La circolare del Ministero del Lavoro sul Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni

Con circolare n. 1 del 27 marzo 2020, il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – fornisce alcune prime indicazioni affinché il Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni continui a garantire, e anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale.

Le indicazioni sono state elaborate dopo consultazione col Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle P.A. e col Dipartimento Welfare dell’ANCI, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, e riguardano i seguenti aspetti:

  • sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per la sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro;
  • continuità dei servizi;
  • evidenziazione di ambiti di attività particolarmente critici;
  • operatori sociali;
  • risorse.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto “Cura Italia”: le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili

In ottemperanza alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese previste dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso disponibili le risposte alle FAQ relative alle misure per i lavoratori disabili e per chi presta assistenza a soggetti disabili, che di seguito si riportano:

A) Di quanti giorni di permesso della legge n. 104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?
I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.
Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile. Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

B) L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992)?
Si. L’estensione dei permessi è prevista per:
– i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

C) Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

D) Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

E) Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)?
Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo ARERA, la nota di chiarimento dell’IFEL

L’IFEL, con nota del 31 marzo 2020, a seguito delle richieste pervenute da diversi Comuni relativamente alla base imponibile da considerare per il calcolo del contributo per il funzionamento dell’ARERA, fornisce chiarimenti di alcuni passaggi delle istruzioni fornite dall’Autorità, all’Allegato A della determinazione 170/DAGR/2019 del 17 dicembre 2019 e all’Allegato A della determinazione 173/DAGR/2019 del 19 dicembre 2019 di ARERA.

In base al punto 5), previsto da entrambi gli allegati, si dispone, tra l’altro, che i Comuni che svolgono e gestiscono in economia il servizio di gestione dei rifiuti (o uno o più servizi che lo compongono) sono sottoposti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento dell’Autorità. Pertanto, per tali Comuni, si può identificare la base imponibile cui applicare l’aliquota stabilita dalle citate deliberazioni sulla base dell’importo complessivo della TARI (come risultante dai costi esposti nel piano economico finanziario deliberato dai Comuni entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione), al netto delle quote attribuibili ai servizi non ricompresi nel perimetro tariffario dell’Autorità. I Comuni che svolgono esclusivamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti senza altresì svolgere nessuno dei servizi di gestione dei rifiuti (in tal caso affidati a un gestore esterno) sono esentati dall’obbligo di versamento del contributo di funzionamento.

L’obbligo di versamento del contributo in questione tuttavia, in base al punto 4) degli Allegati in commento, grava anche su tutti gli altri soggetti operanti nel servizio integrato dei rifiuti, “o in una o più attività che lo compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero”. Quindi, in base alla classificazione dell’Autorità delle “attività del servizio integrato di gestione dei rifiuti”, sono tenuti al versamento del contributo tutti i soggetti che svolgono la spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e quelle di cui all’articolo 1 della deliberazione 443, ovvero il cosiddetto “perimetro regolatorio” che è definito con riguardo alle attività di: spazzamento e lavaggio strade; raccolta e trasporto dei RU; gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; trattamento e smaltimento RU.

Per questi soggetti, la base imponibile cui applicare l’aliquota per la determinazione del contributo Arera “è costituita dalle componenti positive di reddito (ricavi) afferenti esclusivamente alle attività [incluse nel perimetro] e desumibili dall’ultimo conto economico chiuso ed approvato, redatto secondo i principi contabili nazionali”. Pertanto, in presenza di una pluralità di soggetti che svolgono un servizio, o una frazione di esso, che risultano tenuti al versamento del contributo di funzionamento dell’Autorità (gestori, appaltatori, Comuni ecc.), appare ragionevole che l’importo di competenza di ciascun soggetto non venga calcolato sulla medesima base imponibile (importo della TARI risultante dal Pef per i Comuni, e ultimo conto economico chiuso ed approvato, per le aziende); ciò al fine di evitare un onere di versamento multiplo sulla base dello stesso presupposto impositivo (il funzionamento dell’Autorità). Si ritiene pertanto opportuno estendere anche ai Comuni, in analogia a quanto previsto dalla stessa Autorità (punto 4 degli Allegati A alle determinazioni 170 e 173) per le società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 cc, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 cc e operanti nel settore del ciclo dei rifiuti, il criterio in base al quale il contributo dovuto si calcola in relazione ai ricavi desumibili dai Pef, riconducibili dall’effettiva quota di attività svolta da ciascun singolo ente e, nel caso specifico, dal Comune. Tale impostazione è peraltro stata confermata dalla stessa ARERA nelle risposte fornite a diversi Comuni che si sono rivolti all’indirizzo internet dedicato al contributo (Contributoaeegsi@arera.it). Ad esempio, se oltre l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza un Comune effettua un’attività di spazzamento e svuotamento cestini o comunque qualsiasi attività rientrante nel perimetro regolatorio definito da Arera, realizzata con proprio personale (in economia), si ritiene ragionevole che il contributo sia determinato solo in relazione a questa attività, la cui entità è desumibile dall’importo attribuibile a tali voci, come evidenziate nel Pef approvato. Si precisa, inoltre, che non costituiscono mai base imponibile del contributo i ricavi derivanti dall’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, limitatamente al settore dei rifiuti e per un ammontare massimo pari alla componente dei ricavi denominata CARC (costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso). Rientrano invece tra i ricavi potenzialmente assoggettabili al contributo, tutti quelli relativi alle attività elencate dall’articolo 1 della delibera n.443/2019, mentre non rientrano tra i ricavi tutte le attività «fuori perimetro» quali ad esempio: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane.

Si ricorda infine che:

  • se il contributo da corrispondere risulta inferiore a 100 euro, il versamento non è dovuto;
  • sono tenuti al versamento i soggetti operativi al 31 dicembre 2018;
  • il contributo da corrispondere riguarda gli anni 2018 e 2019;
  • anche se nulla è dovuto, da parte dei soggetti sopra riportati, resta comunque obbligatoria la dichiarazione/comunicazione all’indirizzo internet Contributoaeegsi@arera.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno operativo ANCI sull’organizzazione degli uffici in tempo di lavoro agile

L’ANCI, al fine di supportare i Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi, ha pubblicato un utile Quaderno operativo, offrendo un quadro d’analisi della normativa emergenziale inerente la gestione del personale e suggerendo alcune indicazioni operative che le amministrazioni potranno adattare alle proprie specifiche esigenze.  Il documento è arricchito con modulistica, fac simili di determine e delibere e normativa di riferimento analizzata puntualmente nei suoi aspetti applicativi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION