Fuori dai vincoli i proventi da alienazioni di beni patrimoniali indisponibili

Con deliberazione n. 24/2020, la Sezione Lombardia della Corte dei conti, in risposta a due quesiti formulati da un comune volti ad appurare se, in caso di alienazioni di beni afferenti il patrimonio indisponibile asservito ad uso permanente di servizio pubblico (rete e impianti di distribuzione del gas naturale), trovino applicazione, in via analogica:

  • la disposizione dell’art. 1, comma 443 della L. 228 del 24/12/2012, in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’articolo 162 del TUEL, in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio “disponibile”;
  • la disposizione dell’art. 56-bis, comma 11 del decreto-legge n.69 del 21/06/2013 recante l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile all’estinzione anticipata del debito e se tale destinazione possa ritenersi “assorbita” da identica destinazione effettuata ai sensi della legge 228/2012, in caso di destinazione superiore al 10%.

I magistrati contabili evidenziano come l’art. 56 bis comma 11 del D.l.69/2013, così come modificato dal d.l. 78/2015, obbliga gli enti locali a destinare i proventi derivanti dalle cessioni di beni patrimoniali disponibili, al finanziamento delle spese per l’estinzione di mutui nella misura del 10%, a differenza di quanto disposto dal comma 443 della legge 228/2012 che invece prescriveva che i suddetti proventi fossero prioritariamente destinati agli investimenti, e soltanto in mancanza di quest’ultimi ovvero per l’eccedenza, venissero destinati all’estinzione del debito.

Il Collegio ritiene che le norme in materia di vincoli di destinazione dei proventi da alienazione del patrimonio disponibile non possano trovare applicazione nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili, indipendentemente dalla loro commerciabilità. Trattasi, infatti, di norme aventi uno specifico ambito di applicazione oggettiva che non lascia spazio ad interpretazioni estensive. D’altra parte quando il legislatore ha voluto sottoporre allo stesso trattamento i beni patrimoniali disponibili e i beni patrimoniali indisponibili, non si è specificatamente riferito agli uni o agli altri; si pensi all’art. 1, comma 866, della legge n. 205/2017, dove la norma ha fatto, riferimento alla possibilità, per gli enti locali, di utilizzo dei proventi derivanti dalle “alienazioni patrimoniali”, anche di quelli derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, senza distinguere tra beni del patrimonio disponibile o indisponibile dell’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

“Datio in solutum” non applicabile ai tributi locali

I magistrati della Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione n. 15/2020, in risposta ad un parere in merito all’eventuale possibilità di compensare i crediti tributari dell’Amministrazione mediante l’acquisizione, a titolo gratuito e previa apposita perizia di valutazione, di automezzi (camion, escavatore, bocat) di proprietà del debitore e necessari al comune per l’espletamento dell’ordinaria attività di manutenzione del territorio, hanno ritenuto, in conformità alla giurisprudenza contabile formatosi in materia (cfr. Corte dei Conti, Sez. Contr., Emilia, del. n. 27/2016 e n. 60/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 172/2016), che non sia possibile applicare l’istituto della datio in solutum, previsto dall’art. 1197 del codice civile, alle obbligazioni tributarie, con particolare riferimento al pagamento dei tributi locali.

Tale conclusione è fondata su argomenti di natura sistematica e logica.

L’unica ipotesi di applicazione dell’istituto a prestazioni imposte dall’ente locale è quella contenuta nell’articolo 16, comma 2, D.P.R. 380/2001, che prevede la possibilità di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale della quota del contributo di costruzione relativa alle stesse. Il contributo di costruzione, essendo codificato dall’ordinamento in termini di compartecipazione del privato alla spesa pubblica, tenuto conto del bisogno di opere di urbanizzazione aggiuntive conseguenti al nuovo insediamento edificatorio, integra una prestazione patrimoniale di carattere non tributario. Pertanto, occorre muovere dalla presa d’atto che l’ordinamento ha previsto, in materia di riscossione delle imposte sul reddito e di pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, due limitate fattispecie allo Stato come modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria diverse dall’adempimento (peraltro circoscritte nell’individuazione dei beni suscettibili di cessione e accompagnate da una dettagliata disciplina riguardante le condizioni ed il valore della cessione, demandate a uno specifico decreto ministeriale), mentre non risulta allo stato alcuna analoga previsione riguardante il pagamento dei tributi locali. L’indicata, eccezionale, disciplina di sporadiche ipotesi di applicazione dell’istituto si inquadra nella regola della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, naturale corollario dello schema tipico del rapporto giuridico di imposta, avente natura (secondo la condivisa teoria dichiarativa) di obbligazione legale, che sorge per il solo verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma tributaria e la cui attuazione è rigidamente predeterminata dalla disciplina normativa, in applicazione del principio enunciato dall’articolo 23 della Costituzione (in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non per legge).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aggiornati gli importi delle spettanze ministeriali con la quota di fondo di solidarietà alimentare

Sono stati aggiornati, sul sito istituzionale della Finanza Locale  https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/1, gli importi relativi ai trasferimenti erariali con la quota di fondo di solidarietà alimentare attribuita agli enti con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.03.2020, che dovrà essere erogata dal Ministero dell’Interno ai comuni entro il 31 marzo, con la distinta dicitura “Fondo di solidarietà alimentare” e da utilizzare con procedure semplificate per “misure urgenti di solidarietà alimentare”.

L’assegnazione, come chiarito da IFEL, è connessa con il FSC da un accenno in premessa nell’ordinanza (“Ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati dall’emergenza …. mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale”), ma risulta a tutti gli effetti autonoma nelle finalità e nelle modalità di calcolo del riparto. Di conseguenza il fondo è da contabilizzarsi al titolo II delle entrate, codice piano dei conti E. 2.01.01.01.003 mentre la relativa spesa è da contabilizzarsi alla Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” e programma 5 “Interventi per le famiglie”, utilizzando i seguenti codici del piano dei conti U.1.03.01.02.011 “Generi Alimentari”  – U.1.04.02.05.999 “Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.”.

Per quanto riguarda il FSC, il DPCM del 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale” mette in grado il Ministero dell’Interno di erogare in anticipo l’acconto del 66%. Si precisa che l’importo definitivo del FSC risultante dagli allegati al DPCM non comprende la quota relativa all’integrazione di 100 milioni di euro prevista dall’art.1, commi 848 e 849, L.160/2019 (legge di bilancio 2020), ancorché l’acconto in corso di erogazione riguardi anche tale quota. Pertanto la spettanza ministeriale finale di FSC comprende anche la quota relativa al riparto dei 100 milioni, indicata alla riga E1 del prospetto ministeriale.

In ultimo, occorre ricordare che ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 658 non trovano applicazioni per l’anno 2020 i blocchi dei trasferimenti erogati dal Ministero ai Comuni per inadempienze sulla compilazione dei cd. “questionari SOSE” (di cui all’art. 5, co. 1, lett. c), d.lgs. n.216/2010) e per mancata comunicazione a BDAP dei dati di bilancio (ex art. 161, co. 4, TUEL). La disposizione completa la previsione parziale contenuta nell’articolo 110 del dl 18/2020, che si limitava a disapplicare temporaneamente il “blocco” per le sole inadempienze riguardanti i questionari SOSE con termini in scadenza nel 2020, prorogandoli al 27 maggio (Comuni) e al 31 agosto (Province e Città metropolitane).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION