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Oltre 7 milioni di euro ai piccoli comuni per interventi infrastrutturali

È stato firmato il decreto direttoriale della Direzione generale Edilizia statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contenente l’elenco dei 39 comuni ammessi ai finanziamenti previsti dal Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni. L’importo complessivo delle risorse è di 7.366.220 euro.
Il programma è destinato a finanziare lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione straordinaria di strade, per l’illuminazione pubblica, per le strutture pubbliche comunali e per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici, nei comuni con una popolazione fino a 3.500 abitanti. L’erogazione delle risorse avverrà secondo le modalità e le tempistiche stabilite all’art. 8 del decreto direttoriale n. 14472 dell’11 novembre 2019, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Cura Italia, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie previste dal D.L. 18/2020, “Cura Italia”, sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal decreto sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale, in particolare:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”).

I contenuti della circolare sono strutturati per aree tematiche omogenee sotto forma di domanda e risposta suddivise in cinque capitoli. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali  che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

5 per mille 2018: online gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi e l’elenco complessivo dei beneficiari

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in anticipo gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2018, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi, per venire incontro alle richieste degli 8.029 Comuni e quasi 57mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, beni culturali e paesaggistici ed enti gestori delle aree protette.
L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è online insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio ed è consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”.
5 per mille: i numeri del 2018 – L’elenco degli ammessi comprende in totale 56.908 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica gli enti del volontariato (46.312), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (9.892), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (480), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (94) e gli enti gestori delle aree protette (24). Sono presenti anche i Comuni (in tutto 8.029) ai quali, per il 2018, sono destinati 14,9 milioni di euro.
Le preferenze dei contribuenti: L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) occupa anche per il 2018 il primo posto sia tra gli enti impegnati nel settore della ricerca sanitaria sia tra quelli che operano in quello della ricerca scientifica. Per il primo ambito, sono oltre 400mila le scelte espresse con un importo totale che supera i 18,2 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica i contribuenti che hanno espresso la preferenza per l’Airc superano 1 milione, con oltre 39 milioni di euro di beneficio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riscossione coattiva delle entrate: IFEL pubblica lo schema di regolamento

È stato pubblicato sul sito web di IFEL lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 160/2019 (“Legge di bilancio 2020”).

Lo schema di regolamento fa seguito all’interesse degli operatori comunali sul tema, rimanendo quanto mai necessario che le amministrazioni si dotino di strumenti adeguati e più efficienti per gestire al meglio le entrate proprie, divenute negli anni il principale sostegno per la loro azione.

Il documento non riflette le problematiche connesse alla fase di emergenza attualmente in corso, per le quali IFEL rinvia alla normativa specifica, tuttora in evoluzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION